noelferra

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Agente Immobiliare
Si puo' disdettare il contratto da parte del locatore se si intende vendere l'immobile, ma a condizione che lo stesso abbia solo l'immobile dove risieda come proprieta', e ovviamente questo in oggetto.
In tal caso li conduttore ha il diritto di prelazione. Il conduttore ovviamente alla scadenza del primo quadriennio puo' disdettare il contratto senza alcuna motivazione.
Cordialmente
Noel
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Il conduttore ovviamente alla scadenza del primo quadriennio puo' disdettare il contratto senza alcuna motivazione.

Anche questa volta mi permetto di precisare: sotto il profilo strettamente legale, la legge 431/98 recita:

art, 3 c. 6: Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di 6 mesi.

E' pur vero che non è difficile trovare gravi motivi, che solo il giudice può sindacare, ma è anche vero che NON può disdettare senza dare motivazioni, e senza il necessario preavviso, di legge o da contratto.

Che poi sia pure difficile far rispettare e quindi riscuotere il periodo di preavviso è un'ulteriore problematica, legata ai tempi e costi della giustizia civile. Ma vorrei si distinguessero gli effetti pratici dall'aspetto giuridico.
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Quell'articolo riguarda la disdetta non del quadriennio , ma in ogni momento anche dopo pochi giornio dall'ininzio.
Al termine del primo quadriennio ripeto il conduttore ovvuiamente dandone disdetta puo' concludere il contratto senza darne la motivazione, in quanto la legge era per impedire al liocatore di disdire al primo quadriennio senxa giustificato motivo.
Cordialmente
Noel
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Quell'articolo riguarda la disdetta non del quadriennio , ma in ogni momento anche dopo pochi giornio dall'ininzio.
Al termine del primo quadriennio ripeto il conduttore ovvuiamente dandone disdetta puo' concludere il contratto senza darne la motivazione, in quanto la legge era per impedire al liocatore di disdire al primo quadriennio senxa giustificato motivo.
Cordialmente
Noel

Potrei prendere atto della tua risposta, ma gentilmente ti chiederei su quale norma basi le tue affermazioni.
la 392/78 art. 3, per altro abrogato per le locazioni abitative, prevedeva rinnovo di 4 anni se non perveniva disdetta con preavviso di 6 mesi da parte di una delle parti.
l'art. 4 prevedeva la facoltà di consentire il recesso anticipato da parte del conduttore, oppure lo ammetteva per gravi motivi.

la 431/98 non mi pare dica nulla in merito alla prima scadenza, riguardo al conduttore: ma appunto dà automatica facoltà di recesso anticipato per gravi motivi, in qualunque momento.

Comunque curioso di imparare qualcosa che forse ignoro. grazie.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Si puo' disdettare il contratto da parte del locatore se si intende vendere l'immobile, ma a condizione che lo stesso abbia solo l'immobile dove risieda come proprieta', e ovviamente questo in oggetto.
In tal caso li conduttore ha il diritto di prelazione. Il conduttore ovviamente alla scadenza del primo quadriennio puo' disdettare il contratto senza alcuna motivazione.
Cordialmente
Noel

Vorrei aggiungere che, l'art.38 della legge 392/78 sul diritto di prelazione, recita che le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento
effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Approfitto per una domanda:
In merito al citato art. 732, vorrei un chiarimento, possibilmente con un esempio.
Cosa si intende, con la frase:

Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due notificazioni

Grazie.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il diritto di prelazione, nei contratti stipulati con la legge 431/98, può essere esercitato dal conduttore, solo alla prima scadenza e non alla conclusione del contratto, a meno che non sia inserito nel contratto stesso.

Aggiunto dopo 3 minuti :

Nel caso di contratti a canone concordato (n + 2) per il comune di Roma, per default NON c'è diritto di prelazione.

Nemmeno alla prima scadenza? Chissà poi perché?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il diritto di prelazione, nei contratti stipulati con la legge 431/98, può essere esercitato dal conduttore, solo alla prima scadenza e non alla conclusione del contratto, a meno che non sia inserito nel contratto stesso.

Aggiunto dopo 3 minuti :



Nemmeno alla prima scadenza? Chissà poi perché?

Per quanto riguarda il primo commento, ti ringrazio: effettivamente rileggendo più attentamente la legge, mi sembra tu abbia ragione a circoscrivere il diritto di prelazione solo alla prima scadenza; almeno così sembra dalla lettura letterale del testo. Quale sia il razionale di questa impostazione parziale in parte mi sfugge, ma è anche vero che la 392 sanciva la prelazione per i soli contratti non abitativi

Sulla seconda nota, io invece ho dubbi, come ho sopra comemntato: a meno che il contratto ROMA deroghi dall'impostazione della 431, di default per i contratti concordati non ci sono in merito differenze.
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Certamente limpida. Caro amico se leggi la lehhe 431/98 ora e' questa che regola i contratti ad uso abitativo vedrai che detti contratti durano 4 anni (non otto), poi si dice che il locatore puo' disdettarlo alla prima scadenza solo nei casi che,,,,,.
ma e' insito che il conduttore alla prima scadenza puo' disdettarlo.
asll'Art 3 si afferma inoltre che il condiuttore puo' addirittura per gravi motivi disdettare in qualsiasi momento.
Cordialmente
Noel
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Certamente limpida. Caro amico se leggi la lehhe 431/98 ora e' questa che regola i contratti ad uso abitativo vedrai che detti contratti durano 4 anni (non otto), poi si dice che il locatore puo' disdettarlo alla prima scadenza solo nei casi che,,,,,.
ma e' insito che il conduttore alla prima scadenza puo' disdettarlo.
asll'Art 3 si afferma inoltre che il condiuttore puo' addirittura per gravi motivi disdettare in qualsiasi momento.
Cordialmente
Noel

Dato che ti esprimi al maschile (= caro amico) penso di essere chiamato in causa. Ma mi sfugge cosa tu volessi aggiungere. In ogni caso avevamo concluso in sostanza proprio quanto tu ribadisci.

Se per caso ti riferivi ai miei dubbi sul secondo commento di Limpida, chiarisco che il significato della mia risposta era che non conoscendo il testo dei contratti a canone concordato (n + 2) per il comune di Roma, non sapevo nemmeno io spiegarmi e confermare che in essi per default NON c'è diritto di prelazione, come invece affermato da carlor.
Questo visto che a me sembra proprio che la 431 di default per i contratti concordati non indica differenze in merito alla prelazione.

Caso quest'ultimo, che tra l'altro esula dall'interesse specifico del post iniziale. Buona notte.
 

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