Massimo Chimienti

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Con una recentissima sentenza del 15 giugno 2010 n. 14292 la Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, quasi rispondendo all'argomento discusso ieri, ha stabilito che:

"La procura per intimare una diffida ad adempiere deve sempre essere rilasciata in forma scritta."

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14292/2010 che, a sezioni unite, ha composto un contrasto esistente sul tema tra i vari collegi di legittimità.
Secondo le sezioni Unite poiché la diffida ad adempiere deve essere rivolta all'inadempiente per iscritto, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato a essere risolto.

Questa sentenza ha un forte riflesso sull'attività del mediatore al quale, spesso il cliente adempiente richiede di inoltrare in propria vece ed alla parte inadempiente una lettera di intimazione a concludere il contratto.

Orbene, laddove venga avanzata questa richiesta dal cliente, fermo restando che l'intimazione deve essere predisposta facendo espresso riferimento all'articolo 1381 del codice civile, è necessario farsi fare una procura ad hoc onde evitare di inoltrare diffide non azionabili.
 

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