mamgiri

Nuovo Iscritto
Buongiorno,
chiedo un cortese riscontro da un esperto e/o da qualcuno che si è trovato nella medesima situazione. Sto ultimando la ristrutturazione di un appartamento appena acquistato in Milano, nel quale, a breve, andrò a vivere con la mia famiglia.
I balconi presentano un parapetto di 1 metro, ma quel che più lascia perplessi, è la composizione di questo parapetto: 30cm di muretto, una soglia in marmo che sporge all'interno del balcone e fa da gradino, 70 cm di ringhiera. Un bambino può salire sulla soglia e - a quel punto - è "protetto" esclusivamente da 70cm d'inferiata; se si sporge, è un attimo cadere dal balcone (ho due figli di 7 e 9 anni). La normativa edilizia del comune di Milano prevede che i parapetti - mi pare dal 3° piano - debbano essere alti 110 cm. partendo da terra, per cui, già di per se, i balconi non sono a norma. Poichè sono ad un piano alto, ho fatto predisporre - peraltro sulla falsariga di quanto già effettuato da un altro condomino ivi residente - un innalzamento del parapetto, con un una barra d'innalzamento che corre lungo il balcone portando l'altezza a 120cm, in sicurezza. I balconi sono in facciata, ma il lavoro che so facendo eseguire - oltre che rispettare i regolamenti edilizi e le disposizioni comunali - sono a regola d'arte onde evitare di danneggiare l'estetica della facciata stessa. In fase di posizionamento di questi rialzi, sono stato bloccato dall'Amministratore che contesta l'azione in quanto effettuato in facciata. Ho ribadito che sono gli altri balconi fuori norma e che, il sottoscritto, non sta facendo altro che allinearsi a disposizioni tecniche del Comune. Secondo voi posso procedere ugualmente? Esistono margini di contestazione? Come potrei eventualmente difendermi? Credo che un Amministratore, se ha a cuore il bene dei condomini, dovrebbe preoccuparsi di mettere tutti in sicurezza, non di bloccare chi lo sta facendo.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao mamgiri
Il decoro dell'aspetto dell'edificio e la sua eventuale usurpazione non lo stabilisce l'amministratore ma il giudice.
Visto che ti ha penso verbalmente fermato, oppure anche se lo ha fatto per iscritto, fai in ogni caso richiesta scritta all'amministratore urgente di assemblea di condominio per la messa a norma e sicurezza del tuo parapetto citando leggi e regolamenti e norme sulla sicurezza privata e pubblica, cosa vuoi realizzare, con alternativa ad essere nelle more dei tempi autorizzato subito a fare quello che gli hai comunicato, avvisandolo nella stessa lettera che qualora accada qualcosa di spiacevole nell'attesa dei tempi lo riterrai responsabile in sede giudiziaria.
Vedi cosa dice.
Ciao salves
 

mamgiri

Nuovo Iscritto
E procedere ugualmente?
Sono stra-convinto che un soprallugo dell'ufficio tecnico del comune stabilirebbe che tutto lo stabile deve mettere a norma i balconi. L'archietto che segue i lavori mi ha informato che in un altro stabile di Milano nel quale sta facendo consulenza - a fronte di un distacco degli intonaci dai balconi - l'uscita dell'Ufficio Tecnico del Comune, chiamato dall'Amministratore per verificare il grado di pericolosità, ha imposto innanzitutto la messa in sicurezza dei balconi visto che i parapetti erano inferiori a 110cm, poi, si è occupato del problema intonaco.
Sia chiaro, non voglio fare "terrorismo", nel senso che ci tengo assolutamente al decoro dello stabile e per questo mi sto muovendo in punta di piedi per evitare disagi e/o complicazioni. Tuttavia, per chi ritiene che le cose debbano restare come sono, a discapito della sicurezza, potrebbe essere controproducente un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico proprio perchè potrebbe costringere tutti a fare ciò che vogliono impedire al sottoscritto. E' paradossale, ma l'approccio dell'Amministratore è quello di mantenere le cose così come sono, a discapito della totale sicurezza. Io non lo comprendo, ma non mi pare rientri "nell'etica" oltre che nell'approccio di chi ricopre questo ruolo.
 

pinacio

Membro Attivo
Professionista
Il problema può essere risolto adeguatamente senza contraddire l'Amministratore condominiale e adeguando alle prescrizioni di legge in maniera oltretutto efficace sul piano della sicurezza, installando il mancorrente superiore in posizione non perfettamente verticale alla ringhiera esistente ma arretrato di un quid (es. 10 cm. di fuori piombo (arretrato cioè e verso l'interno). In questo modo è un intervento in facciata, ma arretrato, rende difficile l'arrampicata di un bambino e garantisce l'altezza minima di regolamento che peraltro dovrebbe essere valida solo se misurata adiacente al parapetto, mentre se questo è inclinato verso l'interno può essere proporzionalmente ridotto.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
A me risulta che TUTTE le normative che prescrivono dettami diversi rispetto al passato (in tema di edilizia ed urbanistica) valgono per ciò che deve essere realizzato SUCCESSIVAMENTE all'entrata in vigore di quella normativa, A MENO CHE (come accadde ad esempio per le famose "gonne agli ascensori" o per la 46/90) sia la stessa normativa a considerare ESSENZIALE la nuova prescrizione e ad assegnare (essa stessa normativa) un congruo termine perentorio per quello che dovrà essere l'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO.

