E

enzo6

Ospite
appunto che?????
il costo del servizio e applicabile a tutti i proprietari o detentori di immobile, nella tassa è conglobato anche il costo della spazzatura strade ect....
se avete tempo leggete il D.l. 507/93 e noterete che riporta spesso la dicitura "il comune può....."
questo significca che il comune può.... checchè ne pensi enzo6.
il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità ai comuni, e tanto basta perchè ognuno faccia come meglio crede, esenta, riduce, applica.....

Non so se te ne sei accorto, ho riportato un tuo scritto in altra discussione in cui scrivevi:"Il costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è da far pagare ai cittadini che ne usufruiscono".
Il comune non puo nulla poichè si tratta di una tassa e non un'imposta quindi stiamo parlando di servizio dovuto solo se direttamente prestato al proprietario.
Inoltre trovo di difficile comprensione il tuo pensiero che non motiva nulla
di cio' che scrive tranne che consigliare di leggere la legge oppure smozzicare mezze frasi incomprensibili. Per fortuna che ci sono dei comuni come quello di Brindisi che mettono in chiaro la cosa sul loro sito ufficiale a differenza di chi gioca sull'equivoco.
 
E

enzo6

Ospite
per chi ha un pò di tempo da dedicare all'argomento tares


Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU.
 

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