petrus7000

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Privato Cittadino
in questo caso non si può demolire un primo piano, visto che il secondo piano e' stato messo in regola ed ha una concessione e forse, non sono sicuro, avrebbe l'abitabilità.
il tuo consiglio sarà sicuramente utile.grazie
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
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in questo caso non si può demolire un primo piano, visto che il secondo piano e' stato messo in regola ed ha una concessione
Non ho detto che devi demolire l'intero primo piano, ma solo la parte realizzata abusivamente.
Chiaramente se la demolizione di quelle parti può comportare un preguidizio alla statica alle parti dell'edificio in regola, si può ricorrere agli articoli di legge di cui ho parlato nel post precedente.
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
Professionista
E' impossibile che il secondo piano abbia avuto una concessione senza che sia stata verificata la regolarità del piano terra e del primo piano.
La verifica delle superfici e dei volumi su un lotto va fatta per intero.
Diverso è se nessuno degli appartamenti ha avuto rilasciate concessioni edilizie e sono tutti abusivi.
Ricordiamo comunque che per gli immobili costruiti ante 1967 non sempre era richiesta la licenza edilizia: in molti Comuni non esistevano strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione) fino ai primi anni 70.
Possibile che non si trovi un tecnico veramente competente che si sappia interfacciare con gli uffici comunali per venire a capo della faccenda ?
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Non sono un tecnico per cui chiedo ai tecnici: non potrebbe semplicemente essere che all'inizio entrambi primo e secondo piano erano completamente abusivi. Poi è arrivato il condono e il proprietario del 2° ha aderito, il proprietario del 1° piano ha voluto risparmiarsi quei soldi. Ora i termini sono scaduti e questa è la situazione. Mi perdo qualcosa?
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Non sono un tecnico per cui chiedo ai tecnici: non potrebbe semplicemente essere che all'inizio entrambi primo e secondo piano erano completamente abusivi. Poi è arrivato il condono e il proprietario del 2° ha aderito, il proprietario del 1° piano ha voluto risparmiarsi quei soldi. Ora i termini sono scaduti e questa è la situazione. Mi perdo qualcosa?

Molto probabilmente è accaduto proprio questo!
@Bruno Sulis ha dato le indicazioni corrette, aggiungo solo che gli oneri comunali saranno raddoppiati (costo di costruzione), e che probabilmente non è possibile rilasciare l'agibilità/abitabilità per l'unità immobiliare in oggetto: fino a qualche mese fa credevo che sanando una situazione del genere, pagando appunto oneri doppi, si avrebbe avuto un immobile regolare, poi parlando con alcuni tecnici comunali ho scoperto che non ti rilasciano l'agibilità... Cioè in qualche modo deve restare un certo "vizio" di irregolarità, per intenderci (anche se non ho capito in base a quale articolo di legge o norma).
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Molto probabilmente è accaduto proprio questo!
@Bruno Sulis ha dato le indicazioni corrette, aggiungo solo che gli oneri comunali saranno raddoppiati (costo di costruzione), e che probabilmente non è possibile rilasciare l'agibilità/abitabilità per l'unità immobiliare in oggetto: fino a qualche mese fa credevo che sanando una situazione del genere, pagando appunto oneri doppi, si avrebbe avuto un immobile regolare, poi parlando con alcuni tecnici comunali ho scoperto che non ti rilasciano l'agibilità... Cioè in qualche modo deve restare un certo "vizio" di irregolarità, per intenderci (anche se non ho capito in base a quale articolo di legge o norma).
@Bruno Sulis ti ho visto ferrato sull'argomento: anche tu mi confermi questa cosa della mancata agibilità/abitabilità? Grazie.
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
Professionista
Sinceramente, il fatto che a seguito di una sanatoria non si possa certificare l'agibilità è una cosa che non mi torna affatto.
Essendo le pratiche edilizie inoltrate per via telematica mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia, alla fine del procedimento non vi è un rilascio fisico di un certificato, ma si ottiene una semplice ricevuta di trasmissione della pratica.
La norma vigente non prevede più il rilascio del certificato di agibilità, che è sostituito da una dichiarazione (in Sardegna vige la L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24).
L'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2016.
Il procedimento si chiude entro sessanta giorni se non vi sono condizioni ostative da parte del Comune.
 

petrus7000

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
tutti i piani sono esattamente uguali, il piano terra era di mio nonno, risale al 1950 circa ed ha regolare concessione del periodo in questione, poi nel tempo non lontano, ho pagato è fatto regolare contratto. il primo piano abusivo in oggetto, fu' realizzato 1971 da mio padre, per lui un periodo di fame e con 4 figli, non ha avuto la possibilità di regolarizzare tutto. la cosa che fa sorridere, che fu chiamato a rispondere per questo reato, il finale e' che mio padre fini' di costruire tranquillamente senza un pezzo di carta. ma non finisce qua, mio nonno era proprietario dell'aria dove si costruì' il 1° piano, la vendita' di questa area la fece 1982, anno in cui fece anche un secondo contratto, che riguardava la vendita dell'area, dove poi avrebbe mio zio costruito il 2° piano. in conclusione, mio zio avendo soldi,ha pagato il condono, ricevendo concessione e credo adesso l'abitabilità, mio padre con quei pochi centesimi, diede da mangiare a 4 figli, morendo nel 2005 portando con sé questo rebus.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Sinceramente, il fatto che a seguito di una sanatoria non si possa certificare l'agibilità è una cosa che non mi torna affatto.
Essendo le pratiche edilizie inoltrate per via telematica mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia, alla fine del procedimento non vi è un rilascio fisico di un certificato, ma si ottiene una semplice ricevuta di trasmissione della pratica.
La norma vigente non prevede più il rilascio del certificato di agibilità, che è sostituito da una dichiarazione (in Sardegna vige la L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001, art. 24).
L'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) è stato infatti abrogato dall'art. 3 del D.P.R. n. 222/2016.
Il procedimento si chiude entro sessanta giorni se non vi sono condizioni ostative da parte del Comune.
Non mi riferisco ai condoni o sanatorie in generale, ma in quei casi descritti nell'art. 34 comma 2 del 380/01...

Nei casi in cui non è possibile demolire la parte non sanabile, perchè pregiudicherebbe la statica delle altre parti, in pratica si deve "sanare" per forza anche quella parte, applicando il doppio degli oneri ecc...

Ecco, che io sappia su questa parte non è possibile ottenere l'agibilità...
 

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