Dico la mia, anche se non sono un legale.
I contratti commerciali sono ancora regolati dalla L 392/78. La quale all'art. 27 c.7-8 così recita:
Quindi dedurrei che in assenza di limitazioni, ed in assenza di gravi motivi, il conduttore sia obbligato (... teoricamente) a pagare almeno per 6 anni.
Quindi di per sè, concedere la facoltà di risoluzione anticipata, più che clausola vessatoria sarebbe una agevolazione.
Rimane da valutare cosa succede se intervengono gravi motivi: qui propendo per pensare che come questi superano ogni vincolo di legge, questi superano anche i vincoli contrattuali dei 4 anni, che diventerebbero una clausola inefficace.
Perchè ho messo "teoricamente" tra parentesi?. Perchè esiste una ulteriore facoltà del conduttore: quella di poter cedere il contratto e l'azienda a chiunque senza dover avere il consenso del locatore. (art. 36) Piuttosto di trovarsi tra i piedi un conduttore "scomodo", in sostanza le parti trovano quasi sempre un accordo extra giudiziale.