Non so, dovrebbero saperlo tu meglio di me: forse circa la presenza o meno nella zona di immobili aventi certe caratteristiche; oppure sulla convenienza o meno di un acquisto in un determinato periodo temporale. Oppure ricerche di mercato di un certo tipo di immobile rispetto ad altri anche rispetto al prezzo richiesto...
 
Poi non ti lamentare se i professionisti fanno le mediazioni, però.
L'agente immobiliare non può fare attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
Nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio per i > "periti ed esperti", vi compaiono esperti in "stime e > valutazioni immobiliari". > > Ricordo che il "ruolo dei periti ed esperti" da > tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu > originariamente istituito > dall'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto > LegislativoLuogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del > medesimo, esso recitava> " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per > attività professionali per le quali sussistano albi regolati da > apposite disposizioni". > La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con > D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, > iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente > pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato > con R.D. > 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali > sussistono albi regolati da apposite disposizioni".
 
Ultima modifica da un moderatore:
Poi non ti lamentare se i professionisti fanno le mediazioni, però.
L'agente immobiliare non può fare attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
Nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio per i > "periti ed esperti", vi compaiono esperti in "stime e > valutazioni immobiliari". > > Ricordo che il "ruolo dei periti ed esperti" da > tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu > originariamente istituito > dall'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto > LegislativoLuogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del > medesimo, esso recitava> " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per > attività professionali per le quali sussistano albi regolati da > apposite disposizioni". > La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con > D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, > iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente > pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato > con R.D. > 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali > sussistono albi regolati da apposite disposizioni".
@mata nel momento in cui un agente si iscrive nel "ruolo dei periti esperti per stime e valutazioni immobiliari" significa che potrà effettuare valutazioni e stime immobiliari. Non è così difficile da capire.
E non le effettuerà in qualità di Agente Immobiliare ma di Perito Esperto per stime e valutazioni immobiliari. Come ho fatto io per 2 anni.
Tanto è vero che dovetti aprire una precisa posizione con una partita IVA dedicata a questa attività, in perfetta aderenza alle norme e non in qualità di abusivo.
Tu ritieni che questo non sia corretto. Il mio commercialista, la camera di commercio di Rimini e banca Unicredit la pensavano diversamente da te.
 
Io ti ho letto le disposizioni di Legge che regolano la questione: se ne hai di diverse, fammele leggere o citale, sennò penso che questa discussione non abbia senso.
 
Naturalmente @mata la base normativa è, per gli agenti immobiliari, la legge 39/89 art. 3 comma 3 e 4.
In riferimento all'interpretazione della stessa così commenta Marina Tamborrino in "Come si stima il valore degli immobili" Sole24ore - un testo dedicato esclusivamente alla valutazione dei questi aspetti.

"Competenza professionale".
Disposizioni legali. Chi effettua perizie immobiliari deve avere una conoscenza multidisciplinare, cioè, contemporaneamente, tecnica, economica e di mercato, giuridica, fiscale: non esiste, attualmente, alcun titolo di studio a così largo raggio; peraltro, le discipline di vari ordini professionali e la normativa sui ruoli degli agenti immobiliari prevedono la competenza dei rispettivi iscritti in materia di stima immobiliare."
 
Bene @CheCasa! Vediamo la L. 39/89, modificata dalla 57/01.
Art. 3 c. 3:
"Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici". Si dice:
a) che possono essere affidate perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare (non si parla di stime od operazioni inserite negli ordinamenti professionali e quindi "protette" e riservate solo agli appartenenti ai medesimi");
b) che le stesse possono essere affidate da ENTI PUBBLICI (non privati).
Art. 3 c. 4:
"Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti: tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali". ANCHE QUESTO è NORMALE, MA PER SVOLGERE ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AI, NON DELL'ARCHITETTO O L'INGEGNERE.
Fin dal 1934, come ti ho già postato, il RD n° 2011, che prevedeva la formazione dei ruoli presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, riportava che tuttavia "in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per i quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni". La successiva modifica, con D.M. 29/12/1979, ribadiva il concetto al c. 2: "I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato con RD 2011/1934, di quelle attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni".
L'art. 4 successivo che al c. 3 riporta:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare"
.
La successiva L. 57/01, che ha modificato la L. 39/89 proprio in quel punto, all'art. 18 punto c), riporta:
all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
 
ANCHE QUESTO è NORMALE, MA PER SVOLGERE ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AI, NON DELL'ARCHITETTO O L'INGEGNERE.

Mi citi la fonte che stabilisce come la valutazione immobiliare sia attività esclusiva di determinate categorie con l'elencazione delle medesime.
Perché tu parti da questo assunto che è privo di fondamento giuridico.
 

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