brina82

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Mi interessa l'asta di alcuni box; sbaglio o non esiste più il vincolo della pertinenza?

Nella perizia leggo:

....Si segnala l’atto d’obbligo edilizio del xx/xx/xxxx, a rogito Notaio Y rep. n. X, registrato a Y il, al n. VVVV... di formalità a favore del Comune di Y con cui, tra l’altro, la società costruttrice si è obbligata permanentemente e irrevocabilmente, per sé ed i suoi aventi causa: - a destinare ed a mantenere una superficie di mq. a parcheggio privato ex Legge 122/89;

...i box auto e i posti moto dovranno essere adibiti a pertinenza di altro immobile nel Comune di YYYY già nella titolarità degli acquirenti. Gli offerenti dovranno, a pena di esclusione, dichiarare nell’offerta di acquisto tale volontà destinatoria ed indicare l’immobile principale di cui il bene che intendono acquistare sarà destinato a costituire pertinenza, specificando gli estremi dell’atto di acquisto da riportare nel decreto di trasferimento. Gli aggiudicatari dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9, comma 5, L.122/1989 e saranno tenuti a curare a proprie spese la trascrizione del vincolo di cui sopra a favore del Comune di YYYY nonché ogni altra formalità necessaria per il rispetto della normativa predetta. L’immobile potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 (Legge Tognoli) e ss. mm
 

brina82

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Evidentemente per quei box in vendita all'asta esiste, tant'è vero che chi non ha un immobile nello stesso Comune sarà escluso dall'asta.
Vorrei approfondire: avevo letto da qualche parte qui nel forum che l'obbligo di legare abitazione e pertinenza era stata superata da qualche legge, per cui sarebbe possibile alienare gli immobili anche in maniera disgiunta (e quindi, in teoria, anche acquistarne...).

PS atto d'obbligo del 2009.
 

francesca63

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Creda che per alcuni box, costruiti quando erano entrate in vigore certe norme, il vincolo valga ancora.
Sembrerebbe questo uno dei casi.
 

Jan80

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Quelli senza più vincolo di pertinenzialità sono quelli realizzati secondo la legge ponte e comunque solo dopo il 2006. Quelli che a te interessano sono stati realizzati grazie alle deroghe della legge Tognoli e la pertinenzialità all'immobile di riferimento può essere recisa solo creandone una nuova ad altro immobile sito nel medesimo comune.
Quanto scritto nella perizia é corretto.
 

brina82

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La costruzione è post 2006, comunque dovrebbe restare il vincolo di pertinenzialità (dovrebbe essere come dite voi), poiché dovrebbe essere a discrezione di quanto indicato nella convenzione comunale.

 

marcanto

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So che ci sono anche delle sentenze, modifica di normativa, in materia che svincolano la pertinenza dall'unità abitativa.
Ma in questo caso è un contesto differente e' scritto a chiare lettere
"L’immobile potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge ......."

Se l'area in questione è comunale a maggior ragione
 
Ultima modifica:

brina82

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Quindi si tratta di parcheggi realizzati su area comunale?
No non dovrebbe essere comunale. Si parla di piena proprietà, non di diritto di superficie...
So che ci sono anche delle sentenze, modifica di normativa, in materia che svincolano la pertinenza dall'unità abitativa.
Ma in questo caso è un contesto differente e' scritto a chiare lettere
"L’immobile potrà essere ceduto solo nel rispetto del vincolo pertinenziale ai sensi della Legge ......."
Sì è scritto a chiare lettere, sull'atto d'obbligo di quando è stato realizzato il fabbricato (più di 10 anni fa)... Quindi se c'è qualche legge che "supera" quanto indicato, ben venga.

Posto che chi pone in vendita l'immobile è un Avvocato delegato dal Giudice (e non un Notaio, che mi darebbe più garanzia se non altro perchè si occupa SOLO di diritto immobiliare), vorrei averne certezza...
 

Jan80

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No non dovrebbe essere comunale. Si parla di piena proprietà, non di diritto di superficie...
Allora non esiste alcuna convenzione comunale che possa o meno far cambiare l'immobile residenziale a cui collegare il vincolo di pertinenzialità. Semplicemente è possibile farlo, ma dovrai già essere proprietario di altro immobile residenziale nel medesimo comune.
 

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