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Il sottotetto dell'edificio rientra nelle parti comuni condominiali e quando opera la presunzione di comunione ex lege ?
La Cassazione nella recente sentenza della II sezione pubblicata il 10 marzo 2017 n. 6268, dirimendo una controversia che riguardava un sottotetto inizialmente non praticabile avente funzione di protezione creando una intercapedine tra la parte abitativa e il tetto sovrastante, ha precisato che "per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, 1 co. del codice civile."

Qualora "il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento: Cass. 30.3.2016, n. 6143."
 

brina82

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Quindi stiamo dicendo che in una palazzina con sottotetto mai utilizzato da nessuno, se ce ne fossero gli estremi, quei locali potrebbero essere acquisiti dal proprietario dell'appartamento sottostante, diventando pertinenza dell'appartamento. Mi chiedo: in che modo, in pratica, può essere fatto ciò?
 

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