Nikito

Nuovo Iscritto
se il giudice dice al CTU qual'è il valore dell'immobile il CTU non ha responsabilità sulle verifiche e conformità
se il giudice chiede al CTU anche la verifica delle varie conformità bisogna vedere come ha risposto il CTU e qui sorgono le responsabilità
Grazie Carlo, le faccine mi avevano spiazzata! Tutto chiaro adesso, la mia situazione dovrebbe essere la seconda (si tratta di una relazione tecnica di stima) e non avevo idea che potesse verificarsi la prima. Tra i quesiti del giudice non c'è nulla di specifico sulla rete fognaria ma si parla per esempio di verificare la "conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative". In ogni caso mi rendo conto di essermi aggiudicata l'immobile alla seconda asta (la prima era andata deserta), a un prezzo più basso rispetto a quello stimato dal CTU...quindi direi che ho pochissime se non nessuna speranza di dimostrare di aver ricevuto un danno dall'omissione del CTU e quindi di ottenere un risarcimento. Grazie comunque e buon pomeriggio!
 
U

Utente Cancellato 38532

Ospite
1) ha ragione isig. Garbuio. Devi verificare quali sono le indicazioni del giudice. Non è facile come pensi tu. Non succede che il giudice chiama il perito e gli dice di fare un perizia sul tal bene ed il perito la fa. Nella prima parte della perizia il giudice fa delle domande (precostituite per tutte le procedure esecutive, tanto è che in ogni cancelleria ci sono dei prestampati) e la perizia è unicamente la risposta a queste domande.
2) sotto il profilo della responsabilità. Accertata l'esistenza del danno. Credo che la cosa sia meno lineare, del concetto: sei perito, hai sbagliato, mi hai causato un danno e pertanto mi risarcisci. Sotto il profilo prettamente civile, del risarcimento del danno (che è quanto a te interessa), io credo (ma è solo un credo) che il perito risponda non direttamente ma avendo lavorato per conto del giudice si debba chiamare in causa il giudice .... (immagina quindi le possibilità...)
Tieni presente, tra l'altro, che mi risulta molto difficle ipotizzare in questo caso una falsità in perizia ma vi è, più o meno evidentemente, solo un errore.
Prescindi quindi da qualsiasi rilievo penale.
 

Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Grazie Carlo, le faccine mi avevano spiazzata! Tutto chiaro adesso, la mia situazione dovrebbe essere la seconda (si tratta di una relazione tecnica di stima) e non avevo idea che potesse verificarsi la prima. Tra i quesiti del giudice non c'è nulla di specifico sulla rete fognaria ma si parla per esempio di verificare la "conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative". In ogni caso mi rendo conto di essermi aggiudicata l'immobile alla seconda asta (la prima era andata deserta), a un prezzo più basso rispetto a quello stimato dal CTU...quindi direi che ho pochissime se non nessuna speranza di dimostrare di aver ricevuto un danno dall'omissione del CTU e quindi di ottenere un risarcimento. Grazie comunque e buon pomeriggio!

qui ti sbagli ;)
l'errore è sempre rilevabile
non è che perchè hai acquistato ad un valore più basso della perizia del CTU che l'errore venga meno, attenzione
oltre alle verifiche sulla conformità le perizie possono trarre in inganno ed essere inaffidabili per molti altri aspetti
mi sono limitato a rispondere al tuo preciso quesito iniziale ma la faccenda meriterebbe un approfondimento
 

Nikito

Nuovo Iscritto
L'errore rimane ma per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare di averne ricevuto danno, almeno mi pare che la giurisprudenza vada in questo senso...per esempio un colossale errore di stima per difetto nella metratura non è esitato in risarcimento dopo tre gradi di giudizio, perché il valore pagato è stato comunque considerato congruo per l'immobile (il valore al metro quadro era stato, secondo il giudice, sovrastimato, quindi la stima generale è stata giudicata adeguata). E a me interessa il vil denaro, non dimostrare l'errore!
 

Nikito

Nuovo Iscritto
Prescindi quindi da qualsiasi rilievo penale.[/quote]

dal codice di procedura civile:
Articolo 64. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’Articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
+ vedi l'articolo del sole24ore nella pagina precedente
 
U

Utente Cancellato 38532

Ospite
La colpa grave gravita al limite del dolo eventuale. Credo si parli in questo caso di colpa lieve.
 
U

Utente Cancellato 38532

Ospite
Mi spiego. Un conto è il perito che nelle sue valutazioni faccia una dimenticanza. Un conto è un perito che non ha voglia di andare a vedere l'immobile e si inventa di sana pianta la perizia. Credo concorderete con me che sono due ipotesi che non possono essere trattate allo stesso modo. Questo volevo significarti. Valuta bene quali colpe ha il perito e quali limiti ha la sua responsabilità.
 

SerenaM

Membro Junior
Professionista
Se quanto indicato in CTU in risposta ai quesiti posti dal giudice non corrisponde allo stato di fatto puoi fare opposizione al decreto di trasferimento ma il termine per presentare tale opposizione è brevissimo. Le responsabilità del perito saranno poi verificate dal giudice. Parlane con il professionista delegato, il nostro lavoro è anche di fornire delucidazioni a chi intende acquistare/acquista all'asta.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto