andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il testo è stato approvato dalla Camera dove ha incassato la fiducia su ciascuno dei 4 articoli in cui è stato suddiviso il ddl.
Nessun emendamento, né articolo aggiuntivo rispetto al testo del ddl licenziato al Senato.
"Finte" e "genuine" partite IVA
Per il popolo delle partite IVA, resta l'alleggerimento delle condizioni che fanno scattare la presunta subordinazione. Dunque, salvo che il committente non fornisca prova contraria, al verificarsi di due delle tre condizioni dettate dalla legge, il rapporto di lavoro è da intendersi una co. co. co.
Ecco un ripasso delle tre condizioni:
1) durata complessiva della collaborazione superiore ad 8 mesi nell'arco dell'anno solare (quindi anche non continuativi);
2) corrispettivo percepito dallo stesso committente superiore all'80% dei guadagni riferiti all'anno solare;
3) disposizione di una posizione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Resta anche la restrizione secondo cui il fatturato proveniente da più soggetti, riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, va considerato come unico al fine della valutazione dello sforamento della soglia dell'80%.
Immutate anche le esclusioni: dispensati - in sintesi - i lavoratori autonomi titolari di un reddito annuo superiore ai 17.800 euro e le attività professionali che richiedono un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati. Attività che entro 3 mesi saranno specificate da apposito Decreto del Ministero del Lavoro.

E adesso per le decine di migliaia di " collaboratori, consulenti, procacciatori, etc etc " del settore immobiliare , facenti parte di strutture in franchising ( la maggior parte , ma non l'intero ) e non, saranno veramente momenti duri, dove i costi derivanti da un controllo ( ricordare che e' antecedente al controllo, ma alla prima prestazione ) sono decisamente superiori ai benefici di una "collaborazione " fuori norma.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Nel contempo sembra sia possibile fare contratti atipici certificati, dove il collaboratore (agente) è pagato a provvigione.

ma non c'era questo?
L’articolo 9 al comma 3, infatti, prevede che la presunzione non opera, fra l’altro, per le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruolo o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
 

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