luigiraimondo

Membro Junior
Si vuole sapere se secondo voi l'art 1118 del cc al comma 2 nella parte che dice

''il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.'' norma imperativa!

Se secondo voi contraddice lo stessa comma 1 nella parte :

'' il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene .'' ( può disporre anche la rinuncia??)

Ed inoltre entra in contrasto con l'art 1118 cc ::

art. 1117. (1)
parti comuni dell'edificio.


Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

non ho capito il condomino non può rinunciare ai suoi diritti, ma il titolo può disporre diversamente???? Ma che cavolo di contraddizione è questa!!

Aspetto un vostro parere........ Cordialmente luigi raimondo
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Dove sta il quesito? Ognuno può rinunciare ad un suo diritto. Ma nessuno glielo può imporre.ad esempio un regolamento di condominio non può disporre che una parte comune senza il mio consenso non sia più anche mia. MA io posso rinunciarvi in ogni caso
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
MA io posso rinunciarvi in ogni caso
.... se ho letto bene, ... fino ad un certo punto.

Ad ogni diritto, corrisponde solitamente un dovere, ad esempio quello di contribuire al mantenimento del bene comune: un condomino non può sottrarsi al suo diritto/dovere: può però cedere ad un altro il suo diritto, e conseguente dovere.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
L'art in questione sancisce il principio alla proporzionalità cioè l'unione tra le singole proprietà e le parti condominiali che diventano indissolubili. In poche parole il singolo condomino dovrà sempre versare le spese per le parti comuni condominiali anche se vi rinuncia e vi potrà rinunciare solo quando rinuncerà alla sua proprietà individuale. Rinuncia da un lato all'uso ma dall'altro ha l'obbligo a pagare le spese di conservazione. Pensa a quanti si sono staccati dal riscaldamento condominiale
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
.... se ho letto bene, ... fino ad un certo punto.

Ad ogni diritto, corrisponde solitamente un dovere, ad esempio quello di contribuire al mantenimento del bene comune: un condomino non può sottrarsi al suo diritto/dovere: può però cedere ad un altro il suo diritto, e conseguente dovere.



Come ha specificato Rosa non puoi sottrarti ai doveri, ma puoi rinunciare ai diritti, essendo quella del condominio di edifici una comunione forzosa.
Es.classico è la caldaia, appunto, puoi staccarti dal centralizzato, e rinunci così al tuo diritto. Ma non puoi sottrarti alle spese straordinarie.
Il diritto al riscaldamento, perché di questo e simili si parla, non puoi cederlo
Discorso totalmente a parte è la cessione del diritto di proprietà dell immobile in sé. Con il nuovo proprietario il giro ricomincia.
 

luigiraimondo

Membro Junior
Come ha specificato Rosa non puoi sottrarti ai doveri, ma puoi rinunciare ai diritti, essendo quella del condominio di edifici una comunione forzosa.
Es.classico è la caldaia, appunto, puoi staccarti dal centralizzato, e rinunci così al tuo diritto. Ma non puoi sottrarti alle spese straordinarie.
Il diritto al riscaldamento, perché di questo e simili si parla, non puoi cederlo
Discorso totalmente a parte è la cessione del diritto di proprietà dell immobile in sé. Con il nuovo proprietario il giro ricomincia.
voi scrivete che il condomino non può rifiutarsi di pagare gli oneri condominiali, e questa è una cosa, ma la dice diversamente che cioè non può rinunciare ad un diritto quello sulle parti comuni....cioè se il lastrico solaio è una parte in comune, la proprietà del lastrico non può essere venduta? o se sei è venduta la vendita è nulla???
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Il problema nasce dalla ratio della norma civilistica. Non si può rinunciare a una quota di una comunione se non vi è una espansione dei diritti di altri che devono espressamente accettarli. Dinnazi a questo concetto 1000 millesimi devono rimanere sempre tali.
Il Legislatore ha previsto due aspetti il primo generico che stabilisce qual'è la quota che ognuno dei condomini possiede delle parti comuni (proporzionalità rispetto al valore) il secondo di irrinunciabilità rispetto alla quota così stabilita quale atto unilaterale.
In ogni caso se talvolta è possibile rinunciare alla propria parte di una parte di proprietà comune bisognerebbe ricorrere a un atto pubblico (notaio) che raccolga nello stesso momento tutte le firme dei proprietari per modificare gli atti originari.
Un esempio di cosa è cedibile: l'appartamento del custode o parte di un pianerottollo che viene utilizzato solo da un singolo appartamento (classico caso è lo spostamento in avanti della porta di ingresso);
Incedibile : la quota delle scale o del tetto.
Per la rinuncia al riscaldamento l'aspetto è differente in quanto non si rinuncia alla proprietà ma al suo utilizzo tant'è che si pagano le spese straordinarie ma non il carburante e la manutenzione ordinaria (esiste però il problema del riscaldamento passivo di cui beneficia il distaccato ma ritengo esuli dal contesto)
Saluti
Kurt
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Scusate non ho sottolineato che rinmunciare è un atto unilaterale mediante il quale un soggetto decide di spogliarsi di un diritto mentre la cessione (compravendita) è atto bilaterale in cui una parte (composta da uno o più soggetti) cede ad altra parte (a sua volta compostra da uno o più soggetti) che accetta un diritto. Se a titolo oneroso si tratta di compravendita, se a titolo gratuito si tratta di donazione
Cordialità
Kurt
 

luigiraimondo

Membro Junior
Il problema nasce dalla ratio della norma civilistica. Non si può rinunciare a una quota di una comunione se non vi è una espansione dei diritti di altri che devono espressamente accettarli. Dinnazi a questo concetto 1000 millesimi devono rimanere sempre tali.
Il Legislatore ha previsto due aspetti il primo generico che stabilisce qual'è la quota che ognuno dei condomini possiede delle parti comuni (proporzionalità rispetto al valore) il secondo di irrinunciabilità rispetto alla quota così stabilita quale atto unilaterale.
In ogni caso se talvolta è possibile rinunciare alla propria parte di una parte di proprietà comune bisognerebbe ricorrere a un atto pubblico (notaio) che raccolga nello stesso momento tutte le firme dei proprietari per modificare gli atti originari.
Un esempio di cosa è cedibile: l'appartamento del custode o parte di un pianerottollo che viene utilizzato solo da un singolo appartamento (classico caso è lo spostamento in avanti della porta di ingresso);
Incedibile : la quota delle scale o del tetto.
Per la rinuncia al riscaldamento l'aspetto è differente in quanto non si rinuncia alla proprietà ma al suo utilizzo tant'è che si pagano le spese straordinarie ma non il carburante e la manutenzione ordinaria (esiste però il problema del riscaldamento passivo di cui beneficia il distaccato ma ritengo esuli dal contesto)
Saluti
Kurt

l'art 1118 del cc al comma 2 nella parte che dice

''il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.'' norma imperativa!


da dove si evince che vale solo se l'atto è unilaterale ma tale irrinunciabilità decade se l'atto è ricevuto da notaio o in forma pubblica o meno, in un trasferimento di diritti fra persone........?
 

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