Non sono amante del necroposting, tuttavia, riesumando le spoglie di questo antico thread – posso dire, con animo sepolcrale pre-romantico, che l’ospitante locatario, se ospita un soggetto terzo extracomunitario, non deve allegare alcunchè al modulo di “Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario”.
La comunicazione di ospitalità a straniero non richiede una “certificazione di ospitalità, previa autorizzazione del locatore” perché l’ospitalità gratuita non si contrattualizza né tantomeno è richiesta l’autorizzazione del locatore che non può in alcun modo vietare ad un inquilino di ospitare chi vuole (un divieto pattizio, secondo consolidata giurisprudenza, è costituzionalmente nullo).
L’ospitalità non è un contratto da cui sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il beneficiato, ma è una mera prestazione di benevolenza senza causa verso qualcuno a cui sei legato su un piano sociale da rapporti di amicizia, affetto, parentela o semplice conoscenza, e, quando il conduttore ospita per brevi o lunghi periodi un parente o un amico non deve munirsi di una “certificazione di ospitalità”.
La comunicazione di ospitalità a straniero non richiede una “certificazione di ospitalità, previa autorizzazione del locatore” perché l’ospitalità gratuita non si contrattualizza né tantomeno è richiesta l’autorizzazione del locatore che non può in alcun modo vietare ad un inquilino di ospitare chi vuole (un divieto pattizio, secondo consolidata giurisprudenza, è costituzionalmente nullo).
L’ospitalità non è un contratto da cui sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il beneficiato, ma è una mera prestazione di benevolenza senza causa verso qualcuno a cui sei legato su un piano sociale da rapporti di amicizia, affetto, parentela o semplice conoscenza, e, quando il conduttore ospita per brevi o lunghi periodi un parente o un amico non deve munirsi di una “certificazione di ospitalità”.