panzer

Membro Ordinario
Rispondo a Luca1978 e spero leggano anche gli altri colleghi, aspiranti tali e interessati al settore che probabilmente non ricordano alla perfezione ciò che la legge chiarisce.
La legge contempla l'obligatio verbis o cosidetto contratto verbale tra le forme ammesse nella libera contrattazione ed ai sensi dell'art. 1337 c.c. c'è anche un obbligo di buona fede e correttezza nelle contrattazioni, in effetti il contratto verbale è un contratto ad substantiam , cioè un contratto nella sostanza ; Io do una cosa a te e tu dai una cosa a me , pensiamo alla vita di tutti i giorni quando andiamo a comprare un pacchetto di caramelle, nel momento in cui diamo i soldi al venditore abbiamo concluso un contratto, ed il fatto che non lo abbiamo sottoscritto in forma cartacea non solleva gli attori dagli obblighi derivanti dall'attivazione del negozio giuridico della compravendita.
Tornando alla citazione di Luca 1978... nessuno ti vieta di pubblicizzare tutti i 200 immobili che si trovano nella tua città... ma se nel momento in cui, dovendo procedere alla visita con il cliente, presentandoti davanti alla porta il proprietario di casa non ti fa entrare... allora tu avrai fatto un lavoro inutile ed il proprietario di casa avrà esercitato il diritto di non sottoscrivere ed accettare un contratto verbale " quello di farti vendere casa sua "... nella sostanza ( ad substantiam ) non ha voluto usufruire dell tua collaborazione.


Su questo argomento ne abiamo discusso tante... ma tante volte.
Fabrizio

scusami ma quello di cui tu parli è la "corrispettività" della prestazione e non "ad substantiam " a meno che io non sia ubriaco alle 16 ovviamente.
 

studiopci

Membro Storico
Non sei ubriaco alle 16... almeno lo spero :risata:, certo che è la corrispettività della prestazione, ma per accezzione il contratto verbale è un contratto " ab substantiam " cioè nella sostanza è un contratto... che in questo caso prevede il pagamento di un corrispettivo in danaro alla dazione di un bene... il mio in pratica è un esempio. Fabrizio
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti,
recentemente ho contattato un'agenzia per visionare una casa in vendita il cui annuncio era pubblicato su internet.
Abbiamo visitato la casa e parlato un po' delle spese e della provigione.
Nei giorni seguenti abbiamo avuto anche uno scambio di email per info aggiuntiva e per avere le planimetrie catastali.
Ora però ho trovato un'altra agenzia incaricata dal proprietario dello stesso immobile che mi sembra decisamente piu affidabile e preparata della prima.
Vorrei capire se ai sensi della legge sono libero di abbandonare la trattativa con la prima agenzia e riprenderla immediatamente con la seconda.
Sottolineo che con la prima agenzia non ho sottoscritto alcun tipo impegno ad avvalermi dei loro servizi e/o a riconoscergli alcuna provigione.
Grazie

CINZIBO anche se non presenta proposta di acquisto tramite il 1 mediatore o la presenta ma non viene accettata e conclude con un secondo mediatore, dovrà corrispondere una quota della provvigione anche al primo meditore.
Riporto ciò che scaturì al convegno FIAIP: PLURALITA' DI MEDIATORI del mese di maggio 20011 a Bologna con la collaborazione dell'Prof.Avv. Alessio Zaccaria
Caso 2: un mediatore fa visitare un immobile a un possibile acquirente, al quale fa sottoscrivere una proposta di acquisto, che però non viene accettata dal venditore in quanto non conforme alle sue richieste. Un secondo mediatore a distanza di diversi mesi, riesce a far concludere l'affare ai medesimi soggetti, ottenendo il consenso del venditore a una riduzione del prezzo inizialmente preteso di circa il quindici per cento.
Soluzione: il rapporto di concausalità esiste: l'art.1758 c.c. é applicabile. la circostanza che l'affare sia stato eventualmente concluso dopo la scadenza dell'incarico conferito al primo mediatore non ha alcun rilievo:ciò che conta é (soltanto il fatto) che la conclusione dell'affare possa essere ricondotta anche all'opera del primo mediatore.
Giurisprudenza:
La mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché, nell'incarico alla mediazione, perché sorga il diritto alla provvigione é necessario verificare, giusta disposto dell'art.1755 c.c. se " l'affare si é concluso" bastando a tal fine che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta, ancorché quest'ultima consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti. Ne consegue che anche nel caso di mediazione negoziale atipica ( cosiddetta "mediazione unilaterale"), se dopo la scadenza dell'incarico il mediatore reperisce l'altro contraente, una volta che l'affare si concluda, egli avrà diritto alla provvigione. Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori, ( congiunto o distinto, contemporaneo o successivo,concordato o autonomo,in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art.1758 c.c. ciascuno di esso ha diritto ad una quota di provvigione ( nella specie la S.C.ha cassato la sentenza di merito che aveva negato efficacia causale all'attività di mediazione del primo mediatore, poiché solo il secondo aveva appianato difficoltà e divergenze, senza valutare se l'attività svolta dal primo mediatore, che pure aveva messo in relazione le parti attraverso una proposta giunta fuori dal termine contrattuale, era stata presupposto dell'ulteriore attività svolta dal secondo mediatore). Cass.civile Sez.III 18/03/2005 n.5922,.

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi della trattativa, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né una volta concluso l'affare,assume rilevanza sotto il profilo dell'incidenza sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso ( nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che in difformità dalla decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione , per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l'affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitre milioni del prezzo dell'immobile).
Cassazione civile sezione III 25-02-2000 n. 2136

Ringrazio Passuti:fiore:

 

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