andrea boschini

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Agente Immobiliare
Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13449
Nel campo delle locazioni giurisprudenza consolidata ha confermato il principio di libertà delle forme. La disdetta costituisce un «atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al locatore e concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo; atto che può essere comunicato in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza». Inoltre, «la sua comunicazione a mezzo lettera raccomandata, prevista dall’art. 3 della legge n. 392 del 1978, peraltro abrogato dall’art. 14 della legge n. 431 del 1998, non è forma prescritta a pena di nullità».
La lettera raccomandata si caratterizza, in particolare, per assicurare la conoscenza da parte del conduttore e la certezza della tempestiva comunicazione. Può, pertanto, ritenersi equivalente a essa l’uso di strumento di comunicazione che abbia obiettiva certificazione e che sia di uguale efficacia, come il telex o il telegramma - ed oggi certamente anche la PEC - per i quali è predisposto un sistema di certificazione dell'invio e della ricezione. Altresì valide le raccomandate a mano, le quali differiscono da quelle postali per il fatto che sono recapitate da personale estraneo alla struttura postale e nulla vieta che la disdetta sia contenuta in un atto processuale, come, ad esempio, l'intimazione di sfratto per finita locazione, purché sia sempre inequivoca la volontà di non rinnovare il contratto.Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13449
 

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