silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Un paio di anni fa ho affittato un appartamento ad una coppia che successivamente è scoppiata.
Il contratto è cointestato ed ora uno dei due vuole recedere.
Quando sono stati scelti dalla proprietaria sono stati scelti per i 2 redditi a tempo indeterminato ed ora alla signora non va bene di avere in casa solo lei con un figlio ed un reddito basso.

Cosa si può fare? devono recedere entrambi?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
devono recedere entrambi?

Devono.

Devono solo morire.

Il recesso parziale, non annulla gli effetti del contratto, che rimane efficace anche senza che l'altro faccia lo stesso.
Effetti obbligatori, che restano in capo al conduttore che rimane, obbligato in solido al pagamento dell'intero canone.

Al conduttore che resta, spetta decidere se sostenerlo, integrare con il subentro di un nuovo soggetto, oppure recedere anche lui.

La proprietaria, bene farebbe a non ingerirsi né ad impicciarsi in affari personali, che non la riguardano.

Sarebbe come accusare o sospettare di furto, un soggetto che non ha mai o quantomeno non ancora, rubato niente.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
I
Un paio di anni fa ho affittato un appartamento ad una coppia che successivamente è scoppiata.
Il contratto è cointestato ed ora uno dei due vuole recedere.
Quando sono stati scelti dalla proprietaria sono stati scelti per i 2 redditi a tempo indeterminato ed ora alla signora non va bene di avere in casa solo lei con un figlio ed un reddito basso.

Cosa si può fare? devono recedere entrambi?
In sintesi...chi esce da contratti e pensa di starsene tranquillo, non conosce la legge. Così pure non la conosce la proprietaria che deve solo tacere fino a che prende i soldi
 

silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Devono.

Devono solo morire.

Il recesso parziale, non annulla gli effetti del contratto, che rimane efficace anche senza che l'altro faccia lo stesso.
Effetti obbligatori, che restano in capo al conduttore che rimane, obbligato in solido al pagamento dell'intero canone.

Al conduttore che resta, spetta decidere se sostenerlo, integrare con il subentro di un nuovo soggetto, oppure recedere anche lui.

La proprietaria, bene farebbe a non ingerirsi né ad impicciarsi in affari personali, che non la riguardano.

Sarebbe come accusare o sospettare di furto, un soggetto che non ha mai o quantomeno non ancora, rubato niente.
Ieri pomeriggio ho parlato con un avvocato della APPC il quale mi ha confermato che non esiste il recesso parziale, o vanno via entrambi oppure il contratto rimane valido così com'è. Sarebbe troppo facile, tutti potrebbero prendere un immobile in affitto per aiutare qualcuno che non ha solvibilità e poi tirarsene fuori con una semplice disdetta parziale.... La proprietaria non si sta impicciando visto che i conduttori l'hanno messa a conoscenza della situazione. Non potete semplicemente rispondere senza sputare sentenze?
 

silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
I

In sintesi...chi esce da contratti e pensa di starsene tranquillo, non conosce la legge. Così pure non la conosce la proprietaria che deve solo tacere fino a che prende i soldi
Ti ho per caso chiesto nella mia domanda se la proprietaria può o meno parlare? La signora è stata tirata in mezzo a questa storia dai conduttori che l'hanno messa a conoscenza della situazione ed è assolutamente legittimo un eventuale rifiuto di rifare il contratto intestandolo solo a uno dei 2, verrebbero a mancare le garanzie pattuite inizialmente...
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ieri pomeriggio ho parlato con un avvocato della APPC il quale mi ha confermato che non esiste il recesso parziale, o vanno via entrambi oppure il contratto rimane valido così com'è.
Mi sa che non hai capito bene quello che ti ha detto. Il recesso parziale esiste eccome e lo vedi facilmente qui....come già ho spiegato prima la proprietaria NON ha voce in questione.
 

silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi sa che non hai capito bene quello che ti ha detto. Il recesso parziale esiste eccome e lo vedi facilmente qui....come già ho spiegato prima la proprietaria NON ha voce in questione.
Attenzione però, hai citato la una sentenza della corte di Cassazione, che non ha determinato mutamenti legislativi.
La singola sentenza della Corte di Cassazione ha certamente rilevanza, ma non è vincolante nel nostro ordinamento. Questo perchè la sentenza è comunque riferibile ad una singola controversia, e le controversie sono tutte diverse l’una dall’altra. Ciò vuol dire che i giudici che redigono le sentenze tengono presente le pronunce della Corte di Cassazione, ma possono discostarsene, perchè essi sono soggetti soltanto alla legge.
 

silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Attenzione però, hai citato la una sentenza della corte di Cassazione, che non ha determinato mutamenti legislativi.
La singola sentenza della Corte di Cassazione ha certamente rilevanza, ma non è vincolante nel nostro ordinamento. Questo perchè la sentenza è comunque riferibile ad una singola controversia, e le controversie sono tutte diverse l’una dall’altra. Ciò vuol dire che i giudici che redigono le sentenze tengono presente le pronunce della Corte di Cassazione, ma possono discostarsene, perchè essi sono soggetti soltanto alla legge.
Quindi nell'eventualità che un solo conduttore invii disdetta e l'altro conduttore smetta di pagare l'affitto solo il giudice può decidere se prendere in considerazione questa sentenza, vecchia di 42 anni tra l'altro, o meno.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non potete semplicemente rispondere senza sputare sentenze?

Come vedi le sentenze non le "sputo" io.

Come neppure le norme.

A meno che non vuoi contestare pure queste per motivi di vetusta'.

Dispositivo dell'art. 1292

L'obbligazione e' in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Dispositivo dell'art. 1294

I condebitori sono tenuti in solido (1716, 1944, 1946, 2054, 2055) se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente


Prima vieni a chiedere e poi vuoi salire in cattedra.
 

silviavr001

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Come vedi le sentenze non le "sputo" io.

Come neppure le norme.

A meno che non vuoi contestare pure queste per motivi di vetusta'.

Dispositivo dell'art. 1292

L'obbligazione e' in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.

Dispositivo dell'art. 1294

I condebitori sono tenuti in solido (1716, 1944, 1946, 2054, 2055) se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente


Prima vieni a chiedere e poi vuoi salire in cattedra.

1292 se A e B sono cointestatari di un contratto e A paga, B è apposto
1294 A e B sono responsabili del debito allo stesso modo.

Tirami fuori la norma dove c'è scritto che un solo conduttore può recedere, legge e articolo.
Se A non paga B è responsabile per A e viceversa.
 

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