ilfaro65

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Buonasera,
nel caso in cui il creditore con ipoteca 2° grado decida di escutere il proprio credito, il creditore ipoteca 1° grado rischia di perdere la sua garanzia se non si insinua in tempo? E quanto tempo ha per potersi insinuare?
Il dubbio è, c'è un obbligo di informare i creditori di grado maggiore? Nello specifico, nella procedura di escussione di 2° grado vige l' obbligo di informare il creditore di 1° grado?

Grazie
 
Si, il creditore procedente e' obbligato a informare eventuali altri creditori con ipoteca sull'immobile. Ma non e' una questione di grado di ipoteca.

Il fatto e' che, in qualsiasi modo avvii un pignoramento, devi "avvisare" i creditori con ipoteca.

Il razionale e' quello di non sottrarre la garanzia dell'immobile a chi ha iscritto ipoteca.
Altrimenti che garanzia sarebbe?

Il creditore con ipoteca, una volta avvisato, e' ahime' costretto a insinuarsi piu' che altro per necessita'.

Ad una banca, per esempio, non fa piacere insinuarsi se c'e' un mutuo regolarmente pagato ma non ha altra scelta. Deve revocare il mutuo e prendersi la sua parte.

Meglio di me potra' spiegarlo il nostro avv. @Avv Luigi Polidoro al quale passo la palla anche per i quesiti sulla tempestivita'.
 
@miciogatto .... più chiaro di te non avrei potuto esserlo .
Condivido in pieno :accordo:.
Il creditore procedente (in questo caso, quello che ha l'ipoteca di secondo grado) dovrà avvisare gli altri creditori ai sensi dell'art. 498 cpc; sino a che tale avviso non viene fatto, il giudice non può disporre la vendita del cespite.
Nella esecuzione immobiliare l'intervento dei creditori è regolato dagli artt. 563 e ss. cpc.
Il termine ultimo per l'intervento dei creditori è l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita: nessuno può intervenire dopo tale momento.
Gli interventi devono essere tutti effettuati prima.
Si distingue fra interventi tempestivi e tardivi.
L'intervento è tempestivo quando interviene entro la prima udienza fissata per la vendita del bene: il creditore potrà così partecipare alla espropriazione e alla distribuzione del ricavato secondo l'ordine delle prelazioni e dei privilegi.
L'intervento tardivo è invece quello effettuato dopo l'udienza fissata per la vendita del bene, ma prima della udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione.
In questo caso bisogna distinguere: l'intervenuto tardivo che sia anche titolare di prelazione (ad esempio un creditore ipotecario, cfr. art. 566 cpc) parteciperà alla espropriazione vedendo rispettati i propri diritti (quindi un ipotecario di primo grado si soddisferà con precedenza rispetto ad un ipotecario di secondo grado, nonostante sia intervenuto successivamente e non abbia sostenuto alcuna spesa per l'espropriazione); l'intervenuto tardivo che sia invece privo di prelazioni (il c.d. chirografario) potrà ottenere soddisfazione soltanto su quello che rimane a seguito del soddisfacimento degli altri creditori (ammesso che qualcosa sia rimasto).
 

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