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Non ho letto integralmente l'articolo.
Ma da quello che citi, Con "esistente" ci si riferisce al patrimonio edilizio già esistente alla data della stessa legge 457/78.
Esempio: supponiamo di intervenire nel 2023 di certo con "esistente" NON ci si potrà riferire a edilizia del 2000 postuma alla legge 457/78 e quando la stessa era in vigenza.
Quindi la parte in verde che citi fa appunto riferimento all'esistente alla data della stessa legge 457/78.
L'art. 43 in questione recita:
< Art. 43. (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali .....>
Il suo primo comma, afferente alle altezze interne, è applicabile nella fase di transizione e comunque fino alla emanazione delle norme che indica.
Ma non solo, per gli
"edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato"
PS: gli articoli vanno sviscerato integralmente e non solo nelle loro estrapolazioni, che così fatte ci tornano utili.....solo in apparenza.
L'art. 43 in questione recita:
< Art. 43. (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali .....>
Il suo primo comma, afferente alle altezze interne, è applicabile nella fase di transizione e comunque fino alla emanazione delle norme che indica.
Ma non solo, per gli
"edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato"
PS: gli articoli vanno sviscerato integralmente e non solo nelle loro estrapolazioni, che così fatte ci tornano utili.....solo in apparenza
Vedo.
Però poco dopo sempre l'art 43 fa riferimento agli edifici 'non fruenti' i contributi dello stato e nello specifico
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la
realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente
aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
Ed infine, come già visto, alla fine lo stesso articolo si chiude con l afamosa frase riferita al fatto che le norme non si applicano per " per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente." ovvero, a logica, prima dle 5 agosto 1978. Sbaglio ? Le norme poi dell'art.42 che precede non riguardano le altezze e non credo influenzino il ragionamento che stimao facendo, però dimmi tu
Art. 43.
(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di
cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che
comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi
della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come
rapporto tra i metri cubi totali vuote per pieno dell'edificio e la
somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori,
misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori
altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a
metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non
inferiore a metri 2,40. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la
realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente
aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori
delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi,
non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40
per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle
disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve
comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti
dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e
dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel
parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata
nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
L'immobile che tratti è realizzato e legittimato prima che fossero emanate le norme in parola.
Quindi rientrerebbe anche nei contesti di
"non si applicano per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente"
In quanto esistente al 1978.....resta comunque valida la fase transitoria sino alle norme che si dovrebbero emanare come indicato nel 43, comma 1, primo capoverso.
Come evidenzio in #12 parte iniziale
Dove si trova l’immobile in questione? Ad es. in zone montane sono ammesse altezze inferiori.
E se non erro il recupero di vecchie baite deve mantenere i vecchi canoni tipici, quindi altezze e credo anche rapporti aeroilluminanti inferiori alla norma standard
Dove si trova l’immobile in questione? Ad es. in zone montane sono ammesse altezze inferiori.
E se non erro il recupero di vecchie baite deve mantenere i vecchi canoni tipici, quindi altezze e credo anche rapporti aeroilluminanti inferiori alla norma standard
no, zona di pianura e suburbana. Tutto il thread si basa sulla coincidenza che l'edificio è stato realizzato dal 1973 al 1977 contravvenendo in parte alla legge luglio 1975 ma che poi la legge 457/78 (essenzialemente all'art 43 ultimo periodo (vedi sopra) sia 'superiore' a quella del 1975 per il patrimonio esistente alla data del 5 agosto 1978. ci vorrebbe un avvocato
Riassumendo il thread pensavo, c'è forse un avvocato all'ascolto ? . Ecco la sintesi di quanto abbiamo chiacchierato finora ed infine la domanda delle domande:
Tutto il thread si basa sulla coincidenza che l'edificio è stato realizzato dal 1973 al 1977 contravvenendo in parte alla legge luglio 1975 ma che poi la legge 457/78 (essenzialmente all'art 43 ultimo periodo (vedi sopra)) sia 'superiore' a quella del 1975 per il patrimonio esistente alla data del 5 agosto 1978. Fila come ragionamento o mi sto perdendo qualcosa per strada?
Tutto il thread si basa sulla coincidenza che l'edificio è stato realizzato dal 1973 al 1977 contravvenendo in parte alla legge luglio 1975 ma che poi la legge 457/78 (essenzialmente all'art 43 ultimo periodo (vedi sopra)) sia 'superiore' a quella del 1975 per il patrimonio esistente alla data del 5 agosto 1978. Fila come ragionamento o mi sto perdendo qualcosa per strada?
Non servono queste contorsioni mentali, la situazione è lineare
il 1 gennaio 1973 viene rilasciata una licenza edilizia per costruire la casa:
l'edificio nell'elaborato rispetta le leggi nazionali, regionali, comunali, i regolamenti edilizi, di igiene, del codice della strada ecc ecc in vigore in quella data*
Le norme entrate in vigore il 2 gennaio NON valgono per l'edificio
*Anzi, se proprio volessimo essere precisi, l'edificio rispetta le norme in vigore alla data di deposito a protocollo
Ripeto
1 - devi verificare tutto il quadro normativo in vigore alla richiesta o al rilascio della licenza
2 - devi controllare sull'elaborato di progetto com'era indicato quel locale, altezza, destinazione d'uso
Tradotto quanto scritto da cafelab, aggiungo che a mio parere ti stai perdendo.
Se al tempo della licenza era regolare, tale resta.
Se al tempo nella pratica non ha rispettato le norme vigenti, fittiziamente rispettate solo nei disegni depositati in comune, non è magicamente condonato