dorotea1975

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salve.. si può stipulare un contratto transitorio in un comune (Rometta - Sicilia) non ad alta densità abitativa? Se non si può fare il locatore è costretto a fare contratto contratto a canone concordato o libero? Il locatore nel contratto deve specificare il motivo della transitorio? ci sono pareri discordanti... alcuni ag, imm. sostengono che non è necessario dare la motivazione ed hanno molte locazioni transitorie...altri invece sostengono che bisogna specificare la motivazione e quella deve essere...
Aspetto le vs risposte... grazie!
 

jerrySM

Membro Attivo
Professionista
-Per quanto riguarda la prima domanda (canone libero o concordato) ti rimando a quanto risposto dall'utente Pennylove ad un'altra domanda simile:
http://www.immobilio.it/threads/con...ransitorio-a-canone-libero.22831/#post-243168
- l'esigenza che giustifica la transitorietà deve essere indicata nel contratto e facilmente riscontrabile da un giudice in caso di contestazione (esempio fornendo copia contratto di lavoro a tempo determinato). In caso di mancanza o non riscontrabilità la clausola di transitorià viene dichiarata nulla e il contratto si trasforma in un normale 4+4.
- Avere molte locazioni transitorie in cui non viene indicata chiaramente l'esigenza di transitorietà non significa che non sia necessario farlo, ma solo che nessuno ha mai avuto l'esigenza di verificare la regolarità del contratto. Se tutti passano col rosso e nessuno controlla non significa che si può passare col rosso.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Rometta è un piccolo comune di circa 6.500 abitanti in provincia di Messina. Non rientra tra quei Comuni - di cui all’art. 2, comma 2 del DM 30 dicembre 2002, in cui il canone di locazione è affidato alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori (canone concordato) - vale a dire non è posto in:

a) una delle undici aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;

b) un Comune ad esse confinanti;

c) un Comune capoluogo di provincia.

Se (come credo) nel Comune di Rometta non è mai stato sottoscritto un accordo tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini né sulla base del DM 5 marzo 1999 né sulla base del DM 30 dicembre 2002, il canone del contratto transitorio è liberamente concordato tra le parti (canone libero).

In tal caso, si prende come riferimento l’accordo sottoscritto sulla base del DM 30 dicembre 2002 nel Comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale da Rometta, anche situato in altra Regione (ad avviso di chi scrive, il comune di S.Lucia del Mela, in provincia di Messina, che ha all’incirca 4.700 abitanti, e in cui dovrebbe essere stato stipulato un accordo territoriale sulla base del DM citato), potendo il locatore soddisfare una sua specifica esigenza temporanea, collegata ad un evento certo, a data prefissata, che dovrà essere specificata a contratto e dovrà essere confermata, con lettera raccomandata AR, prima della scadenza del contratto, pena la riconduzione dello stesso alla durata ordinaria prevista dalla legge (4 anni + 4 anni). Per gli adempimenti fiscali (con o senza cedolare secca) connessi al contratto transitorio, si consiglia di rivolgersi ad una associazione di categoria.
 

enrico53

Membro Junior
Privato Cittadino
Rometta è un piccolo comune di circa 6.500 abitanti in provincia di Messina. Non rientra tra quei Comuni - di cui all’art. 2, comma 2 del DM 30 dicembre 2002, in cui il canone di locazione è affidato alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori (canone concordato) - vale a dire non è posto in:

a) una delle undici aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;

b) un Comune ad esse confinanti;

c) un Comune capoluogo di provincia.

Se (come credo) nel Comune di Rometta non è mai stato sottoscritto un accordo tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini né sulla base del DM 5 marzo 1999 né sulla base del DM 30 dicembre 2002, il canone del contratto transitorio è liberamente concordato tra le parti (canone libero).

In tal caso, si prende come riferimento l’accordo sottoscritto sulla base del DM 30 dicembre 2002 nel Comune demograficamente omogeneo, di minor distanza territoriale da Rometta, anche situato in altra Regione (ad avviso di chi scrive, il comune di S.Lucia del Mela, in provincia di Messina, che ha all’incirca 4.700 abitanti, e in cui dovrebbe essere stato stipulato un accordo territoriale sulla base del DM citato), potendo il locatore soddisfare una sua specifica esigenza temporanea, collegata ad un evento certo, a data prefissata, che dovrà essere specificata a contratto e dovrà essere confermata, con lettera raccomandata AR, prima della scadenza del contratto, pena la riconduzione dello stesso alla durata ordinaria prevista dalla legge (4 anni + 4 anni). Per gli adempimenti fiscali (con o senza cedolare secca) connessi al contratto transitorio, si consiglia di rivolgersi ad una associazione di categoria.
salve pertanto ricapitolando ad ex se io volessi locare ad uso transitorio, nel comune di Borgoricco che confina con santa maria di sala, facente parte dell area metropolitana di venezia, dovrei usare il canone concordato anche se inferiore a 10 mila abitanti? grazie
 

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