egi

Nuovo Iscritto
Salve,

ho affittato un appartamento di circa 60 mq due camere ad una famiglia extracomunitaria con due bambini, ma ora negli anni arrivati a 4 bambini, quindi totale 6 persone.
Ultimamente hanno difficoltà a pagare visto che solo il papà lavora ed il periodo di crisi.
Volevo chiedere se io questo anno prendo dal inquilino per dire 3000 euro effettivi al posto di 5000 posso almeno pagare le tasse solo sulla cifra effettivamente incassata?
Ho inoltre avuto delle discussioni con altri condomini sul fatto che per le dimensioni del appartamento non potrei affittarlo a 6 persone ma massimo a due.
Io ho risposto che nel conteggio entrano solo le persone sopra i 14 anni è corretto?
Tra un anno comunque un loro figlio arrivera' ai 14 anni cosa succede? devo per questo mandare via la famiglia ed e' legale?
Se nel contratto è scritto che anche la morosità su una singola rata è causa di decadenza del contratto posso mandare via la famiglia?
Eventualmente se no se prima della scadenza del contratto non lo rinnovo
devono andare via oppure per la legge possono restare? avendo avuto io delle morosita' e anche non rinnvando il contratto in scadenza?

grazie della consulenza

un saluto
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Volevo chiedere se io questo anno prendo dal inquilino per dire 3000 euro effettivi al posto di 5000 posso almeno pagare le tasse solo sulla cifra effettivamente incassata?

Pagherai su quella dichiarata nel contratto.

Ho inoltre avuto delle discussioni con altri condomini sul fatto che per le dimensioni del appartamento non potrei affittarlo a 6 persone ma massimo a due.

Mica puoi decimare la famiglia per rientrare nei canoni condominiali.
Ci sono e ci rimangono.

Se nel contratto è scritto che anche la morosità su una singola rata è causa di decadenza del contratto posso mandare via la famiglia?


Hai la legge dalla tua parte, ma se il papà non lavora e con la crisi che in atto pensi di trovare altri che pagano?
E' un caso di coscienza.
 

PAPILLON

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se l’inquilino non paga si riducono le tasse
Sentenza n. 362 12/07/2000



La Corte, fornendo una precisazione che comporta un risparmio rilevante d'imposta per i proprietari di immobili alle prese con inquilini morosi, ha chiarito, nell'ambito della sentenza n° 362 -12/ 07/2000, che quando l'inquilino non paga i canoni dovuti contrattualmente, agli effetti della determinazione del reddito immobiliare rilevante ai fini fiscali si fa riferimento alla rendita catastale (e non al canone di locazione).
Perché ciò sia possibile basta che il proprietario provveda a diffidare formalmente l'inquilino ad adempiere; in questo modo e fino a quando l'inquilino continua ad essere moroso il proprietario procederà al calcolo del reddito (derivante dall'immobile affittato) in base alla rendita catastale. Considerato che la morosità dell'inquilino è motivo di risoluzione di diritto del contratto e che la diffida ad adempiere consente l'azione di convalida di sfratto (come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio), la Corte Costituzionale ha anche precisato che, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di affitto, l'obbligazione a carico dell'inquilino inadempiente ha natura risarcitoria e non di canone di locazione.


























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Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'agenzia delle entrate, circolare ministeriale n. 150 del luglio 1999, comunica che il canone non riscosso può non essere dichiarato solo se lo sfratto è convalidato dal Giudice.
Vanno quindi dichiarati anche i canoni non riscossi e in seguito chiedere il rimborso oppure usufruire di un credito di imposta pari ai canoni non riscossi da utilizzare nella dichiarazione dei redditi successiva.
 

egi

Nuovo Iscritto
Se l’inquilino non paga si riducono le tasse
Sentenza n. 362 12/07/2000



La Corte, fornendo una precisazione che comporta un risparmio rilevante d'imposta per i proprietari di immobili alle prese con inquilini morosi, ha chiarito, nell'ambito della sentenza n° 362 -12/ 07/2000, che quando l'inquilino non paga i canoni dovuti contrattualmente, agli effetti della determinazione del reddito immobiliare rilevante ai fini fiscali si fa riferimento alla rendita catastale (e non al canone di locazione).
Perché ciò sia possibile basta che il proprietario provveda a diffidare formalmente l'inquilino ad adempiere; in questo modo e fino a quando l'inquilino continua ad essere moroso il proprietario procederà al calcolo del reddito (derivante dall'immobile affittato) in base alla rendita catastale. Considerato che la morosità dell'inquilino è motivo di risoluzione di diritto del contratto e che la diffida ad adempiere consente l'azione di convalida di sfratto (come forma mista diretta alla risoluzione e al rilascio), la Corte Costituzionale ha anche precisato che, una volta intervenuta la risoluzione del contratto di affitto, l'obbligazione a carico dell'inquilino inadempiente ha natura risarcitoria e non di canone di locazione.


