andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
ECCOVI una bella sentenza a nostro favore :shock: :shock: ....per chi non ne fosse a conoscenza...

La provvigione è dovuta al mediatore anche se l'affare si è concluso ad un prezzo diverso da quello dell'offerta
La Corte di Cassazione (Sezione Terza, sentenza n. 5339/09; depositata il 5 marzo) ha accolto il ricorso di un mediatore che si era visto negare, dalla Corte di Appello, il diritto a percepire la provvigione sul presupposto che la parte sosteneva di aver concluso l'affare ad un prezzo diverso da quello formalizzato nell'offerta all'intermediario. Il fatto: Tizio viene a sapere che Caio, suo conoscente, ha messo sul mercato, in quanto intende venderlo,
l' appartamento in cui abita con la famiglia. Anziché rivolgersi direttamente all'amico, Tizio si mette in contatto con l'intermediario, mediante il cui operato, formula a Caio una offerta. Costui non accetta l'offerta di Tizio in quanto bassa e rilancia. Tizio, interessato all'acquisto aumenta la propria offerta e, alla fine, l'affare viene concluso, direttamente, tra di loro ad un importo superiore a quello offerto per il tramite dell'agente immobiliare. Il Giudice di primo grado riconosce al mediatore il diritto a percepire la provvigione, mentre la Corte d'Appello riforma la sentenza sul presupposto che, essendosi la vendita conclusa per un importo diverso doveva essere escluso il nesso causale tra la stipula del contratto e l'intervento del mediatore. Gli “ ermellini “ hanno cassato la decisione della Corte d'Appello rilevando che essa fosse viziata nella parte in cui aveva negato l’esistenza di un nesso causale tra la conc lusione dell'affare e l'intervento dei mediatori, su incarico del futuro compratore presso il futuro venditore. Si legge nella motivazione (i nomi delle parti sono stati sostituiti): “Tizio, futuro compratore, conosce Caio, futuro venditore, ma non gli si rivolge direttamente. Affida la sua proposta a Sempronio (n.d.r. il mediatore ) e chiede di trasmetterla a Caio. Caio, cui Sempronio si presenta come latore di quella specifica offerta, non rifiuta l'intermediazione, ma si dice interessato alla vendita solo per un prezzo maggiore.
Dunque, è l'intervento di Sempronio presso il Caio come latore dell'offerta di Tizio a realizzare la messa in contatto dei due in rapporto all'affare.
L'affare in seguito si concluderà, ad un prezzo diverso.
Ma è illogico negare che non abbia assunto ruolo causale la presentazione di quella proposta e non l'abbia assunto perché le parti, che già si conoscevano tra loro, hanno ancora potuto incontrarsi sul tema: quella conoscenza, infatti, non era stata prima sufficiente a stabilire un contatto tra le parti del futuro affare.
Ciò significa, da un punto di vista logico, che è stata la presentazione, da parte dei mediatori, di un'offerta specifica che essi avevano consigliato a Tizio di fare, che ha consentito di stabilire il contatto, che è poi evoluto verso la conclusione dell'affare” Si legge, ancora, nella sentenza; “Ad una conclusione di questo tipo la corte è in epoca recente pervenuta nei casi decisi con le sentenze 7 aprile 2005 n. 7252 (in cui il mediatore ha riferito l'offerta e dopo qualche mese l'affare si è concluso a prezzo ridotto) e 18 marzo 2005 n. 5952 (dove si è trattato del rapporto tra segnalazione dell'affare reperito dal mediatore e sua utilizzazione). “ La Corte ha, infine, statuito il presente principio di diritto:
“Siccome per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l'opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 cod. civ.); quando il mediatore allega che l'affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti; per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito da ciò, che l'affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche a quello originariamente intermediato“. In buona sostanza, non è sufficiente che l'affare si concluda a un prezzo diverso da quello indicato nell'offerta trasmessa per effetto dell'intervento del mediatore per escluderne il suo diritto alla provvigione ma, per escluderlo, o ccorre che sia
dimostrato che l'affare concluso, per le sue caratteristiche economiche, non deve essere riconducibile a quello originariamente intermediato. Nella fattispecie i Giudici hanno rilevato che soltanto il prezzo costituiva la differenza tra la proposta formalizzata al futuro venditore e il contratto firmato in seguito. Va segnalato, infine che la Cassazione, ancora una volta, ha ribadito il principio secondo il quale affinché si configuri la mediazione non è necessario conferire un incarico, ma risulta sufficiente non rifiutare l'opera dell'intermediario.

Avv. Roberto Bella
Presidente IRCAT
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Re: La provvigione è dovuta al mediatore anche se l'affare si è

dai ragazzi...mi commuovo :^^:
roberto...ho imparato a sviscerare GOOGLE e le sue stringhe di ricerca ;)
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ecco perchè il mediatore è tanto amato tra i venditori/acquirenti... ,un mediatore deve mediare lo dice la parola stessa, deve interagire tra acquirente e venditore informando le parti di tutto quello che è necessario perchè si arrivi al notaio senza nessun intoppo e con la massima assistenza tecnica e fiscale .Quindi non ha senso sventolare queste sentenze che allontanano i clienti giustamente e poi non lamentiamoci se il settore è in crisi.
 

sanmon

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si certo va pagato se lavora e se fa il mediatore, o è meglio che vada a fare il venditore di cipolle sull'ape special(con tutto il rispetto per la categoria naturalmente)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto