Bastimento

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Segnalo due prese di posizione negative della AdE in merito alla imposta di registro:
nella prima ribadisce l'esclusione della cedolare secca se il conduttore adibisce a foresteria.
nella seconda specifica che il ripristino del canone in precedenza ridotto, è soggetto a tassazione! (finora gli uffici non avevano fatto distinzione tra riduzione e reintegro del canone)


3.2 Natura giuridica del conduttore Domanda E’ corretto applicare la cedolare secca quando l’inquilino, pur agendo nell’esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo, utilizza l’immobile per finalità abitative di collaboratori, dipendenti, fornitori e clienti? Anche se la circolare del 1° giugno 2011, n. 26 ha inizialmente preso posizione in senso negativo, una lettura favorevole al contribuente pare maggiormente in linea con lo spirito e la lettera della norma (art. 3 D.lgs. 23 del 2011), che non prevede alcuna limitazione legata alle caratteristiche del conduttore e che è orientata ad agevolare tutte le locazioni con finalità abitativa, comprese quelle brevi o transitorie.


16 REGISTRO 16.1 Accordi di riduzione del canone di locazione Domanda L’art. 19 del d.l. n. 133 del 2004 prevede che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. È giusto ritenere che l’esenzione vale anche nel caso di atti che prevedono una riduzione per un certo periodo di tempo, ad esempio per un anno? 58 Nel caso in cui la registrazione dell’accordo preveda la riduzione del canone per l’intera durata del contratto è giusto ritenere esente anche la registrazione di un eventuale nuovo accordo con il quale, in un momento successivo, si riporta il canone al livello originariamente pattuito? Risposta L’art. 19, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che la registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall’imposta di registro e di bollo. A parere della scrivente, tale agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno). Il beneficio non spetta, invece, nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, venga riportato il canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione ‘esclusivamente’ per l’accordo di riduzione.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...+2016/CIRCOLARE+N_12_E+DEL+08+APRILE+2016.pdf
 

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Avviso: alle 23 la circolare risulta rimossa dal sito della AdE.... Come mai?

La circolare è ricomparsa: non ho notato variazioni sui due punti segnalati.
 
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