Ignatius

Nuovo Iscritto
Salve a tutti,
ho acquistato un box auto solo da qualche mese e ho già avuto diversi problemi. Inizialmente c'erano due figli minorenni di altri condomini che giocavano a pallone nell'area di manovra, utilizzando le serrande dei box come porta facendo un fracasso indescrivibile. L'amministratore del condominio, dopo essermi lamentato con lui del fatto, ha affisso due cartelli in cui si ricorda che esiste l'espresso divieto di giocare a pallone nell'area di manovra dei box. Dopo circa tre settimane dall'affissione dei cartelli, io ed un altro condòmino ci ritroviamo le serrature dei box impiastricciate di colla, che, essendo del tipo al silicone, possiamo rimuovere agevolmente. Interpellati i carabinieri della vicina caserma, essi dicono che la denuncia si poteva fare solo prima di aver asportato la colla dalle serrature e solo dopo il loro intervento sul posto per constatare la presenza della colla ed il relativo reato di danneggiamento. Dopo circa un mese dal fatto trovo di nuovo la colla alle serrature del mio box, ma questa volta non è al silicone, ma è a base di loctite (tipo attak). Questa volta, senza toccare niente chiamo subito i carabinieri che intervengono con una pattuglia sul posto e redigono il verbale dell'accaduto. Quindi mi reco in caserma per sporgere la denuncia di danneggiamento, e per avere la copia della denuncia. Porto questa copia all'amministratore del condominio, il quale ne fa diverse fotocopie che spedisce a tutti i condomini. A parte qualche macchia sulla serranda, a tutt'oggi non ho più avuto danneggiamenti. Ho chiesto all'amministratore di installare una telecamera nell'area dei box (esiste già una telecamera vicino agli ingressi delle abitazioni) mettendo il cartello "area videosorvegliata", ma lui mi ha detto che per fare ciò è necessaria l'approvazione dell'assemblea dei condomini, per un problema di diritto alla "privacy". Mi sono informato sull'argomento ed ho reperito la legge relativa (decreto legislativo numero 196 del 2003 relativo alla protezione dei dati personali). Da quanto scritto nell'articolo 13 di tale legge sembra che ogni condomino abbia diritto di effettuare la videosorveglianza dei locali quando vi sia pericolo di danneggiamenti, ed i danneggiamenti ci sono già stati! Quindi, a mio parere, non dovrebbe essere necessaria l'approvazione dell'assemblea per l'installazione della telecamera.
Qual'è il Vostro parere in merito?
Grazie in anticipo per le risposte. Ignazio.
P.S. Scusate se mi sono dilungato nel descrivere l'accaduto.
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010
Videosorveglianza: le nuove regole del garante
Videosorveglianza: le nuove regole del garante | High-rise-Condominium


Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto il 27 aprile 2010 il provvedimento ( http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regole_videosorveglianza/provvedimento.pdf ) in materia di videosorveglianza con deliberazione (n.10A05072 ) dell' 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
Le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza che sostituiscono le precedenti del 2004.

Il periodo per adeguarsi, a seconda degli adempimenti, varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Chi transita nelle aree sorvegliate deve essere informato della presenza delle telecamere tramite cartelli conformi alle prescrizioni del garante. I cartelli devono essere resi visibili, anche al buio, se il sistema di videosorveglianza è attivo di notte. Se invece i sistemi di videosorveglianza sono collegati alle forze di polizia è necessario apporre un nuovo cartello specifico.

Viene fissato un tempo limitato di 24 ore per la conservazione delle immagini registrate. Deroghe sono previste in caso di indagini degli organi di polizia. Tempi più lunghi dovranno essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante.

Nel condominio particolare interesse avranno gli aspetti di seguito evidenziati.

Se é luogo di lavoro: le telecamere possono essere installate nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Rimane vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri).

Ai fini della tutela delle persone e della proprietà, ai fini di proteggerle/la da possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. le telecamere potranno essere installate senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

L'installazione dovrà sempre essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc)

Rimane invece senza risposta la domanda fatta dallo stesso Garante con sua segnalazione del 13/05/2008 al Parlamento circa le maggioranze necessarie all'installazione di sistemi di videosorveglianza e se, a tali fini, si debba tenere rilevante anche il voto dei conduttori.

Al di là delle preoccupazioni espresse dal garante, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è di qualificare l'intervento dell'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza quali innovazioni utili e quindi approvabili con la maggioranza di cui al V comma dell'articolo 1136 c.c. (maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi dei millesimi di proprietà.).

