mediasim

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Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti, mi trovo di fronte ad una situazione piuttosto frequente, in tema di locazioni commerciali, ma sto affogando in un mare di pareri discordanti tra loro.
La situazione è questa, l'accordo tra il conduttore ed il locatore è per un contratto di locazione commerciale 8+8 con rinuncia della facoltà di diniego alla rinnovazione alla prima scadenza da parte del locatore e l'avvocato del locatore mi dice che ci troviamo di fronte ad una locazione ultranovennale e quindi il contratto è soggetto a trascrizione.
Sapreste darmi un'aiuto a riguardo? Magari anche citando qualche fonte normativa così da presentarla al legale?
Grazie mille e buona giornata.
Patrizio
 
Non sono un legale e non azzardo una risposta definitiva.

Ma non capisco dove l'avvocato in questione veda la locazione ultranovennale.

La durata delle locazioni non può eccedere i 30 anni. (art. 1573)
La durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione (art. 1572): è posto l'obbligo della trascrizione per i contratti di locazione beni immobili che hanno durata superiore a 9 anni (art. 2643).

La legge 392/78 stabilisce i termini minimi per le locazioni non abitative: 6+6 per esercizi commerciali, 9+9 per attività alberghiere.
Sancisce inoltre l'obbligo di rinnovazione alla prima scadenza, salvo i casi indicati all'art. 29.
E non prevede alcun obbligo di trascrizione. Mi pare abbastanza evidente che pur essendo la somma dei due periodi eccedente i fatidici 9, non si consideri la somma dei due periodi, ma la durata pattuita del singolo periodo.
 
Ciao Bastimento, ho risolto poiché ho trovato, online all'indirizzo http://shop.wki.it/documenti/61302146_est.pdf una dispensa che al capitolo 3.3.2 punto c) tratta la mia questione e riporta quanto segue:

"c) Allo stesso modo, va riconosciuta durata ultranovennale al contratto di locazione
che raggiunga tale soglia per effetto della preventiva rinuncia del locatore alla facolta`
di diniego della rinnovazione del rapporto accordatagli dall’art. 28, 2o co., l. eq. can.
(Cass. 29 ottobre 1993, n. 10779, FI, 1994, I, 764; ALC, 1994, 69; Cass. 22 giugno
1985, n. 3757, ALC, 1985, 434; F, 1986, 28; RaEquoC, 1985, 220)."

Grazie per l'aiuto
 
Grazie per l'informazione: mi chiedo a quel punto se sia opportuna questa rinuncia, che tra l'altro riguarda casi molto specifici ed abbastanza prevedibili e non banali.
 

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