Avv Luigi Polidoro

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Ennesimo pronunciamento della Suprema Corte in tema di provvigioni dell'agente immobiliare.
Nel caso di specie non è stato riconosciuto il diritto alla provvigione.
I Giudici hanno ritenuto che l'agente si fosse limitato a mettere in contatto le parti e non hanno riscontrato adeguato nesso causale fra la sua attività e la successiva conclusione dell'affare.
Sono stati valorizzati i seguenti elementi:
1) la parte messa in relazione col venditore non coincideva con l'acquirente (seppure fosse la madre e fosse presente alle visite eseguite dal primo mediatore);
2) il lasso di tempo intercorso fra la scadenza del primo mandato e la conclusione dell'affare era significativo;
3) l'attività del secondo mediatore è stata qualitativamente rilevante e tale da costituire l'antecedente causale della conclusione dell'affare.
Questo il principio di diritto affermato:
"Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza".
Insomma, "non vi fu scavalco".
 

ab.qualcosa

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francesca63

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Mah…
A voler essere malpensanti, sembra uno scavalco ottimamente perfezionato, con la compiacenza di un’agenzia amica (che infatti non si è fatta pagare provvigioni dal venditore).
 

Avv Luigi Polidoro

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Difficile, a volte, individuare precisamente il fatto storico leggendo le sentenze della Cassazione che, per definizione, devono concentrarsi sugli aspetti squisitamente giuridici della vicenda.
A mio parere il principio generale è condivisibile e gli indici di fatto evidenziati sono coerenti con esso.
Ma naturalmente ogni sentenza è anche uno spunto per la discussione.
 

francesca63

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Difficile, a volte, individuare precisamente il fatto storico leggendo le sentenze della Cassazione che, per definizione, devono concentrarsi sugli aspetti squisitamente giuridici della vicenda.
Si, e nello specifico non si dice quanto tempo è passato, ne se la madre ha comprato altro ( il che avvalorerebbe il fatto che la figlia fosse in origine solo “accompagnatrice”).
A mio parere il principio generale è condivisibile e gli indici di fatto evidenziati sono coerenti con esso.
Concordo, anche se resta la curiosità su come si è svolta tutta la vicenda
 

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