Documentazione:

La sentenza Cassazione n.44158 del 6 novembre 2008 sezione V Penale: nei condomiìni è lecita la videosorveglianza, su: ANACI Piemonte.
Cassazione Penale 06/11/2008 n 44158: Nei condomini è lecita la videosorveglianza


Scritto da Avv. Edoardo Riccio
Cassazione Penale, Sezione V, 6 novembre 2008, n 44158
La ripresa di quanto avviene nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà dei condomini, se non è effettuata né clandestinamente né fraudolentamente, non è in tali termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui possono credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell'art. 615-bis C.P., giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.

FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza 10.5.2007 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 615 bis c.p. commesso dal 10.10.2003 al sequestro avvenuto il 31.5.2005, e l'aveva condannato, con la recidiva generica, alla pena di nove mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili.
"
Secondo la contestazione l'imputato installando sul balcone della propria abitazione due telecamere, si procurava indebitamente immagini attinenti la vita privata, che si svolgeva nella abitazione di XXXXXXXXX e dei suoi familiari.
La sentenza del Tribunale rilevava che l'imputato aveva installato nell'ottobre 2003 su di un "poggiolo" [balcone] della propria casa e sul tronco di un albero antistante due telecamere che consentivano di visionare le immagini riprese sul televisore di casa (sia dell'imputato sia delle persone offese) tramite un presa scart; che non v'era certezza che entrambe le telecamere avessero funzionato e funzionassero, ma che erano sufficienti le riprese effettuate da una sola delle due ad integrare il reato contestato; che l'apparato consentiva infatti la ripresa di immagini «relative all'ingresso comune dell'edificio, al vialetto d'accesso e, per una parte di sia pur piccole proporzione, di proprietà esclusiva delle parti civili», alcune inquadrature mostrando “parti di un poggiolo e di uno sporto sicuramente appartenenti alle unità immobiliari di tali persone”; che il reato doveva perciò ritenersi sussistente perché, “a parte il rilievo che anche una sola ripresa relativa all'altrui proprietà esclusiva risulterebbe comunque invasiva della riservatezza anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli altri comproprietari..”, non essendo dubitabile che le riprese video implicavano «la ripresa di immagini riguardanti le persone degli altri comproprietari nell'atto di utilizzare secondo il proprio diritto la “res communis” ciò traducendosi in «una indebita invasione dell'altrui riservatezza», a nulla rilevando che la ripresa dovesse servire allo scopo di tutela da intrusioni di soggetti estranei.
La Corte d'appello confermava la condanna ribadendo che le telecamere istallate consentivano di riprendere e di riversare in diretta sul televisore «immagini relative non solo al vialetto ed all'ingresso comune dell'edificio, ma anche ad alcune parti di proprietà esclusiva della famiglia guaii un poggiolo e uno sporto»; che al perfezionamento del reato è sufficiente il dolo generico (cita sez. 1, 25666/2003 per un caso del tutto simile) mentre l'avverbio "indebitamente" si riferisce alla sola assenza di cause di giustificazione; che la condivisa installazione di un video citofono era cosa del tutto diversa dalia istallazione di una videocamera; che dalle dichiarazioni testimoniali risultava che l'imputato era ampiamente consapevole del dissenso delle persone offese alla collocazione di apparati video e che ciò nonostante non li aveva rimossi per due anni.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Premette in fatto che l'imputato aveva istallato due videocamere, una sul poggiolo della sua abitazione, «a servire quale videocitofono sulla porta d'ingresso” l'altra, sull'albero, che in realtà non aveva mai funzionato, che trasmettevano immagini sul televisore di casa che potevano essere registrate.
2.1. Con il primo motivo denunzia quindi violazione degli artt. 615 bis 43 e 47, terzo comma C.P: e 530 C.P.P.
Sostiene:
- che l'avverbio indebitamente usato nelle previsione incriminatrice - connotante di antigiuridicità speciale il fatto penalmente rilevante – va riferito [anche] all'elemento psicologico de1 reato e non [solo] alla [contraria] volontà del soggetto captato, essendo (secondo autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza di merito) strettamente correlato nell'attività di procurarsi notizie [vietate] e comporterebbe la repressione non della registrazione senza consenso ma di quella realizzata mediante insidiosi mezzi tecnici;
- che i Giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare esclusivamente l'assenza di consenso delle persone offese ( peraltro contestata con successivo motivo), facendone derivare l'esistenza del dolo quasi fosse un automatismo, mentre avrebbero dovuto assolvere l'imputato per carenza della sua volontà cosciente di procurarsi indebitamente le immagini vietate, giacché il sistema istallato non era di videosorveglianza continua ma attivabile a comando, e funzionante perciò nello stesso modo di un videocitofono, e soprattutto, era stato installato per tutelate la sicurezza dell'area (priva di protezioni e direttamente accessibile dalla strada statale) da intrusioni di terzi, anche nell'interesse degli altri comproprietari (altre soluzioni risultando troppo costose, le persone offese non avendo manifestato la loro opposizione: prima del sequestro, le immagini essendo visionabili da loro, l'apparato non consentendo la ripresa al buio né in piena luce, non essendo stata mai effettuata alcuna registrazione).
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza della motivazione e violazione degli artt. 50 C.P. E 530 C.P.P. In relazione alle risultanze istruttorie.
Sostiene:
che era perlomeno dubbio che le parti civili non avessero consentito alla videosorveglianza, citando le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'interrogatorio e quelle del teste (figlio dell'imputato) che le confermavano e affermando che le dichiarazioni delle parti civili non erano invece credibili e non erano state sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità (il tutto riportando ampi brani delle dichiarazioni citate e commentandole):
