U

Utente Cancellato 72152

Ospite
direi che mancano i più importanti ........quelli che afferiscono alla legittimità edilizia ed urbanistica degli immobili.
i 3 finali: superflui !!

Hai ragione, mi viene in mente quindi:

- Certificato di abitabilità;
- Numero e data della concessione edilizia;
- non so cos'altro.

Ripeto, sono un privato e quindi mi arrangio. Correggetemi se sbaglio.

(ho integrato il mio precedente post perché ancora per pochi minuti è possibile farlo)
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Aggiungo anche questo:

- Bisogna ottenere dall'Amministratore di Condominio una dichiarazione di inesistenza di litispendenze condominiali verso terzi confinanti o limitrofi, o al contrario, una dichiarazione di quali siano le liti in corso, specificando se l'esito di queste liti sarà a profitto / a carico della parte venditrice o della parte acquirente.

Un rogito che ho sottomano recita infatti (il nome della ditta è di fantasia):

Con particolare riferimento agli oneri condominiali, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che è pendente innanzi il Tribunale Civile di Roma il giudizio intentato dalla precedente ditta di pulizie "PULITO E IGIENE SENZA FATICA" per fatture non pagate dal Condominio nell'anno 2013, i cui esiti restano a totale carico o profitto della parte venditrice, la quale si obbliga a tenere la parte acquirente indenne da ogni e qualsiasi onere, obbligo, pagamento, responsabilità o danno al riguardo.

In questo caso, quindi, se la ditta PULITO E IGIENE SENZA FATICA vincerà la causa, alla parte venditrice arriverà da pagare la sua quota, per patto espresso nel rogito notarile. Parimenti, se PULITO E IGIENE SENZA FATICA perderà la causa, alla parte venditrice arriverà la sua quota di profitto.

E' bene sapere dell'esistenza di eventuali liti condominiali prima di rogitare, e se esistenti, è bene informarsi dell'entità economica della lite.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ma tutto ciò si richiede solo DOPO avere fatto una proposta e avere avuto l'accettazione da parte della proprietà.

Si può subordinare alla conformità catastale ed urbanistica (che è la cosa più importante) e, se serve, all delibera bancaria per il mutuo.

Conosco uno che con le spese condominiali sta "sotto" di settemila euro.
Onestamente a un privato "farebbe piacere" essere informato di queste cose PRIMA di fare una PROPOSTA SCRITTA con ASSEGNO.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Si può subordinare alla conformità catastale ed urbanistica (che è la cosa più importante) e, se serve, all delibera bancaria per il mutuo.

La subordinazione alla delibera bancaria per il mutuo è un'arma a doppio taglio: c'è chi il mutuo neanche lo richiede. Se un venditore ha fretta di vendere, non accetta tale subordinazione. Se uno i soldi per comprare non ce li ha, non deve essere un problema del venditore.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
c'è chi il mutuo neanche lo richiede.

Infatti ho scritto "se serve"

Conosco uno che con le spese condominiali sta "sotto" di settemila euro.

Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disposizione di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disposizione di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente.

Purtroppo la giurisprudenza dice anche che "i debiti seguono l'immobile". Quindi l'Amministratore di condominio chiederà qualunque debito, anche pregresso, all'ATTUALE proprietario, il quale naturalmente, con cause decennali, potrà SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'AVER PAGATO, rivalersi sul venditore.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
E' una sentenza del 2015.

Quando sono rimasto "fregato" io per 109 Euro, ero nel 2009.

Resta comunque il fatto che l'Amministratore trova più comodo insistere a far pagare l'attuale proprietario, che se si vede addebitare le quote dovrà comunque pagare un avvocato per farsele togliere. Oppure paga e si rivale sul venditore.

Nel mio caso, ho pagato i 109 Euro e buona vita a tutti (senza scomodare inutilmente gli avvocati).
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto