matusalemme

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certo che il contratto di comodato è un contratto tipico

com'è altrettanto vero che due contratti di comodato reciproci - in un unico atto od in due atti collegati soggettivamente - integrano una permuta, ossia uno scambio di diritti aventi per oggetto i due beni rispettivi,così come stabilito dall'art. 1552 cod. civ.

in virtù del contratto di comodato, il comodatario diviene titolare di un diritto personale di godimento del bene oggetto di comodato

lo scambio reciproco tra due soggetti che si concedono un bene in comodato costituiscono un baratto, uno scambio di case con cui due soggetti si scambiano - in via reciproca ed alla pari - il rispettivo diritto personale di godimento del proprio bene casa

se tra le due parti avviene una permuta con il trasferimento della proprietà dei due beni, saremo in presenza di una permuta tra due compravendite

se tra le due parti, invece, vien stipulata una permuta con il trasferimento in comodato del bene rispettivo, saremo in presenza di una permuta tra due comodati

come si spiega altrimenti che la dottrina riconosce la trasferibilità di diritti reali, crediti, contratti (cfr., così, Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1993, 1137; Cottino, Del riporto. Della permuta, Comm. Scialoja -Branca, Bologna, sub art. 1548- 1555,1981, 100)?

e a dimostrazione dell'ampiezza della fattispecie, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto una permuta sia nello scambio reciproco di servitù e di diritti di usufrutto (Trib. Lucera , 3 febbraio 1963 ,Giur. it. Rep. 1965, voce Permuta ,1), sia il contratto pluriennale di estinzione di servitù , in forza del quale ciascuna parte rinuncia alla servitù costituita in favore del proprio fondo in corrispettivo di reciproche ed analoghe concessioni (cfr. Corte Cass. 9 agosto 1983 n.5318 e Corte Cass. 29 luglio 1974 n. 2286)

per chi fosse interessato, i riferimenti sono stati tratti da Cesare Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, libro IV, artt. 1470- 1570 cod. civ., a cura di Marco Lipari- Fabrizio Pasi, Giuffrè, 2012, pag.1087 e segg.)
 

francesca63

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se tra le due parti, invece, vien stipulata una permuta con il trasferimento in comodato del bene rispettivo, saremo in presenza di una permuta tra due comodati
Non esiste la permuta di comodato.
Fai esempi e riporti sentenze che non hanno alcuna attinenza.
Il comodato esclude la consegna di un bene in cambio di un prezzo o di altra utilità.
Non esiste il comodato reciproco.

Se ti presto casa mia, abbiamo concluso un contratto di comodato.
Se ti presto casa mia, e tu in cambio mi presti la tua, abbiamo concluso una permuta.
 

matusalemme

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Privato Cittadino
Non esiste la permuta di comodato.
Fai esempi e riporti sentenze che non hanno alcuna attinenza.
Il comodato esclude la consegna di un bene in cambio di un prezzo o di altra utilità.
Non esiste il comodato reciproco.

Se ti presto casa mia, abbiamo concluso un contratto di comodato.
Se ti presto casa mia, e tu in cambio mi presti la tua, abbiamo concluso una permuta.
hai ragione: "Se ti presto casa mia, e tu in cambio mi presti la tua, abbiamo concluso una permuta"

abbiamo concluso una PERMUTA

ma se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu ,invece, mi regalassi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?

e se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu, invece, mi vendessi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?

e se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu, invece, mi locassi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?

son tutte permute, certo, ma cambia di volta in volta la sostanza dell'operazione: comodato, donazione, vendita locazione

come le definiresti?

sempre permute soltanto....senza alcuna altra specifica?

come la spiegheresti la fondamentale differenza di funzione economico-sociale tra le differenti permute?
 
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francesca63

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Privato Cittadino
come la spiegheresti la fondamentale differenza di funzione economico-sociale tra le differenti permute ?
Scambio di beni o servizi senza scambio di denaro: senza differenza tra i diversi possibili oggetti del contratto (beni, servizi, diritti).
ma se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu ,invece, mi regalassi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?
Sarebbe una permuta, e non regali: sono cessioni in cambio di altro bene .

e se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu, invece, mi locassi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?
Sarebbe una permuta: la locazione è un altro contratto, in cui si concede il godimento di un bene, dietro corrispettivo in denaro.
e se al posto di prestarmi casa tua (ed io in cambio ti prestassi casa mia), tu, invece, mi vendessi casa tua (ed io il reciproco), non avremmo concluso ugualmente una permuta?
Sarebbe una permuta, non una vendita.