che la videosorveglianza era a disposizione e nell'interesse anche dei vicini che potevano in ogni momento controllare cosa stessero inquadrando;
che il fatto contestato era da ritenere perciò quantomeno scriminato, sotto il profilo putativo, dalla convinzione dell'esistenza del consenso delle persone offese.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che é pacifico, in fatto, che l'impianto di videosorveglianza installato dal ricorrente era idoneo a riprendere parti comuni antistanti l'ingresso degli edifici di proprietà del ricorrente stesso e delle parti civili nonché in minima parte l'esterno di un balcone e di una sporgenza dell'edificio di proprietà di costoro; che le aree comuni erano di comproprietà dell'imputato e fornivano accesso anche alla sua casa; che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo sguardo degli estranei; che parimenti erano visibili dall'esterno e dall'area di proprietà comune il balcone e lo sporto incidentalmente ricadenti nell'area di ripresa.
Che l'imputato avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non é contestato e non risulta dalle sentenze di merito: le registrazioni riversate in atti essendo state effettuate invece proprio dalle parti civili, alle quali era stato dato accesso alla videosorveglianza, la qual cosa dimostra che né il sistema di ripresa né le singole riprese erano in alcun modo loro occultate. L'affermazione di responsabilità è stata motivata dando rilievo preminente, se non esclusivo, alla idoneità dell'apparato a riprendere gli altri comproprietari nell'atto di far uso, “secondo il proprio diritto”, della cosa comune.
2. Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall'art. 615 bis c.p., introdotto nell'ordinamento penale dall'art. 1 della legge 8 aprile 1974, richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato (a) dall'indebita ingerenza in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 C.P., realizzata con le previste apparecchiature e (b) dall'attinenza delle notizie od immagini - così indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in quei luoghi. Secondo Sez. V 35917 del 4.6.2001, ,la ratio della norma incriminatrice è, come risultante anche dalla sua collocazione sistematica, quella di salvaguardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui realizzata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita privata - che possa attentare alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di quell'ambito di riservatezza in cui si esplica la personalità».
2.1. La fattispecie incriminatrice é stata d'altronde inserita dalla legge n. 98 del 1974 in un contesto che offriva risposta a C.cost. n.34 del 1973, positivamente disciplinando altresì le intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea introduzione dei “ nuovi” artt. 226-bis - 226 sexies del c.p.p. Del 1930, ed era espressamente richiamata dall'art. 226 – quinquies che sanzionava a pena di nullità assoluta la utilizzazione di intercettazioni ottenute “ nei modi di cui all'art.615 bis”
E concordemente la dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparatori ( in particolare delle relazione ) la “ponderata decisione di legare la nuova fattispecie di reato di cui all'art.14 della costituzione e, sotto il profilo della legge ordinaria, all'art.614 del codice penale” elaborandola quale prolungamento della fattispecie di violazione del domicilio già sanzionata dall'art.614 del codice penale”.
La previsione incriminatrice trova radice dunque nella convinzione, tanto risalente quanto autorevole e condivisa, che “privatezza e domicilio sono termini correlativi”: l'inviolabilità del domicilio fungendo da strumento di tutela di una manifestazione specifica della vita privata e solo in relazione a tale manifestazione specifica risultando circoscritta ! tutela penale esclusiva e diretta) riconosciuta dall'art. 615-bis C.P. (interferenze illecite).
E' stato così rilevato in dottrina che le notizie ed immagini la cui conoscenza protetta dall'art. 615 bis non possono che essere le medesime la cui conoscenza esclusiva é tutelata in via invece «eventuale», ancorché sempre diretta, dall'art. 614 (e 615) C.P., che difende l'indebita intrusione nella vita privata attuata mediante la penetrazione nel domicilio invito donino. Anche per l'integrazione del delitto di cui all'art. 615-bis si é ritenuto necessario perciò «l'uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o imimagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio, escludendosi che «la percezione di alcune notizie o immagini mediata dall'utilizzo di strumenti di ripresa possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece lecita».
2.2. Altri autori hanno tuttavia sostenuto sostenuto che sarebbe, al contrario, proprio l'uso degli strumenti a rendere illecita la attività di osservazione di immagini o notizie all'interno di' luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi, garage; ovvero terrazzi) che rientrano nella nozione di domicilio ma la cui vista è facilmente accessibile dall'esterno. Ed è quanto sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorché afferma, ad esempio, che non può escludersi la sussistenza del reato laddove esista un «diritto di veduta», giacché tale diritto “soffre limiti di natura civilistica (distanze) solo in relazione alle possibilità di nuove aperture» e non confondersi con un «diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non riconosciuto dal nostro ordinamento e concepibile solo con il consenso dell'avente diritto ovvero in presenza di cause di giustificazione (sez.V n.3572 del 23.01.2001 Amadei in riv. Pen. 2001, 445 , di annullamento con rinvio la successiva sezione I n.25666 del 4.4.2003. Amadei citata nella sentenza impugnata; cfr. peraltro C. cost. n. 349 del 1999, che , proprio con riguardo al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e uso normale del diritto di proprietà privata aveva già affermato che l'acquisto diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti «giustifica all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla riservatezza») o quando la videoripresa insista su aree condominiali ad uso e visibilità comune (Sez. V , n. 16189 del 15.10.2004, Mazzieri) o ancora in situazione in cui l'autore dell'intercettazione abbia egli stesso la disponibilità del domicilio per via del suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima (Sez. 5, n. 39827 del 8.11.2006, Ghionzoli).