L'agenzia delle entrate, circolare ministeriale n. 150 del luglio 1999, comunica che il canone non riscosso può non essere dichiarato solo se lo sfratto è convalidato dal Giudice.
Vanno quindi dichiarati anche i canoni non riscossi e in seguito chiedere il rimborso oppure usufruire di un credito di imposta pari ai canoni non riscossi da utilizzare nella dichiarazione dei redditi successiva.

SE LA Sentenza n. 362 12/07/2000 (SOPRA CITATA) E' SUCCESSIVA ALLA circolare ministeriale n. 150 (ANCHE SOPRA CITATA) del luglio 1999 VUOL DIRE ALLORA CHE POSSO CONSIDERARE VALIDA QUELLA DEL 2000 E COMPORTARMI QUINDI COME PREVEDE QUELLA DEL 2000 COME DEFINITIVA?
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
SE LA Sentenza n. 362 12/07/2000 (SOPRA CITATA) E' SUCCESSIVA ALLA circolare ministeriale n. 150 (ANCHE SOPRA CITATA) del luglio 1999 VUOL DIRE ALLORA CHE POSSO CONSIDERARE VALIDA QUELLA DEL 2000 E COMPORTARMI QUINDI COME PREVEDE QUELLA DEL 2000 COME DEFINITIVA?

Il Fisco, con il testo Unico Imposta sui redditi (TUIR) all'art. 26 comma 1, ex 23, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. pretende quanto segue:

"Imputazione dei redditi fondiari.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
"

Mi ero intestardito anche io, ma il Fisco è stato più testardo di me, facendo pagare.
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
LE NOVITA' IN CAMPO LOCAZIONI IMMOBILIARI : CEDOLARE SECCA 2011

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo schema di decreto attuativo del federalismo fiscale, contenente le norme riguardanti l’autonomia impositiva dei Comuni. Il decreto prevede l’introduzione della cedolare secca sugli affitti( locazioni abitative).
Una nuova imposta che il proprietario di immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quelle attuali con decorrenza dall’anno 2011, relativamente al canone di locazione relativo ai contratti stipulati per immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all’abitazione, potrà essere assoggettato, se il locatore così deciderà, alla nuova imposta, che sostituirà l’IRPEF e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

SOGGETTI INTERESSATI : Persone fisiche (privati)

Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità abitative, locate ad uso abitativo. Soggetti IRPEF

Esclusioni
La cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni.

CONTRATTI DI LOCAZIONE INTERESSATI

Immobili ad uso abitativo e Contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.

Immobili ad uso non abitativo Sono esclusi, pertanto, i fabbricati strumentali per natura (uffici, negozi, ecc.) ed i terreni.


NUOVA TASSAZIONE ALTERNATIVA DEL CANONE DI LOCAZIONE

Decorrenza Dall’anno 2011 con Opzione del locatore

In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il locatore può optare per il regime della cedolare secca.

Con provvedimento del direttore Agenzia Entrate sono stabilite le modalità di opzione.


Preventiva comunicazione al conduttore :
.
L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone.

Divieto di aggiornamento del canone

.
Nel caso il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat.

IMPOSTA SOSTITUTIVA Cedolare secca

Aliquote :

19% per i contratti concordati, nei comuni ad alta tensione abitativa (3+2);
.
21% per i contratti liberi (4+4) e per altri contratti.

Imposte sostituite :

IRPEF e relative addizionali;
Imposta di bollo:
Imposta di registro : sul contratto di locazione; - sulla risoluzione del contratto;
- sulle proroghe del contratto;

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione ovvero a quelli di durata inferiore a 30 giorni .

Base imponibile .
La cedolare secca è calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale).

Versamento : La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF.


OBBLIGHI : Registrazione del contratto

Effetti : La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori
obblighi di comunicazione. Incluso l’obbligo di comunicazione di cessione della proprietà o del godimento o dell’uso esclusivo dell’immobile all’autorità di Pubblica
Sicurezza.


Dichiarazione dei redditi
.
Confermati gli ordinari obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 

restauri

Nuovo Iscritto
Scusate, ma è già legge la cedolare secca??? A me scade il pagamento della registrazione di un contratto di affitto questo mese, cosa devo fare, se scelgo il regime della cedolare secca???? Ho chiamato il mio commercialista e mi ha dato questa risposta : "...sei sicuro che sia già in vigore???:::", alchè ho chiamato l'Ufficio del Registro e mi hanno detto che lì niente è cambiato....sono io che ho preso lucciole per lanterne????? Faccio presente che opterei (qualora in vigore) per il regime della cedolare secca; come mi devo comportare???...chido chiarezza, grazie - Marco - Firenze
 

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