petrus7000

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Privato Cittadino
concordo, come sia possibile portare ha termine tutta una serie di cose che riguardano il 2° piano, trascurando che il 1° non abbia nulla o quasi nulla.
mio padre cosa ha ricevuto in quel periodo dal giudice che lo ascolto' per finire la costruzione?
 

Bruno Sulis

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Nei casi in cui non è possibile demolire la parte non sanabile, perchè pregiudicherebbe la statica delle altre parti, in pratica si deve "sanare" per forza anche quella parte, applicando il doppio degli oneri ecc...

Ecco, che io sappia su questa parte non è possibile ottenere l'agibilità...
Mi documenterò meglio chiedendo a qualche collega Tecnico Comunale.
Vi terrò aggiornati
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
Professionista
In risposta alla descrizione ingarbugliata di @petrus7000 posso solo dire che l'ufficio tecnico comunale ha grosse responsabilità a riguardo.
Anche accettando la sanatoria del secondo piano non poteva chiudere un occhio (o tutti e due) sul resto del fabbricato.
Succede però che i tecnici che hanno esaminato allora le pratiche ormai non ci saranno sicuramente più e quindi chi si ritrova ora a dover gestire l'inghippo non sa come uscirne.
In questi casi è fondamentale trovare un tecnico consulente competente ed esperto che sappia interfacciarsi con l'Ufficio Tecnico comunale per trovare una soluzione ragionevole.
Non conviene a nessuno sollevare ora, a distanza di anni, degli inutili vespai.
La questione potrebbe addirittura diventare materia per avvocati, non per intentare cause o difendersi da qualsivoglia azione del Comune, ma semplicemente per trovare una soluzione giuridica alla faccenda che metta la parola fine a questo guazzabuglio.
Spesso ci sono sentenze del TAR o di altre Corti che danno degli spunti utili per risolvere controversie come questa.
Buona fortuna
 

petrus7000

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
grazie, di fortuna ne occorre tanta, ma una cosa sola vorrei, un tecnico o qualcuno bravo per risolverla anche parzialmente. come avete letto, un geometra "ottantenne" bravo, mi ha detto di lasciar perdere(sarebbe il tecnico del 2° piano) e un avvocato del settore, aspetta noi per iniziare l'iter, ma ha cosa andiamo incontro?
io ci sono nato in quella casa.........
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
tutti i piani sono esattamente uguali, il piano terra era di mio nonno, risale al 1950 circa ed ha regolare concessione del periodo in questione, poi nel tempo non lontano, ho pagato è fatto regolare contratto. il primo piano abusivo in oggetto, fu' realizzato 1971 da mio padre, per lui un periodo di fame e con 4 figli, non ha avuto la possibilità di regolarizzare tutto. la cosa che fa sorridere, che fu chiamato a rispondere per questo reato, il finale e' che mio padre fini' di costruire tranquillamente senza un pezzo di carta. ma non finisce qua, mio nonno era proprietario dell'aria dove si costruì' il 1° piano, la vendita' di questa area la fece 1982, anno in cui fece anche un secondo contratto, che riguardava la vendita dell'area, dove poi avrebbe mio zio costruito il 2° piano. in conclusione, mio zio avendo soldi,ha pagato il condono, ricevendo concessione e credo adesso l'abitabilità, mio padre con quei pochi centesimi, diede da mangiare a 4 figli, morendo nel 2005 portando con sé questo rebus.
Da quanto fino adorascrito, a parere mio è assodato che non sta impiedi il fatto che piano terra e secondo sono sanati ed il primo no.
Partiamo dall'inizo ponendoti delle domande.
Il piano terra di tuo nonno risale al 1950 e lo realizzò con regolare concessione dell'epoca, giusto?
Il primo piano realizzato da tuo padre nel 1971, non è stato regolrizzato gusto?
Il primo piano cosi realizzato tuo padre aveva un titolo per farlo cioè tuo nonno ha venduto l'area per poter costruire tuo padre?
Per tuo zio ha avuto un titolo per poter costruire cosi come chiesto per tuo padre?
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ragazzi visto che parliamo di condoni, proprio in questi giorni mi capita il seguente caso: una parte dell'immobile non ha titolo edilizio (costruito alla fine degli anni '60), mentre per un'altra parte (ampliamento rispetto al costruito iniziale) fu fatta la domanda di condono edilizio, nel 1986, coi bollettini pagati regolarmente; i precedenti proprietari, nel 1986, hanno chiesto il condono solamente su questa parte diciamo "ampliata", credendo che quella precedente avesse titolo, cosa che invece non ci torna...

Dal momento che tale immobile è/sarà oggetto di esecuzione immobiliare, sarà possibile sanare coi famosi 120gg dal decreto di trasferimento, attraverso il condono edilizio del 2003, essendo le ragioni del credito antecedenti all'ultimo condono edilizio (contratto di mutuo del 2000).

Ora, non essendo esperto di condoni, ho chiesto tutte le info possibili all'Ufficio tecnico, e in pratica il risultato è che per la parte che va col condono del 1985 tutto ok, si può sanare (ed essendo il condono ancora aperto, non contano i 120gg, logicamente); della parte risalente agli anni '60, invece, se ne può sanare solamente una porzione, visto che essendo considerato un "ampliamento", non è possibile superare una certa cubatura (condono 2003).

Cosa succede per la porzione insanabile? Se non la si può demolire, allora "passa" tramite l'art. 34 secondo comma, ma ci saranno i problemi per ottenere l'agibilità...

Io ad esempio credevo che se la cubatura da sanare superasse il limite, non ti avrebbero autorizzato proprio il condono... Così come credevo che per perfezionare una pratica con un secondo condono, doveva anche esser chiuso il primo condono...

E invece pare che così non è, quindi perché stupirsi se, nel caso di questa discussione, il secondo piano è stato condonato ed il primo no? Mi pare che i Comuni facciano un po' come gli pare!
 
Ultima modifica:

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Dal momento che tale immobile è/sarà oggetto di esecuzione immobiliare
La mano sul fuoco non ce la metto, ma mi sembra di ricordare che il condono dell'85 è ancora aperto per le sole esecuzioni immobiliari.
Quindi a mio parere sarà sanabile nei 120 giorni dal decreto di trasferimento appellandosi al condono dell'85.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
La mano sul fuoco non ce la metto, ma mi sembra di ricordare che il condono dell'85 è ancora aperto per le sole esecuzioni immobiliari.
Quindi a mio parere sarà sanabile nei 120 giorni dal decreto di trasferimento appellandosi al condono dell'85.
Perchè scusa? A Roma (esempio) c'è proprio un ufficio condoni... Proprio perchè le pratiche presentate all'epoca non sono ancora state perfezionate/lavorate...
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
@brina82
ti confermo quanto prima scritto e ti incollo parte dell'articolo.

"Bisogna sottolineare che alle vendite esecutive immobiliari non si applicano le norme contenute nel Testo unico in materia edilizia, in base alle quali sono vietati gli atti di trasferimento degli immobili realizzati senza permesso di costruire o senza permesso in sanatoria; ed infatti, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e 40, comma 6, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, nel caso in cui gli abusi possano essere sanati, l’aggiudicatario è rimesso nei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria .Principalmente il compito di verificare la presenza di abusi e l’eventuale sanabilità degli stessi è funzione del perito nominato per la stima degli immobili, al quale è demandato il controllo da parte del giudice dell’esecuzione: "
 

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