ermanno capozzi

Membro Junior
Il riferimento normativo è la Legge 122/2010, in quanto non si tratta di variazione d'uso, ma semplice variazione di disposizione di tramezzi interni, altrimenti sarebbe stato necessario il P.D.C. (articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001). Per quanto riguarda il tecnico, non dichiarerebbe il falso, perchè i lavori sono stati effettivamente fatti. Non è tenuto a sapere quando. Non essendo il tecnico d.d.l., ma avendo meramente funzione di controllo sul rispetto delle normative.
Se vi servono approfondimenti, posso anche inviarvi almento una decina di sentenze C.d.C.

Aggiunto dopo 23 minuti :

Il concetto fondamentale da sottolineare, purtroppo non chiaro neppure ai V.U., almeno di Roma, è nella differenza fondamentale tra "variazione destinazione d'uso" e "manutenzione ordinaria o straordinaria" di un immobile non destinato alla permanenza stabile di persone.:idea:
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
In pratica tu stai suggerendo che il professionista dovrebbe presentare una pratica in cui dichiara che si faranno dei tramezzi in soffitta per, che ne so, pura praticità di deposito materiali e quindi variare di conseguenza anche il catasto.

La tua idea presuppone di trovare un asseveratore, un direttore dei lavori e un'impresa disposti a dichirare il falso, nonchè un tecnico comunale con l'anello al naso.

E alla fine della fiera sempre un'alloggio abusivo ti rimane
 

ermanno capozzi

Membro Junior
1) Non è necessario dichiarare le ragioni per cui si effettua una divisione in tramezzi di un'unità immobiliare (ricordo che i requisiti di superfice Agenti Immobiliari e minima ampiezza e altezza sono necessari escusivamente per immobili destinati ad uso permanente di persone)
2) Non serve un direttore di lavori, non serve un impresa, in quanto si dichiarerà che i lavori si effettuano in proprio.
3) Il tecnico comunale non deve avere "l'anello al naso": è diritto di ogni cittadino disporre della propria proprietà privata.
4) Alla fine della "fiera", non hai un "alloggio abusivo", ma avrai una soffitta accatastata c2, che ha subito straordinaria manutenzione con risistemazione degli spazi interni. NON SARA' ASSOLUTAMENTE ABUSIVA!!!
Vi ricordo un principio fondamentale del diritto, che mi sembra vi sfugga: è lecito tutto ciò che non è vietato.;)

Aggiunto dopo 25 minuti :

Vi chiedo io quindi quali sono i vostri riferimenti legislativi
1)Dove è scitto che è vietato dividere in tramezzi una soffitta?
2)Dove è scritto che i lavori devono essere fatti da una ditta?
3) Dove è scritto che è necessario un d.l.?
4) Dove è scritto che è vietato avere una soffitta molto bella e rifinita nei particolari?
 

dandindon

Membro Attivo
Professionista
L'unico piccolo particolare in tutto ció è che un bagno e una cucina in una soffitta non ci possono stare x legge.....
 

ermanno capozzi

Membro Junior
Una precisazione: Per quanto riguarda il reato di "abuso edilizio con variazione di destinazione d'uso", non può essere configurato per un elemento essenziale mancante: il dolo ( si ricorda che non è applicabile a questa fattispecie il dolo eventuale o la colpa).
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
ammettiamo pure che:
1. trovi un tecnico che mette una firma su una pratica falsa.
2. in comune accettano una CIL senza dichiarazione dell'impresa, il DL serve cmque, sovrintende i lavori in ogni caso
3. il geometra comunale, a cui è demandata la responsabilità di verificare la pratica, guarda il progetto e non si rende conto che quello che tu vuoi far passare per sgabuzzino è un bagno.

se per caso i vigili vengono a controllare e invece di trovare una soffitta trovano un monolocale, con la sua bella cucina, il bagno, il letto... che succede?
 

ermanno capozzi

Membro Junior
Per gentilezza, dandidon, in applicazione al principio fondamentale che ho già citato, per cui è permesso tutto ciò che non è vietato, puoi citarmi la legge che vieta la possibilità di avere un bagno o una cucina in un immobile c2?
Ovviamente in presenza di tutti i requisiti tecnici per averli (fogna, conduttura colonna scarico, cappa....etc).
 

ermanno capozzi

Membro Junior
Per cafelab:
1) Come ho già spiegato la pratica "giuridicamente" non è falsa.
2) Il direttore lavori non è più necessario (ormai da quasi un anno: vedi normative che ho allegato)
3)Il geometra comunale ha diritti e doveri come tutti i cittadini: ha il diritto di chiedere spiegazioni; ha il dovere di non supporre.
4) Gli accertamenti all'interno di un immobile possono essere autorizzati solo da due persone: il proprietario o da un magistrato: in ambedue i casi con preavviso e previo appuntamento.

Aggiunto dopo 4 minuti :

Per dandindon: Non è che io voglia vincere, è che è piena l'italia di magazzini, box, soffitte etc con bagni, autorizzati e regolari...mai visti?
 

andreakame

Nuovo Iscritto
Per gentilezza, dandidon, in applicazione al principio fondamentale che ho già citato, per cui è permesso tutto ciò che non è vietato, puoi citarmi la legge che vieta la possibilità di avere un bagno o una cucina in un immobile c2?
Ovviamente in presenza di tutti i requisiti tecnici per averli (fogna, conduttura colonna scarico, cappa....etc).


Se gli immobili vengono sottoposti a classificazione in categoria vorrà dire che in base ai requisiti gli immobili entrano in una categoria piuttosto che in un'altra... quindi un C2 con bagno e cucina non è una cantina bensi' un immobile che ha subito un cambio di destazione, le cantine vengono usate come deposito beni!:triste:

I requisiti determinano la categoria quindi se non esistono altezze regolari etc.... questa è la mia interpretazione....

Non esiste il principio che quello non è vietato è permesso, perchè esistono anche strumenti alternativi, come norme analoghe che possono essere applicati ad altre fattispecie, etc.... quindi in base a requisiti ESSENZIALI la costruzione di bagni anche in una cantina si configura come cambio di destinazione.
 

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