@miciogatto .... più chiaro di te non avrei potuto esserlo .
Condivido in pieno

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Il creditore procedente (in questo caso, quello che ha l'ipoteca di secondo grado) dovrà avvisare gli altri creditori ai sensi dell'art. 498 cpc; sino a che tale avviso non viene fatto, il giudice non può disporre la vendita del cespite.
Nella esecuzione immobiliare l'intervento dei creditori è regolato dagli artt. 563 e ss. cpc.
Il
termine ultimo per l'intervento dei creditori è l'
udienza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita: nessuno può intervenire dopo tale momento.
Gli interventi devono essere tutti effettuati prima.
Si distingue fra interventi tempestivi e tardivi.
L'intervento è
tempestivo quando interviene entro la prima udienza fissata per la vendita del bene: il creditore potrà così partecipare alla espropriazione e alla distribuzione del ricavato secondo l'ordine delle prelazioni e dei privilegi.
L'intervento
tardivo è invece quello effettuato dopo l'udienza fissata per la vendita del bene, ma prima della udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione.
In questo caso bisogna distinguere: l'intervenuto tardivo che sia anche titolare di prelazione (ad esempio un creditore ipotecario, cfr. art. 566 cpc) parteciperà alla espropriazione vedendo rispettati i propri diritti (quindi un ipotecario di primo grado si soddisferà con precedenza rispetto ad un ipotecario di secondo grado, nonostante sia intervenuto successivamente e non abbia sostenuto alcuna spesa per l'espropriazione); l'intervenuto tardivo che sia invece privo di prelazioni (il c.d. chirografario) potrà ottenere soddisfazione soltanto su quello che rimane a seguito del soddisfacimento degli altri creditori (ammesso che qualcosa sia rimasto).