Manola 62

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Non è sufficiente che il ponteggio sia certificato o che l'abbiano montato persone formate, anzi a seconda dell'altezza (oltre i 20 m.) ma non è questo il caso, sub entrano altre disposizioni
Comunque sia, dai 2 m. ( una volta 1,5 m) rientra nella fattispecie di rischio cadute dall'alto

L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che: “9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”

Il Committente è "Quasi" sempre responsabile e a maggior ragione il professionista sia progettista o esecutore coordinatore dei lavori, in solido con il committente. Infatti è abbastanza logico ritenere che il privato possa ignorare le normative ma non esistono giustificazioni per gli addetti ai lavori.
Per rispondere nel merito, l'obbligo sulla prevenzione nasce sempre e comunque per le imprese siano esse esecutrici, affidatarie, in appalto o sub appalto. Rimane in essere cmq. la possibilità di autocertificare come ho anticipato prima, oggi con un mini DVR sintetico(relazione accompagnata da auto certificazione munita di data certa)
 

pignatti

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Grazie, ma ti chiedo in concreto: io che cosa devo fare? Oltre ad avere messo in contatto l'impresa, (che produrrà tutti i documenti necessari) con il progettista che farà la SCIA, devo inviare o no la lettera all'asl? Ho altre incombenze?
 

Manola 62

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Agente Immobiliare
Verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, in sostanza dovranno esibire una visura della C.C.I.A.A
DURC con data non anteriore a tre mesi, per il ponteggio dovresti verificare se è una loro attrezzatura o a noleggio e poi se fossi in te chiederei copia assicurazione in corso di validità

Ritengo di si per ALS ma farà tutto l'impresa a maggior ragione se il ponteggio ed attrezzature sono di proprietà e/o il responsabile dei lavori della stessa sempre che, il tuo architetto non si assuma il ruolo (parlane con lui ) ed in questo caso sarà egli stesso a controllare e verificare che tutto proceda "alla regola dell'arte"
in tutti i sensi.:ok:
 

pignatti

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusa, che cosa cambierebbe se il ponteggio fosse a noleggio? Perchè fai questa distinzione? Le mie incombenze sarebbero diverse? Sarà l'impresa che dirigerà i lavori, l'architetto fa solo la SCIA. Grazie
 

Manola 62

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Agente Immobiliare
La responsabilità per la sicurezza del ponteggio (ancoraggio ecc..), informazione e formazione ricadrebbe in
primis sul noleggiatore. La formazione è d'obbligo e non è assolutamente vero che chiunque in un cantiere o
presunto tale può fare tutto, infatti esistono corsi formativi specifici per tipologia di prevenzione rischio
In caso di noleggio avresti non 1 ma 2 Ditte e quindi le verifiche andrebbero adottate per entrambi con l'unica differenza che il noleggiatore dovrebbe consegnarti i documenti inerenti l'attrezzatura noleggiata e
garantire la corretta installazione del ponteggio corredata di tutti i criteri di sicurezza Vedi allegato V -
Attrezzature da lavoro
In ogni caso se l'argomento ti interessa approfondirlo, indicativamente gli allegati che ti riguardano sono il
XVII ma non escluderei una letta dal XIII in poi .
Nel D. Lgs. 81/2008 (106/2009) s.m.i. guarda dall' art. 87 ? art. 90 in poi (... è da oltre 1 anno che non
faccio POS, solo DVR e per altre tipologie di attività):fiore:
 

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