PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Che voglia abbassare è probabile, non condurrò direttamente io la trattativa, ma i miei. Secondo me a 30-35K

Concordo con il tuo interevento.

Tuttavia permettimi un consiglio.

Non pensare con la "testa" di chi compra.

Proprio perchè loro lì hanno già comprato, la loro valutazione sull'acquisto è più articolata e ne verrà scaturito un bilancio di "carico" di acquisto e "scarico" in vendita.

Tenete duro.

Vi faccio i miei auguri.
 

joshuatri

Membro Attivo
Professionista
Salve,
mi permetto di dare il mio piccolo contributo.
Alla domanda, la risposta è sì.... ma... ma la questione non è così semplice o meglio una "cavolata" come dici.
L'obbligo di messa a norma degli impianti (tra l'altro sono tutti gli impianti esistenti, quindi idrico sanitario, termico, elettrico, gas, etc..), esiste eccome:
1) L. 46/90, però, per gli impianti come immagino sia il tuo prima del 1990 vale la seguente regola: per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 non vi era l’obbligo di totale rifacimento dell’impianto ma più semplicemente l’obbligo di adottare alcuni accorgimenti minimi di sicurezza: ad esempio per gli impianti elettrici venivano richiesti la messa a terra e l’installazione del “salvavita”; questi impianti dovevano essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della l. 46/1990 (termine prorogato al 31.12.1998);
Si può tuttavia far derivare dal sistema normativo vigente un principio:
per l’utilizzo di un impianto esso deve essere conforme alle norme di sicurezza vigenti all’epoca di realizzazione o adeguamento (o ai criteri minimi posti per gli impianti ante 13 marzo 1990).
2) la conformità degli impianti è presupposto per l'abitabilità;
3) È consigliabile regolamentare i rapporti tra le parti nel caso di trasferimento di immobili con impianti non conformi, di disciplinare l'obbligo di procedere alla messa a norma degli impianti, prevedendo espressamente se l'obbligo sarà:
  • del venditore, prevedendo in tal caso, i tempi per il completamento dei lavori e le necessarie garanzie;
  • dell'acquirente, che dichiarerà la sua consapevolezza sui rischi derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo e dall'utilizzo di un immobile con impianti non a norma.
In sintesi, perchè il discorso potrebbe essere ancora più lungo, posto che non vige un obbligo giuridico nella vendita, il venditore potrebbe anche non comunicare nulla al compratore, però il venditore potrà pertanto essere chiamato a rispondere dei danni subìti dall'acquirente a causa della non conformità alle norme di sicurezza degli impianti in dotazione dell'immobile venduto. Quindi direi di fare estrema attenzione e comunque di comunicare tale evenienza perchè comunque
Il venditore è tenuto a garantire:
  • che il bene non presenti vizi ed è quindi tenuto, in particolare, a dichiarare che gli impianti siano conformi alle norme in materia di sicurezza.
 

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