kiwi

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Salve. Sarei interessata ad acquistare un immobile all'asta nella provincia di pistoia.
Da quasi un anno a questa parte il settore delle aste giudiziarie a pt è diventato molto efficiente grazie al cambio di giudice. Adesso, dal momento del pagamento, trascorrono massimo 2 mesi prima che venga emesso il decreto di trasferimento. Contestualmente il giudice ordina il rilascio dell'immobile. L'anno scorso ho acquistato una casa e il giudice aveva ordinato il rilascio dell'immobile entro 30 gg dalla notifica (poi cmq abbiamo trovato un accordo e gliel'ho affittata), però erano tutti maggiorenni.

Nell'immobile che vorrei acquistare adesso però c'è una figlia minorenne. Volevo sapere se, in qs caso, le tempistiche che il giudice può concedere ai vecchi proprietari, e l'eventuale procedura di sgombero forzato, subiscano delle variazioni.

grz
 

Rudyaventador

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A Roma mai visto un ordine di liberazione che ha oltrepassato i termini di rito usati a Roma per qualsiasi motivo.
Questo il dispostivo del ordine con i termini ( parto dal dispositivo del ordine )

DISPONE che il Custode dia attuazione al provvedimento, secondo le disposizioni sotto riportate Letti gli artt. 560 e 68 c.p.c. e 14 Ord. Giudiziario,

ORDINA al Dirigente del competente Commissariato di zona al Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio

di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione della liberazione disposta, secondo le disposizioni sotto riportate. Disposizioni al Custode nella sua qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell’attuazione del presente ordine di liberazione Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato della attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato emesso a seguito di autorizzazione della vendita, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni. a) Munito di copia del presente provvedimento si recherà prontamente sul luogo della custodia; b) Qualora l’immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso; c) Qualora l’immobile sia occupato dalla parte esecutata, la renderà edotta dell’avvenuta emissione dell’ordine e gli intimerà verbalmente di liberare l’immobile da persone e cose; secondo le circostanze, assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non Ordine di liberazione immobile prima dell’udienza 569 (Agg. 01-03-2017) 3 inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione ( es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc. ); d) Qualora rinvenga un terzo che si faccia compiutamente identificare, gli notificherà comunque il provvedimento e continuerà nella attuazione della liberazione disposta, ancorchè lo stesso accampi diritti di godimento sull’immobile senza esibire alcun titolo opponibile alla procedura; secondo le circostanze, assegnerà un termine all’occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall’emissione dell’ordine. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo e delle dichiarazioni resegli, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione ( es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc. ); e) Qualora non rinvenga alcuno nell’immobile non liberato, oppure l’occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse ( ad es.: luogo di ubicazione dell’immobile, generalità dell’esecutato, degli occupanti ecc. ); f) Concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell’accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 60 giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell’eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione dell’ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei 60 giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell’inadempimento all’ordine del giudice; g) Notizierà quindi l’occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l’ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell’immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato; h) Richiederà quindi tempestivamente al giudice dell’esecuzione, secondo le circostanze, la nomina del medico, del fabbro o di altro ausiliario che lo assista, procurandone la presenza sul luogo. i) Per i beni mobili ed i documenti, seguirà le dettagliate diposizioni dettate dall’art. 560 c.p.c., avendo comunque cura di effettuarne un sommario inventario, anche a mezzo di ripresa fotografica o audiovisiva; j) Il custode richiederà istruzioni particolari al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie. Disposizioni alla Forza Pubblica per l’attuazione del presente ordine di liberazione ( artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario ) a) Ricevuto il Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato dovrà concordare con questi la data e l’orario dell’accesso ai fini della liberazione dell’immobile, tenuto conto del termine di 60 giorni imposto; potrà nelle more convocare l’inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l’osservanza dell’ordine di giustizia impartito; Ordine di liberazione immobile prima dell’udienza 569 (Agg. 01-03-2017) 4 b) Dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo; c) I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall’immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni ( es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc. ). Si comunichi. Roma,……………….. Il Giudice dell'Esecuzione
 

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