A

Abakab

Ospite
Per una vendita, ma per un acquisto non ne sarei cosi certo

il caso fà riferimento ad una proposta d' acquisto:

L'atto è stato compiuto, senza il necessario consenso di tua moglie, quindi non è valido ed è annullabile, dal coniuge assente, ai sensi dell'articolo 184, I comma del codice civile.
Tua moglie può fare annullare la proposta, con atto di annullamento per scritto, da inviare al venditore (con il suddetto atto, tua moglie deve chiedere la restituzione della caparra). Se il venditore non dovesse restituire la caparra, sarai costretto a rivolgerti ad un avvocato, per citarlo in giudizio dinanzi al Tribunale.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'atto è stato compiuto, senza il necessario consenso di tua moglie, quindi non è valido ed è annullabile, dal coniuge assente, ai sensi dell'articolo 184, I comma del codice civile.
Tua moglie può fare annullare la proposta, con atto di annullamento per scritto, da inviare al venditore (con il suddetto atto, tua moglie deve chiedere la restituzione della caparra). Se il venditore non dovesse restituire la caparra, sarai costretto a rivolgerti ad un avvocato, per citarlo in giudizio dinanzi al Tribunale.


Direi ancora di no...


“In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui l' art. 180 del c.c. e ss. c.c., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale; ne consegue che la regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 180, comma secondo, e art. 184 del c.c. ), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza «ex» art. 2932 del c.c. ), stipulazione alla quale può bene quindi partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (ed a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge”, Cass. civ. Sez. II, 14-11-2003, n. 17216.
 

raffa85

Membro Attivo
Agente Immobiliare
secondo me la proposta è valida ed in caso di accettazione o acquisti o ti ritiri e perdi la caparra, ma fatti mettere per scritto che non si riservano di chiederti altri danni, la proposta dovrebbe essere irrevocabile per 15 giorni scaduto questo termine la stesse decade in caso di mancata accettazione. (fatti mettere per scritto anche questo)

se l' agenzia ha scritto che non c' è provvigione da parte tua non la pagare, verba volant...
 

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