Manovale

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il Tribunale Amministrativo di Toscana ha motivato ciò sulla base dei suddetti indirizzi interpretativi consolidati, dai quali ritiene non vi siano ragioni per discostarsi: il mancato rispetto del requisito dell’altezza interna minima di 2,70 metri, previsto dall’art. 1 del D.M. 5 luglio 1975, non consente la destinazione all’uso abitativo dei locali di proprietà del ricorrente. Nella fattispecie, la certificazione di abitabilità o agibilità conseguita secondo il meccanismo disciplinato dall’art. 86 co. 4 l.r. n. 1/2005 è pertanto illegittima, per questo aspetto è giustificato l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune resistente. Anche a notevole distanza di tempo.

Copiato da: Limiti all'Abitabilità in deroga rilasciata col Condono edilizio - Copyright Carlo Pagliai

Come mi ha già fatto notare Bastimento in una mia precedente discussione
" Se la domanda è di tipo filosofico Ecc..."
Nel presente caso non siamo nel campo filosofico ma nel campo dei soldi, e tanti,
Con la 47/85 promettevano la sanatoria " Tombale" di ogni abuso, compreso i requisiti d' altezza, di superficie minima, di rapporti aeroilluminanti, di salubrità, in una parola, tutto.
Visto che i sei mesi concessi in prima battuta non erano sufficienti ( ma chi l' ha pensato ?) si dette ai Notai la possibilità di rogare un oggetto condonato con la copia della domanda ed versamento della prima rata,
Dopo qualche anno si richiedeva il versamento integrale ( del dichiarato)
Dopo qualche anno si chiedeva la concessione in sanatoria e l' abitabilità ( automatica )
Vogliamo provare a spiegare ai più giovani in che ambiente ci si muoveva, il frenetico mercato edile presente negli anni 80-90, le corse per acappararsi i modelli ministeriali, sempre finiti, le code agli uffici postali per fare i versamenti, per spedire le raccomandate, le mattinate in Catasto per presentare le variazioni " allo sportello"
Vogliamo spiegare che alla luce di quanto riportato in esordio, la 47/85 fu una presa in giro a livello nazionale che coinvolse proprietari, tecnici, legali, Notai.
Spieghiamo a chi aderì al Condono che ha sprecato tempo e soldi, a volte tanti.
Spieghiamo a chi ha comprato un immobile dotato di sanatoria e abitabilità, che ora su quell' immobile è libero di pagarci l' l' IMU e la tari e basta.
Si diceva " cane non mangia cane" i magistrati d' adesso non si peritano di far fare ai loro predecessori di ogni grado e credo, figure da vergognarsi. Forse non basta chiedere scusa a tutti, con le lacrime agli occhi, forse...
Ogni volta che si apre una pratica troviamo richiami a leggi del 28, del 39, del 42 che, superati due stravolgimenti sociopolitici, sono ancora vive e vegete.
Quei legislatori furono impreparati, frettolosi, in buona fede oppure " ciechi strumenti d' occhiuta rapina ?
Al forum l' ardua risposta.
 

Manovale

Membro Attivo
Privato Cittadino
La risposta non è tanto ardua.
E' una VERGOGNA.
Grazie, fin qui c' ero anch'io
Penso solo come dovrò comportarmi con eventuali venditori che hanno comprato l' immobile dietro mia relazione dove citavo la concessione e l' abitabilità in sanatoria: non eravamo in molti a far la relazione per il Notaio.
 

Jan80

Membro Senior
Professionista
Avete recuperato la sentenza per poterla leggere?
Chiedo questo perché troppo spesso leggo titoli sensazionalistici e poi nella sentenza c'è altro.... mi piacerebbe quindi dargli un'occhiata.
 

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