Mi sono imbattuta in un contratto 4+4 che prevede, alla scadenza dei primi 4 anni, la disdetta da parte del locatore con preavviso di 3 mesi e 6 mesi per il conduttore.
A primo avviso, direi che il patto non è valido, ma un avvocato sostiene che se il conduttore ha acccettato, è regolare.

Il termine per l’invio della comunicazione di disdetta è derogabile solo a favore del conduttore. L’inserimento di una clausola che conceda al locatore recedente la facoltà di disdetta (adeguatamente motivata) con un preavviso inferiore ai sei mesi previsti dalla legge è patto contrario alla legge stessa, e perciò annullabile: la convenzione locativa è pienamente valida, ma la clausola in questione, parzialmente nulla (art. 1419 cod. civ.), viene sostituita in maniera automatica (art. 1339 cod. civ.) da norma imperativa (art. 3, co. 1 della legge n°431/1998).

Pertanto, spirato il termine semestrale per comunicare tempestiva disdetta, tassativamente imposto dalla vigente legge di riforma, il contratto in questione non potrà considerarsi estinto alla prima scadenza e (salvo acquiescenza del conduttore) si rinnoverà tra le medesime parti alle stesse condizioni economiche e normative per l’identico periodo legale all’origine pattuito (4 anni).
 
Mentre in caso di usufruttuario deceduto che aveva in essere un contratto di locazione 4+4., la nuda proprietà può inviare disdetta sei mesi prima dello scadere del 4° anno?
 
Mi risulta che per legge il locatore possa disdettare il contratto al quarto anno con sei mesi di anticipo per motivi di cui all'art. ... , ogni articolo di un contratto contro legge si annulla.
 

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