marco tartari

Membro Attivo
Professionista
L'asta descriveva un immobile gravato da diritto di abitazione, procurandomi l'atto di costituzione del diritto ho notato che nello stesso era accettata un'ipoteca precedente.
Il diritto di abitazione non è opponibile all'ipoteca precedente e quindi la casa è da considerarsi libera.
Due cose mi preoccupano

- Che il decreto di trasferimento descriva la piena proprietà e che intima sia al proprietario che ai titolare del diritto di abitazione di liberare l'immobili

- Che il decreto debba essere corretto e che il GE vedendo il prezzo basso
annulli l'aggiudicazione


Accetto consigli, fatevi avanti !!:ok:
 

dbillo

Nuovo Iscritto
Se ti sei aggiudicato l'asta devi aspettare 10 gg successivi all'aggiudicazione affinchè l'assegnazione diventi effettiva. Dopo quella data diventi aggiudicatario definitivo alle condizioni dichiarate nella perizia ed al prezzo stabilito in sede d'asta.
Sul fatto che esista un diritto di abitazione nel contesto dell'asta non so dire.
Al giudice non può importare di meno di annullare l'asta, il valore era stato considerato adeguato dalla banca del pignorato quindi...
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
- Che il decreto di trasferimento descriva la piena proprietà e che intima sia al proprietario che ai titolare del diritto di abitazione di liberare l'immobili

se il diritto di abitazione esisteva prima del pignoramento stanno dentro, viceversa dovranno liberare l'immobile

- Che il decreto debba essere corretto e che il GE vedendo il prezzo basso
annulli l'aggiudicazione

Mi sembra strano: se i creditori danno l'ok non vedo perchè il giudice debba annullare l'aggiudicazione
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Il pignoramento si verifica a seguito escussione di ipoteca di 1 grado, quindi se l'atto di costituzione del diritto di abitazione e posteriore all' istituzione dell'ipoteca , allora tale diritto non è opponibile, il pignoramento può essere anche successivo, non importa
Se no chiunque fa un muotuo e non paga una rata e poi vende e si lascia il diritto di abitazione, i terzi acquirenti non possono opprsi all'ipoteca precedente ma possono dividere quello che rimane:sorrisone::risata:
Ti torna ?


Punto 2

Il GE in teoria potrebbe annullare, prendiamo un esempio

Acquisti un immobilile per lla nuda proprietà e poi viene fuori che l'usufruttuario è già belle defunto, avresti acquistato la piena proprità al prezzo della nuda, quello è motivo per annullare.
 

dbillo

Nuovo Iscritto
Il GE in teoria potrebbe annullare, prendiamo un esempio

Acquisti un immobilile per lla nuda proprietà e poi viene fuori che l'usufruttuario è già belle defunto, avresti acquistato la piena proprità al prezzo della nuda, quello è motivo per annullare.

Azz, imparato qualcosa, non lo sapevo in verità. Grazie Marco:ok:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
quindi se l'atto di costituzione del diritto di abitazione e posteriore all' istituzione dell'ipoteca , allora tale diritto non è opponibile, il pignoramento può essere anche successivo, non importa

si vero

Acquisti un immobilile per lla nuda proprietà e poi viene fuori che l'usufruttuario è già belle defunto, avresti acquistato la piena proprità al prezzo della nuda, quello è motivo per annullare.

questa credo sia un'eccezione che conferma la regola ossia che il GE molto raramente annulla:confuso:
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Stasera mi ha telefonato quella del diritto di abitazione, era molto provata e mi è dispiaciuto molto, dice che la vorrebbe ricomprare.
che ne pensate ?
 

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