morianoemi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti/e
Qualcuno sa dirmi con esattezza come è cambiato l'art. 8 della L.3 febbraio 1989 n.39 relativo alle sanzioni per esercizio abusivo?
Al mio corso c'è un po' di confusione : a me risulta che sia stato modificato solo il 2 comma. Non se ne viene a capo :occhi_al_cielo:Ho l'esame imminente...
Grazie in anticipo e buona giornata !
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L’articolo 348 del codice penale, nella sua nuova formulazione in vigore dal 15 febbraio 2018, è intervenuto significativamente solo sul divieto di esercitare abusivamente le professioni “classiche”.

Per gli agenti immobiliari, invece, è stata ripescata con qualche modifica, la regola delle precedenti applicazioni sanzionatorie. La recidiva continua a fare da padrona del sistema.

Prima, con la vecchia formulazione, erano necessarie tre contestazioni amministrative e relative sanzioni per abusivismo. soltanto dopo era possibile considerarsi commesso il reato di esercizio abusivo della professione di agente immobiliare.

Con le nuove regole (articolo 12 comma 6 della legge n, 3/2018), affinché si possa configurare il reato, basta che la sanzione amministrativa sia giá stata applicata, anche una sola volta.

Basta quella che si chiama recidiva.

La seconda volta, infatti, il procedimento non sarà più amministrativo, ma penale, con ogni possibilità di sequestro e denuncia all’autorita giudiziaria.

La realtà, tuttavia, rivela una scarsa attenzione sull’abusivismo che, a dispetto di quanto possa apparire, lavora sui risparmi che le famiglie hanno accumulato o si impegneranno a mutuare, nel corso della loro vita. Quindi si tratta di una attivitá che lavora nell’ambito dei diritti primari, della casa, del risparmio, della fiducia, della professionalitá e dell’assoluta necessità di massima tutela e trasparenza.

Fonte: studiotirrito.it


Testo dell’articolo 12, della legge 3/2018

1. L’articolo 348 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque
abusivamente esercita una professione per la quale e’ richiesta una
speciale abilitazione dello Stato e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e,
nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti
regolarmente una professione o attivita’, la trasmissione della
sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini
dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita’ regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma
ovvero ha diretto l’attivita’ delle persone che sono concorse nel
reato medesimo».

2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e’
inserito il seguente:
«Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione
per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni».

3. All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e’
inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio
abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni».

4. Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’
sostituito dal seguente:
«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella
farmacia e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita’ di
farmaci, le modalita’ di conservazione e l’ammontare complessivo
delle riserve, si puo’ concretamente escludere la loro destinazione
al commercio».

5. Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e’
sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta
dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla
normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni
sanitarie e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 7.500».

6. All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti:
«siano gia’ incorsi».
 

morianoemi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Grazie mille per la tempestiva risposta.
Mi confermi dunque che, per la prima infrazione; la pena pecuniaria è rimasta da €. 7.500 a 15.00, oppure come alcuni sostengono, è stata innalzata da €. 10.000 a 50.000 come per il reato penale?
Grazie ancora
 

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