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Un condomino impugnava una delibera assunta in data 15 aprile 2003 con la quale era stata approvata la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano sostenendo di non essere stato convocato secondo quanto previsto dal regolamento condominiale ovvero con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
L'impugnazione prima rigettata dal Tribunale di Trieste successivamente veniva accolta in appello con la motivazione basata sul fatto che il regolamento condominiale prevedeva la convocazione mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della riunione assembleare con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno per cui l'invito non avrebbe potuto essere dato con ogni mezzo come prevede l'art. 66 disp. att. c.c. ma solo con lettera raccomandata e nel caso in questione la raccomandata non aveva rispettato i termini liberi di 5 giorni prima della riunione assembleare.
Il condominio aveva fornito la prova della spedizione della convocazione contenente l'ordine del giorno il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona atto a riceverlo era stato lasciato nel casellario postale del condomino in data 4 aprile 2003, mentre un secondo avviso di giacenza, sempre per assenza del destinatario portava la data del 16 aprile 2003, il ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte del condomino era avvenuta dopo la data in cui si era tenuta l'assemblea.

Per giurisprudenza costante affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorra la prova che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell'apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l'ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata né con la data di trasmissione della stessa.
Erano stati provati due avvisi di giacenza dalle cui date non risultava rispettato il termine di cinque giorni liberi prima dell'assemblea il giorno dopo la data fissata per l'assemblea.

Il condominio proponeva il ricorso in Cassazione e la seconda sezione decideva la controversia con sentenza n. 1188 depositata il 21 gennaio 2014.
In particolare il condominio ricorrente sosteneva che, essendo pacifica l'emissione dal primo avviso di giacenza in data 4 aprile 2003, con riferimento a tale data andava calcolato il termine per la regolare convocazione.
Il motivo di impugnazione secondo i giudici di piazza Cavour è stato ritenuto fondato, in quanto afferma l'idoneità, ai fini della decorrenza del termine in questione, del rilascio dell'avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, che nel caso de quo risultava in data 4 aprile 2003.
In relazione al motivo accolto la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Avv. Luigi De Valeri
 

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