Aida123

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Salve,
Abito in un condominio dove all'ultimo piano tre condomini hanno ciascuno una terrazza privata. Uno di questi vicini ha chiuso la sua terrazza oscurando di fatto le finestre fisse che davano luce nel vano scala.
Una di queste finestre poteva essere aperta ma adesso è stata chiusa definitivamente. Il risultato è che ora c'è meno luce nel vano scala e soprattutto una minor circolazione di aria che è assicurata solo grazie alle finestre di fronte che confinano con quelle di un altro vicino.
Per fare questa costruzione, il vicino non ha chiesto il parere dei condomini ma ha avuto l'autorizzazione del comune. In questa autorizzazione è scritto che non c'è impatto con le parti in comune.
Tale vicino si rifiuta di proporre delle soluzioni. L'amministratore non vuol prendere in mano la situazione. Ho anche il dubbio che il vicino abbia costruito un bagno in concomitanza della finestra che prima si apriva sulla scala.
Secondo voi, se lo denuncio, visto che lui considera di avere ragione,posso vincere la causa?
 

alessandrotrifir

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Ciao Aida, secondo me devi passare dall amministratore, il quale non può esimersi in quanto c è un danno alle parti comuni cioè al condominio.....ed è proprio come condominio che eventualmente dovreste agire. Cerca di accertare se c'è l abuso cioè il bagno, vedrai che troverete una soluzione.
 

Aida123

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Grazie mille! Si, credo che sia la soluzione migliore anche se purtroppo il nostro amministratore è in rapporti di amicizia con il vicino e non credo che si possa contare su una sua azione... comunque ci proverò ! Grazie ancora!
 

alessandrotrifir

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Grazie mille! Si, credo che sia la soluzione migliore anche se purtroppo il nostro amministratore è in rapporti di amicizia con il vicino e non credo che si possa contare su una sua azione... comunque ci proverò ! Grazie ancora!
Leggi la saggia risposta di Bagudi, che condivido in pieno.

E cerca di capire cosa ne pensano gli altri condomini, può essere molto importante....non sarai mica la sola ad aver notato il danno....giusto? Insieme a chi la pensa come te andate dall amministratore e non ci sono storie, lui è al servizio del condominio punto.
 
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Ciao Aida, secondo me devi passare dall amministratore, il quale non può esimersi in quanto c è un danno alle parti comuni cioè al condominio.....ed è proprio come condominio che eventualmente dovreste agire. Cerca di accertare se c'è l abuso cioè il bagno, vedrai che troverete una soluzione.
Salve,
Abito in un condominio dove all'ultimo piano tre condomini hanno ciascuno una terrazza privata. Uno di questi vicini ha chiuso la sua terrazza oscurando di fatto le finestre fisse che davano luce nel vano scala.
Una di queste finestre poteva essere aperta ma adesso è stata chiusa definitivamente. Il risultato è che ora c'è meno luce nel vano scala e soprattutto una minor circolazione di aria che è assicurata solo grazie alle finestre di fronte che confinano con quelle di un altro vicino.
Per fare questa costruzione, il vicino non ha chiesto il parere dei condomini ma ha avuto l'autorizzazione del comune. In questa autorizzazione è scritto che non c'è impatto con le parti in comune.
Tale vicino si rifiuta di proporre delle soluzioni. L'amministratore non vuol prendere in mano la situazione. Ho anche il dubbio che il vicino abbia costruito un bagno in concomitanza della finestra che prima si apriva sulla scala.
Secondo voi, se lo denuncio, visto che lui considera di avere ragione,posso vincere la causa?

Gentile Aida,

ferma la correttezza dei suggerimenti di Bagudi e Alessadrotrifir (sarebbe sempre opportuno che sia l'intero condominio, attraverso l'amministratore, a sensibilizzare l'altro condomino), va chiarito che anche tu, in quanto condomina e comproprietaria delle parti comuni, puoi agire autonomamente ed indipendentemente da una decisione dell'assemblea contro il condomino autore dell'innovazione che danneggia la parte comune, per ottenere la rimozione della stessa.
Si tratta di un'azione imprescrittibile e va proposta solo contro l'autore materiale dell'alterazione. Non sussiste litisconsorzio necessario degli altri condomini (cass. sent. 869/1966).
La norma in questione è l'art. 1122 del codice civile (opere su parti di proprietà o uso individuale).
E' molto importante, prima di agire, valutare che vi sia un'apprezzabile limitazione all'ingresso di luce ed aria nel vano scala.
Ti segnalo, in proposito, la sentenza della Cassazione n. 12491/2007 che ha deciso (rigettando la domanda di demolizione) una vicenda del tutto analoga.
Spero di esserti stato utile.
Ciao.
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