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La Circolare 2/2010 dell'Agenzia delle Entrate recita: 'Gli atti pubblici e le scritture private tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze con i registri immobiliari'.
Significa, e quindi non si può trascendere nel 'mondo delle opinioni', che il rogito registrato in situazione di non conformità, potrebbe in seguito venire annullato.
La tua situazione, dal mio punto di vista di tecnico, è piuttosto chiara: il venditore dovrà sanare a sue spese la situazione presso il Comune di competenza e solo in seguito aggiornare le planimetrie catastali. Purtroppo lo stratagemma di 'saltare' il Comune ed andare direttamente al Catasto non è corretto. Inoltre la tempistica della sanatoria dipende dal Comune: all'italiana maniera, bisogna andare a chiedere direttamente ai tecnici dell'edilizia privata di competenza (fatti magare accompagnare da un tecnico se ti senti più tranquillo), sentire che pratica vogliono e che tempistica hanno.
La corrispondenza tra planimetrie depositate in Comune e quelle catastali sono fondamentali anche per la richiesta del mutuo: ripeto comunque che sono tutte cose cui deve provvedere la parte venditrice... e se ho ben capito, si deve pure muovere!
L'aspetto che devi salvaguardare, come acuirente, è che il rogito sia svolto in modo regolare e non ci siano situazioni che ti possano penalizzare.
Nel 2023 è esattamente così: doppia conformità,sia catastale e ,più importante quella urbanistica (planimetrie del permesso a costruire). Anche se all'esterno c'è un piccolo fabbricato di 6 mq e, oggi dopo 70 anni non è sanabile , perché i criteri di edificazione devono corrispondere a quello di oggi (2023) , quindi 5 metri dai confini, devi abbattere! Anche se all'epoca (1951) c'erano solo prati e nessuna altra costruzione nel limite dei 5 metri.
È successo a me! Dopo tutte le smadonnate ho dovuto abbattere perché il comune aveva perso (o non c'era ,anche se vi era un riferimento sul progetto principale della casa) il progetto di questa depamdance, inserita al catasto e sulla quale pagavo la spazzatura..
 

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