2.3. A conforto del precedente indirizzo milita però quanto recentemente affermato in tema di ambito domiciliare e di riservatezza da S.U. n. 26795 del 28.3.2006, e da Corte cost. Con sentenza n. 149 del 2008. Quest'ultima, in particolare, tornando ad occuparsi delle natura indebita delle riprese di comportamenti non comunicativi ai fini della loro utilizzabilità come prove ha osservato che l'art,14 Cost. Tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi «Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto di inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto ossia come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessità di un' intrusione fisica». Di conseguenza, «affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., n.1 non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma altresì occorre che esso avvenga in condizioni tali renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza». Cosa analoga affermava un autorevole autore, con riferimento all'art. 226 quinquies del codice del 1930 a proposito dell'espresso richiamo in esso contenuto all'art. 615 bis sostenendo inammissibili erano le prove ottenute mediante riprese "indebite", quali quelle ottenute mediante spie elettroniche clandestinamente introdotte; ammissibili invece immagini o suoni «captati ab extra, ogni qual volta l'interno sia accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul cortile: è indiscreto lo home-w., ma non indebito)». Si tratta, è evidente, di .....azioni rese nell'ambito della problematica attinente alla utilizzazione processuale di videoriprese in tesi illecite; la loro incidenza sull'esegesi dell'art. 6 ....bis ; non può essere tuttavia esclusa dalla circostanza che il codice vigente abbia ripreso il richiamo espresso a detta norma contenuto nell'art. 226-quinquies C.P.P. 1930: se non altro perché S. U. n. 26795 del 28.03.2006, Prisco é tornato a ribadire l'inammissibilità, a norma dell'art. 189 c.p.p. in coerenza con l'art.... comma 1, C.P.P., di "prove" basate su una attività che la legge vieta, come appunto di riprese visive di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, che dunque ove risultassero “indebitamente “ formate non potrebbero in alcun modo essere acquisite come prova a tipica (neppure, per ricordare quell'Autore, se la ripresa sul cortile documentasse il più efferato dei delitti). Non appare perciò giustificata l'oscillazione giurisprudenziale, segnalata dalle stesse S.U. Prisco, che “tende ad ampliare il concetto di domicilio [e di vita privata] in n fuzione della tutela penale degli art. 614 e 615 bis C.P., mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini” Vé anzi, per quanto all'inizio detto per rispetto non formale del principio di legalità , più d'una ragione per dare applicazione anche nell'interpretazione della norma incriminatrice delle ... azioni giurisprudenziali (cfr. sez. 5, n. 22602 del 14.05.2008 e le molte ivi citate, nonché nello stesso senso: riferendosi a C. cost. n. 149 del del 2008 Sez.5, 13.6.2008, Rocca e riferendosi S.U. Prisco Sez. 2, n. 5591 del 10.11.2006, Di Michele) secondo cui “deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio», con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei , giacché per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti a1 pubblico, la percettibilità all'esterno facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.
3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta dunque evidente come in essa l'imputato abbia fatto uso del suo diritto di osservare quanto accadeva in zone comuni non protette alla vista (né sua né di estranei). La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà, dei condomini, non era d'altro canto effettuata né clandestinamente né fraudolentamente, non era in tali termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata condomini ai sensi dell'art. 615-bis C.P., giacché la indiscriminata esposizione sta altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare che non é deputata a manifestazioni di vita privata esclusive é incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe le sentenze di merito sono sul punto estremamente generiche) che manifestazioni di vita privata siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
3.1 V'è la circostanza l'impianto consentiva anche la ripresa, dall'esterno di limitare zone di proprietà esclusiva: parte di un balcone, di un davanzale. Nulla di specifico dicono però le sentenze di merito sulla effettiva esistenza di riprese realizzate grazie alla capacità intrusiva delle videocamere ed aventi effettivamente ad oggetto momenti di vita privata che si svolgevano all'interno del domicilio e che sarebbero stati preclusi al1a vista naturale (è appena il caso di ricordare, richiamando Sez. 5, n. 30875 del 6.7.2005, Cugusi, che il reato in esame punisce chi "si procura in debitamente notizie ed immagini, a differenza ad esempio di quello previsto dall'art. 617-bis C.P. Che si perfeziona con la semplice installazione di un impianto idoneo).
In relazione a tale specifico aspetto, l'unico che attiene alla esistenza di una condotta riconducibile a quella punita dall'art. 615-bis C.P., la sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio.
Può tuttavia ritenersi assodato che non era certamente volontà dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa: di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito evidenziando che l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l'imputato, aveva fornito ai vicini possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere in realtà di una non si é neppure sicuri che avesse mai funzionato) mediante i televisori all'interno delle loro case.
Sicché può concludersi che in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l'elemento soggettivo del reato. La qual cosa comporta che debba darsi prevalenza all'annullamento senza rinvii della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato
Cosi deciso in Roma 21 ottobre 2008
 

