emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Cari Amici, qualcuno di voi sa dirmi qualcosa a proposito della "convenzione modificativa"? E' possibile stipularla fra le parti per diminuire temporaneamente il canone di affitto in un immobile commerciale? grazie per l'aiuto. Michele
 

Studio ArkSystem

Membro Ordinario
Professionista
Certo. È possibile modificare un contratto di locazione già in essere, sottoscrivendo una scrittura privata tra le parti, con la specifica dei patti modificati e l'eventuale causale (es. "in considerazione delle difficoltà dettate dall'attuale crisi economica....; ....si comunica ai fini dei calcoli delle imposte dovute...."). Tale scrittura, redatta in carta bollata, in duplice copia e completa dei dati di registrazione del contratto cui si fa riferimento, va presentata all'AdE con un versamento pari a € 67,00, ovvero con la classica procedura seguita per la registrazione del contratto.
Buon lavoro
 

emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per la precisa risposta.
Può essere sottoscritta per un periodo definito (per esempio 2 anni) per poi ritornare alle precedenti obbligazioni del contratto?
Grazie ancora
 

aquileia

Membro Junior
puoi indicare qualsiasi periodo perchè trattasi una scrittura privata fra le parti e viene depositata all'Agenzia delle Entrate (con marche da Euro 14,69) ai fini fiscali per il periodo in cui si applichera la trattenuta fiscale relativa all'affitto percepito.
 

emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per la risposta. Ma da dove deriva questa convenzione modificativa? Da quale fonte giuridica? Dalla legge 431 o da un decreto legge per esempio? Grazie mille ancora
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La questione da te prospettata è stata trattata dall'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n°60/E del 28 giugno 2010, ha fornito gli opportuni chiarimenti sulla registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione. Secondo l'Agenzia, l'accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito, pur non essendo un atto che deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza del Fisco, va sottoposto a registrazione al fine di attribuire all'atto stesso (di modifica contrattuale) la data certa di fronte a terzi, a norma dell'art. 2704 del codice civile. La facoltà di registrare (con pagamento dell'imposta pari a 67 euro) volontariamente il nuovo accordo permetterà alle parti di rendere edotta l'Agenzia delle Entrate, tenuto presente che una diminuzione del canone, comporta anche una riduzione della base imponibile ai fini delle imposte dei redditi. L'accordo, redatto con scrittura privata, va anche assoggettata all'imposta di bollo (14,62 euro) e produrrà effetti ai fini dell'imposta di registro a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone.
 

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