BrunoGR

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Va be' ma così, prima o poi, la ex-Equitalia (sempre che vi ricorrano altre condizioni) potrebbe pignorare l'intera proprietà una volta che l'ipoteca graverà sulla piena proprietà.

Quanto è il debito relativo?

il debito è < 25.000 euro. ma il pignoramento per essere attuato da parte dello stato sui beni immobili se ben ricordo deve essere > 120.000 €

ma questo non dovrebbe accadere in quanto passando formalmente sull'immobile questo è vincolato se vi sarà una compravendita fino a che non vi sarà il decesso dell'usufruttuario.
 

francesca63

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Privato Cittadino
Non è la nuda proprietà gravata da ipoteca, bensì il diritto di usufrutto.
Non mi pare un grande atto di liberalità rinunciare ad un usufrutto gravato da ipoteca.
Sarebbe più serio se il parente pagasse il suo debito con lo Stato, togliendo l'ipoteca.
A quel punto, tuo padre non avrebbe problemi, anche se dovesse aspettare la morte del parente per avere l'intera proprietà.

Concordo sul fatto che è meglio sentire il notaio, evitando decisamente di fare scelte controproducenti
 

BrunoGR

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Non mi pare un grande atto di liberalità rinunciare ad un usufrutto gravato da ipoteca.

Ma la legge non lo vieta, anzi a logica uno rinuncia proprio per non avere ulteriori passività che possano ricadere sul diritto già ipotecato. Ha senso.

Se per esempio ho un usufrutto su una casa di cui non mi importa nulla ( e che mi comporta spese tra cui IMU, condominio, ECC), non mi rende ma devo comunque farci la dichiarazione perchè fa parte del mio patrimonio. Me ne disfo. Rinuncio ad un mio diritto di godimento, di chi sia la nuda proprietà se la vedrà lui da quel momento in poi.
 

BrunoGR

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Privato Cittadino
faccio un aggiornamento.

anche se abdicativa il notaio mi ha spiegato (come diceva qualcuno di voi) è necessario l'atto pubblico.


invece se un usufruttuario rinunciasse al suo diritto gravato da ipoteca, questa (sappiamo che perdura come recita l'art. 2814 c.c.) diventa una passività per il nudo proprietario?
Il notaio non ha saputo rispondermi e mi ha chiesto del tempo per studiarsi la questione.
Qualcuno saprebbe notizie in merito?
 

brina82

Membro Storico
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faccio un aggiornamento.

anche se abdicativa il notaio mi ha spiegato (come diceva qualcuno di voi) è necessario l'atto pubblico.


invece se un usufruttuario rinunciasse al suo diritto gravato da ipoteca, questa (sappiamo che perdura come recita l'art. 2814 c.c.) diventa una passività per il nudo proprietario?
Il notaio non ha saputo rispondermi e mi ha chiesto del tempo per studiarsi la questione.
Qualcuno saprebbe notizie in merito?
Se fosse così, qualunque persona che acquista una nuda proprietà rischierebbe di accollarsi i debiti dell'usufruttuario. Lo escluderei: al termine dell'usufrutto (morte dell'usufruttuario), a mio avviso, decadendo il diritto, decade anche l'ipoteca.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
IL diritto di usufrutto si estingue alla morte dell'usufruttuario. L'estinzione del diritto di usufrutto gravato da ipoteche o pignoramenti non comporta alcuna ripercussione sul nudo proprietario che diventerà pieno proprietario alla morte dell'usufruttuario
Va precisato che il nudo proprietario non diviene pieno proprietario in funzione di un trasferimento ereditario (trasferimento che comporterebbe anche l'assunzione in carico all'erede di tutte le passività) ma per estinzione del diritto di usufrutto.


(sto copiando da internet)

FONTE: L'usufrutto pignorato decade alla morte dell'usufruttuarioo viene ereditato?.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
FONTE: Art. 2814 codice civile - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà

Dispositivo dell'art. 2814 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO SESTO - Della tutela dei dirittiTitolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimonialeCapo IV - Delle ipotecheSezione I - Disposizioni generali
Le ipoteche costituite sull'usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario [1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [1014 n. 2], l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto(1).
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [979, 1014], si estende alla piena proprietà [1815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa(2).

Note
(1) In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell'usufrutto, ossia: per cessazione del diritto di usufrutto per morte dell'usufruttuario, per scadenza del termine convenzionalmente stabilito dalle parti, per prescrizione estintiva dell'usufrutto stesso ex art. 2934 e per l'avverarsi della condizione risolutiva posta (v. 1353).
L'ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell'usufruttuario
, o per l'acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore.
(2) Se si verifica l'ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l'altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimato ex lege ad espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell'usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l'operazione inversa.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Se fosse così, qualunque persona che acquista una nuda proprietà rischierebbe di accollarsi i debiti dell'usufruttuario.

In caso di rinuncia dell'usufruttuario all'usufrutto, con l'usufruttuario che resta in vita e si priva dell'usufrutto, è esattamente come dici, ahimé: ovvero sia, il nudo proprietario si accolla i debiti dell'usufruttuario.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
In caso di rinuncia dell'usufruttuario all'usufrutto, con l'usufruttuario che resta in vita e si priva dell'usufrutto, è esattamente come dici, ahimé: ovvero sia, il nudo proprietario si accolla i debiti dell'usufruttuario.
Perchè? Non penso... Casomai ha un immobile insensibile (con ipoteca) fino alla morte dell'usufruttuario!... Ma poi sarà "pulito".
 

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