Ignatius

Nuovo Iscritto
Ho letto tutto, ma mi sembra di aver capito che non c'è ancora una posizione netta della giurisprudenza. In pratica, qual'è la prassi comune, quella cioè adottata nella maggior parte dei casi? Poi, mi sembra di ricordare che, a parte gli esercizi commerciali (tipo supermercati) che hanno già le videocamere nei garage, anche molti costruttori installano la videosorveglianza nei garage o aree box delle nuove costruzioni. Ed in tal caso, se gli immobili non sono ancora stati venduti, la videosorveglianza già esiste senza che ci sia stata alcuna assemblea di condòmini ancora inesistenti. Infine, qual'è la prassi e le condizioni per ottenere la videosorveglianza da parte degli organi di polizia? Grazie per le risposte. Ignazio
 

luk

Nuovo Iscritto
Amm.re Condominio
Grazie Procicchiani,

una informativa completa e molto interessante (mi era "sfuggita" la delibera del Garante!).
Al Sig. Ignazio faccio presente che non tutti i problemi o le esigenze devono o possono essere risolti dal condominio; esistono telecamere di dimensioni ridotte che "controllano" la sola porta d'accesso privata (sia dell'appartamento che del box, senza che possano "vedere" pianerottolo, scala, corsello dei box, ecc.) per l'installazione delle quali, a mio giudizio, non è necessaria alcuna autorizzazione o delibera ma è sufficiente la comunicazione all'amministratore e l'avviso dell'esistenza della videosorveglianza (nel caso sulla serranda del box).
Luca
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto