umberto

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nella maggior parte dei contratti di locazione è spesso inserita la clausola che specifica le modalità di "visita" dei locali da parte del proprietario, sia nel caso di nuova locazione, sia nel caso di verifica stato degli ambienti, sia in prossimità della scadenza del contratto, ecc ecc.. Ma, questa dicitura, dov'è specificata?? O meglio, qual'è la fonte?
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Il codice di sicuro no... Non mi sono mai posta il quesito...qualche pronuncia giurisprudenziale in merito sicuramente si. Non posso aprire quanto postato da studiopci forse è quel che cerchi..
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Anche se la legge non lo dice espressamente, il locatore ha il diritto di eseguirie visite periodiche presso l'immobile dato in locazione. Il codice civile - all'art. 1575, n°3 - ricorda che al conduttore deve essere assicurata l'ampia garanzia del comodo uso del bene, anche verso il comportamento dello stesso locatore che con insistenza pretenda di entrare nell'immobile locato senza avere fondato un motivo. E' per questa ragione che è bene, dunque, che nel contratto sia prevista una apposita clausola che autorizzi il locatore, o una persona da lui incaricata, a visitare l'immobile per determinate esigenze e con particolari modalità. Le visite, in ogni caso, devono svolgersi secondo le modalità indicate dal conduttore e sulla base delle sue disponibilità, tenute però presente le esigenze dello stesso locatore: va da sè, infatti, che se per un verso vanno rispettate le abitudini casalinghe e lavorative del conduttore, per l'altro non è pensabile che le visite avvengano in orari inusuali per i possibili altrui inquilini o acquirenti.

In ogni caso, indipendentemente da una previsione contrattuale, sussiste sempre il diritto del locatore di visitare l'immobile durante la vigenza del contratto ogni qual volta se ne presenti fondata necessità e che ne sia fornito congruo preavviso al conduttore. L'ingiustificato comportamento tenuto, in tal senso, dal conduttore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e legittima, quindi, la richiesta di risoluzione del contratto.

La necessità di far visitare l'immobile può trovare inoltre rapida tutela attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in via d'urgenza (art. 700, cod. pro. civ.). Spetta, naturalmente, al magistrato la valutazione delle ragioni sostenute dalle parti, tenuto ben presente il diritto di riservatezza e di pacifico godimento del bene locato che spettano al conduttore.
 

studiopci

Membro Storico
Per assurdo , non esiste nessun articolo di legge che precisamente indica o impone la visita o gli orari , è una clausola che viene , di norma ( per normalità ) inserita nei contratti e si rifà agli " usi e consuetudini " cioè almeno un 'ora alla settimana, la sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione - sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147 ( ricordiamo due cose importanti, la prima le sentenze di Cassazione, non sono leggi , bensì indirizzo e secondo che non essendo una pronuncia a camere unificate potrebbe essere soggetta in via teorica anche a nuovo ricorso con pronuncia anche diversa ) ha sancito in sintesi :
"Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può visitare e far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite, incorre in inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto."
Questo significa , che laddove viene prevista come clausola contrattuale " nulla questio " laddove non è stata prevista per logica conseguenza si può richiedere, non imporre, di far effettuare la visita per motivi validi ( es. ricognizione dei locali per sospetto abuso edilizio, o sospetto uso in destinazione diverso da quello contrattualizzato, per ri-locazione, vendita, ecc. ) questo perchè non bisogna perdere di vista che il domicilio del conduttore è privato e la tutela dei diritti del locatore ( purtroppo ) non può prevaricare quelli del conduttore se non con giusto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In parole povere e per chiarire :
il diritto a far visitare l'immobile è secondo al diritto di domicilio privato, contrattualizzato o meno non autorizza a farlo se non con il consenso del conduttore, nei casi di rifiuto, si può richiedere l'esecuzione forzata del diritto dal giudice. Fabrizio
 

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