son tutte permute, certo, ma cambia di volta in volta la sostanza dell'operazione: comodato, donazione, vendita locazione
La sostanza resta la permuta.
 

matusalemme

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se a fronte della locazione di un tuo bene ti dò la locazione di uno mio è una permuta di locazioni, non c'è pagamento di un prezzo

se a fronte della donazione (con spirito di liberalità) di un tuo bene, ti dono uno mio (sempre con il medesimo spirito) è una permuta di donazioni, non c'è pagamento del prezzo

etc.

io tengo fermo il testo legislativo dell'art.1552 cod. civ., secondo cui la permuta può avere per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose e di altri diritti

a questo proposito, come ho scritto sopra nel mio post 11, la dottrina (cfr. Oreste Cagnasso, La permuta, Trattato di diritto privato, (a cura di P. Rescigno), Vol. 11, tomo III, Utet,1984; Bianca, La vendita e la permuta, op. cit., pag.1015) riconosce la permuta ossia il reciproco trasferimento di diritti reali (usufrutto, servitù reciproche) su cose materiali od immateriali, di beni o di diritti trasmissibili, sia in proprietà che altrui, di diritti di credito come anche di contratti
 

francesca63

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Privato Cittadino
se a fronte della locazione di un tuo bene ti dò la locazione di uno mio è una permuta di locazioni, non c'è pagamento di un prezzo
No, è una permuta , avente per oggetto l’utilizzo dei due immobili.
se a fronte della donazione (con spirito di liberalità) di un tuo bene, ti dono uno mio (sempre con il medesimo spirito) è una permuta di donazioni, non c'è pagamento del prezzo
Questo è assurdo: se io do una cosa a te e tu ne dai una a me, stiamo facendo una permuta. PUNTO. Non una permuta di donazioni.

Ti faccio una domanda , per dimostrarti l’assurdità logica delle tue affermazioni:
Secondo la tua teoria, cosa distinguerebbe la “permuta di donazioni”, dalla “permuta di vendite” di cui parlavi sopra ?

La permuta è permuta, e basta.
io tengo fermo il testo legislativo dell'art.1552 cod. civ., secondo cui la permuta può avere per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose e di altri e di altri diritti
Perfetto, anch’io.
Quindi puoi fare il reciproco trasferimento di beni e di diritti.
Vendita, donazione, e locazione sono contratti, non diritti.
E ognuno di essi è ben identificato e specificato nel nostro codice civile.
Così come la permuta.
 

IL TRUCE

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Agente Immobiliare
Quindi vediamo di capire il buon Matusalemme....
Ma certo !!!
Io ho un comodato, Trucida ha un comodato
A e piace il comodato di Trucida e a lei piace il mio.
Ed ecco che nasce una "permuta di comodato"
Tra tutti i modi di complicare il complicato nonche' delle elucubrazioni della versione de " IL codice civile secondo ME" questo devo dire l ho apprezzato in maniera particolare.
@francesca63
PS riserverei la "permuta" in caso di scambio di TITOLARITA' del bene..elemento cardine della permuta appunto.
 
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matusalemme

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Privato Cittadino
ho trovato la soluzione, fornita dalla giurisprudenza di merito, che si attaglia specificamente alla fattispecie di mamma e figlia intenzionate a scambiarsi il godimento dei loro immobili situati a Roma e Perugia

riporto la massima recuperata come sta e giace:

"Nel caso in cui due proprietari di immobili convengano di scambiarsi il godimento di tali immobili, ricorre l'ipotesi di permuta di usufrutto e non di reciproco comodato. Infatti mentre questo è per sua natura essenzialmente gratuito, sicchè non ammette controprestazione, l'altra (permuta di usufrutto) oltre a potere avere quale oggetto qualsiasi diritto reale - usufrutto compreso - presuppone appunto il sinallagma che si sostanzia nello scambio del godimento degli immobili.
Ove la convenzione fosse stata fatta oralmente ,essa sarebbe nulla per difetto di forma richiesta ad substantiam (T. Lucera ,3.2.1965,RGI 1965,voce Permuta,n.3)".


estratto da Contratti, Formulario Commentato, (a cura di Francesco Macario), 2011,Ipsoa, voce Permuta, pag.1698 -1699
 

francesca63

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Privato Cittadino
ho trovato la soluzione,
Ma loro non vogliono scambiare il diritto di usufrutto ( che contempla anche poter affittare la casa a terzi), ma solo andarci a vivere personalmente.
La soluzione più semplice è fare due contratti di comodato.
Oppure non formalizzare un bel nulla, scambiarsi le case e basta.
Quale sarebbe il problema di fare due contratti di comodato?
 
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