Ora : (confermato di giorno in giorno dai tanti Profressionisti Tecnici con cui ho il piacere di lavorare) l'altezza dei parapetti pretesa dalla normativa vigente ..NON prevede alcun obbligo nè termine di adeguamento. Il che significa che non potrà concedersi permesso di costruire a chi OGGI , presentasse un progetto di costruzione o RISTRUTTURAZIONE.
Ma...quel che AD OGGI esiste....salvo che non scelga di RISTRUTTURARE includendo i parapetti nella ristrutturazione...........ANCHE PER LA LEGGE, va bene così com'è!
Il che significa (a mio parere) che....il tuo Amm.re ...(mi spiace) ...ha perfettamente ragione nel contestarti quella che, oggi, è solo una modifica arbitraria dell'estetica dello stabile!
:fiore:
 

mamgiri

Nuovo Iscritto
Grazie per la risposta.
Ribadisco l'esperienza su Milano dell'Architetto che segue i lavori di ristrutturazione del mio appartamento.
Nel suo stabile, un paio di anni fa, a fronte del distacco di intonaci dal basamento dei balconi, è stata chiesta una perizia dell'Ufficio Tecnico del Comune.
Il Funzionario incaricato, ancor prima di occuparsi del problema intonaci, ha visionato l'altezza dei parapetti dei balconi (all'epoca 1 metro). Ha quindi intimato il condominio a mettere a norma i parapetti, nel rispetto del Regolamento Edilizio del 1999, art. 32, comma 3, che prevede un'altezza MINIMA di 110 cm.
Tutto il condominio ha dovuto pertanto operarsi in tal senso. Contestualmente, è stato risolto il problema degli intonaci. Non mi pare pertanto che la normativa - quantomeno nel caso citato - non sia stata applicata sulla presunzione che si facesse riferimento a costruzioni antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Premesso che concordo con quanto ti hanno affermato i tecnici con cui lavori, occorre pero soffermarsi a valutare che mamgiri salvo affermazione contraria dello stesso, volesse procedere a realizzare tali opere confortato dalla inidoneità urbanistica attuale, principalmente per la sicurezza nello sporgersi da parte dei suoi bambini e non per un piacere estetico o qualsivoglia.:fiore:
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Grazie per la risposta.
Ribadisco l'esperienza su Milano dell'Architetto che segue i lavori di ristrutturazione del mio appartamento.
Nel suo stabile, un paio di anni fa, a fronte del distacco di intonaci dal basamento dei balconi, è stata chiesta una perizia dell'Ufficio Tecnico del Comune.
Il Funzionario incaricato, ancor prima di occuparsi del problema intonaci, ha visionato l'altezza dei parapetti dei balconi (all'epoca 1 metro). Ha quindi intimato il condominio a mettere a norma i parapetti, nel rispetto del Regolamento Edilizio del 1999, art. 32, comma 3, che prevede un'altezza MINIMA di 110 cm.
Tutto il condominio ha dovuto pertanto operarsi in tal senso. Contestualmente, è stato risolto il problema degli intonaci. Non mi pare pertanto che la normativa - quantomeno nel caso citato - non sia stata applicata sulla presunzione che si facesse riferimento a costruzioni antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa.

Non dubito affatto che questo che narri sia accaduto.
Accade OGNI ORA DI OGNI GIORNO , in qualunque luogo d'Italia (io parlo di quel che conosco e quindi mi tengo nei confini italiani) che un qualche"pubblico addetto" (dal vigile urbano al'assessore e passando per il dirigente) affermino autentiche CRETINATE ...spinti solo da una sorta di delirio di onnipotenza ,,,evidentemente generato da un rulo che EQUIVOCANO come fonte di "onni.potenziaretà".
E ... è del tutto NORMALE che si convincanio anche di aver ragione, SE nessuno va in findo alla questione!!!!
La cosa SICURA è che, nell'ordinamento vigente, NESSUNA NORMA PUO' ESSERE RETROATTIVA!!!!
Ergo : quel che viene normato OGGI...può avere valore cogente SOLO per ciò che viene in essere DA OGGI in poi!
Come già detto : ci sono RARISSIMI casi in cui la normativa fatta OGGI va a garantire il rispetto di starndards cosi essenziali da MERITARE la revisione ANCHE del pregresso.
BENE : IN questi (rarissimi) casi, è la normativa stessa a dire che questo vale per tutti, e che QUINDI, le situazioni generatesi ANTERIRMENTE rispetto all'entrata in vigore della normativa hanno un certo termine PER ADEGUARSI!
Se questa previsione NELL'IMPIANTO NORMATIVO NON C'E'.....puoi star certo : la orescirzione di adeguamento "imposta" da un preposto qualunque....è SOLO una cavolata arbitraria e spocchiosa e demente....di cui sarebbe quel preposto il primo a pagare le spese...se qualcuno avesse il fegato di ANDARCI A FONDO, piuttosto che "obbedire"!!!!!
 

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