ho però letto delle sentenze in cui il giudice , lavorando il proprietario molto lontano, non ritenva l'immobile come focolaio domestico e residenza effettiva e stabiliva che la residenza anagrafica non vale da sola a incarnare il concetto di dimora abituale per cui ritenne la vendita speculativa.
citavo la presenza della cognata perchè sempre nella detta sentenza il giudice specificava che se a guardia del focolaio domestico rimaneva un familiare entro il terzo grado o un affine entro il secondo, appunto un cognato, la plusvalenza non era dovuta...

E' effettivamente così... per quanto riguarda la questione del parente... è ben definita dalla norma... quindi... a maggior ragione... niente plusvalenza...

La plusvalenza si paga sempre sulla seconda casa.

Pyer... un ripassino...
 
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si tratta di una valutazione, ho ipotizzato che la vendesse diciamo a settembre per scavalcare la + metà del tempo di presenza della cognata fra acquisto e rivendita . per farmi un'idea tecnica.
no è solo una valutazione .
non conosco pavia, quindi non so nemmeno dire se è proprio una panzana già sulla carta questa valutazione.
il marchio è diciamo nazionale e quantomeno a roma ha il braccino molto tirato ..

Bè se le cose stanno così sai quante valutazioni/mostro si vedono in giro...

Non vorrei dare adito a discussioni su valutazioni già lungamente affrontate.
 
[QUOTE]PROGETTO_CASA, post: 452040, member: 48768"]se è prima casa significa che sei residente, in caso contrario ti sanzionano su IR[/QUOTE]



Ho dei dubbi che compro in 2a casa, la vendo dopo 3 anni e non mi beccano
 
Ultima modifica da un moderatore:
Mi meraviglio... Pyer...

Non dovresti sorprenderti caro amico mio.

Ciò perchè proprio tu hai risposto al quesito poco sopra.

La legislazione ha disciplinato che se hai abitato la casa, che sia prima abitazione e comunque abitazione principale, per la maggior parte del tempo del periodo di imposta intercorrente tra acquisto e cessione la plusvalenza non sarà tassata.
 
Mi meraviglio... Pyer...

articolo 67 del T.U.I.R, concernente i redditi diversi, al comma 1, lett. b), “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.

Esposto quanto sopra, rifaccio mia l'argomentazione sostenuta, ovvero:

La plusvalenza è dovuta sopratutto per la seconda casa.
 

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