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Qualcuno si ricorda e magari sa indicare il riferimento normativo della superficia minima accatastabile (nel caso di specie di un C/2) di un immobile ? Dando per scontata la conformita' urbanistica, una baracca di 2m per 2m dovrebbe essere accatastata ?

A me pare di ricordare che vadano accastati gli immobili di superficie minima pari a 8 mq, ricordo male ?
 
A livello catastale, tutto ciò che rimane fisso nel suolo deve essere censito, una baracca dalle dimensioni che hai citato si deve accatastare e rimane un magazzino o deposito...non certo una casa...ma sempre censita...
 
Sui 4 mq in linea di principio sono d'accordo.... ma con la roba di 1mq o meno come la mettiamo ?

A me pare di ricordare che esista una dimensione minima, altrimenti prima o poi troviamo uno zelante funzionario dell'agenzia del territorio che ci contesta il mancato accatastamento della cuccia del cane (C/6 - Stalle, scuderie e simili, non farebbe una grinza) - magari nella cuccia ci alloggia un cane di un certo pregio cosi' non possiamo nemmeno addurre la motivazione che l'immobile-cuccia non e' da accatastare perche' non produce reddito... ovviamente sto estremizzando la questione, anche se di questi tempi puo' capitare di tutto...
 
Qualcuno si ricorda e magari sa indicare il riferimento normativo della superficia minima accatastabile

Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile, che nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre reddito proprio.
Se l'immobile è atto a produrre un reddito proprio, scatta l'obbligo dell'accatastamento.
I fabbricati non obbligatoriamente soggetti ad accatastamento, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, e che non costituiscono oggetto di inventariazione secondo l'art. 3 comma 3 del D.M. 28/1998 sono:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,8 m, purché di volumetria inferiore a 150 m cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
 

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