Ciao a tutti,
la mia domanda è semplice:
nel 1980 marito e moglie donano la nuda proprietà (con riserva di usufrutto) di un appartamento al proprio figlio e a sua moglie.
Nel 2001 muore il marito donante e siccome non sussistevano i requisiti (denaro e immobili erano già stati donati in vita) non viene aperta successione ma si aggiornano i dati relativi all'usufrutto che permane per quota 1/2 per il donante tuttora vivo.
Sono trascorsi 23 anni dalla donazione e quindi un eventuale acquirente è esente da azione di restituzione verso un terzo acquirente (non sono state apposte domande nel frattempo).
Sono trascorsi 12 anni dalla morte di uno dei donanti e qui sorge la mia domanda: significa che per il 50% della donazione (cioè la quota donata dal donante morto) non è più possibile esercitare l'azione di riduzione nemmeno se si verificasse lesione della legittima?
Grazie
la mia domanda è semplice:
nel 1980 marito e moglie donano la nuda proprietà (con riserva di usufrutto) di un appartamento al proprio figlio e a sua moglie.
Nel 2001 muore il marito donante e siccome non sussistevano i requisiti (denaro e immobili erano già stati donati in vita) non viene aperta successione ma si aggiornano i dati relativi all'usufrutto che permane per quota 1/2 per il donante tuttora vivo.
Sono trascorsi 23 anni dalla donazione e quindi un eventuale acquirente è esente da azione di restituzione verso un terzo acquirente (non sono state apposte domande nel frattempo).
Sono trascorsi 12 anni dalla morte di uno dei donanti e qui sorge la mia domanda: significa che per il 50% della donazione (cioè la quota donata dal donante morto) non è più possibile esercitare l'azione di riduzione nemmeno se si verificasse lesione della legittima?
Grazie