fzeni

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... Il commercialista mi dice che, a prescindere dal tipo di società, se su quell'immobile è stata staccata una licenza (DIA/concessione ecc) per ristrutturare o costruire, tale bene (se ceduto nel fatidico quinquienno) sarà soggetto ad IVA:disappunto::disappunto:
 

Umberto Granducato

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alla voce "oggetto sociale", la compravendita di immobili ad uso personale.
:shock::shock:


Il commercialista mi dice che, a prescindere dal tipo di società, se su quell'immobile è stata staccata una licenza (DIA/concessione ecc) per ristrutturare o costruire, tale bene (se ceduto nel fatidico quinquienno) sarà soggetto ad IVA

E' il dubbio che ti ho scritto prima ossia se c'è una ristrutturazione di mezzo. Se lo dice il commercialista....
 

fzeni

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ecco il sunto del commercialista:

"Come anticipato, per quanto riguarda gli immobili abitativi, l'art. 10 c. 1 nr. 8-bis) del Dpr 633/1972 prevede che la cessione degli stessi sia sempre esente da IVA (quindi con applicazione di registro, ipotecaria e catastale con il criterio del prezzo/valore quindi con rendita catastale rivalutata), tranne nei due casi seguenti:

- immobili venduti entro cinque anni (prima erano quattro) dalla data di ultimazione dei lavori, da parte delle imprese costruttrici degli stessi o da parte delle imprese che vi hanno eseguito interventi di cui all'art. 31, c. 1, lett. c)-d)-e) della L. 457/1978 (cd. imprese ristrutturatrici);

- immobili venduti dalle imprese costruttrici, ristrutturatrici, in attuazione di piani di edilizia convenzionata.

Nel caso va quindi verificato se l'impresa venditrice può essere considerata ristrutturatrice (atto in IVA) o normale impresa (atto a registro). A tal proposito la qualifica di impresa ristrutturatrice deve essere valutata in relazione alla singola cessione.
Pertanto, è considerata impresa ristrutturatice il soggetto che cede l'immobile su cui ha effettuato, anche tramite imprese appaltatrici terze, lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica - diversi quindi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria - previsti dal 31 della L. 457/78 di cui sopra, incorporato nell'art. 3 lett. c) d) e) DPR 380/2001. La tipologia dei lavori è indicata sulla concessione edilizia oppure sulla Dia."
 

Umberto Granducato

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Nel caso va quindi verificato se l'impresa venditrice può essere considerata ristrutturatrice (atto in IVA) o normale impresa (atto a registro). A tal proposito la qualifica di impresa ristrutturatrice deve essere valutata in relazione alla singola cessione.
Pertanto, è considerata impresa ristrutturatice il soggetto che cede l'immobile su cui ha effettuato, anche tramite imprese appaltatrici terze, lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica - diversi quindi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria - previsti dal 31 della L. 457/78 di cui sopra, incorporato nell'art. 3 lett. c) d) e) DPR 380/2001. La tipologia dei lavori è indicata sulla concessione edilizia oppure sulla Dia."

E' probabilmente il tuo caso.....
Anche l'oggetto sociale è un pò 'equivoco'
 

fzeni

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Mi chiedo se, a fronte di incarico ricevuto dalla proprietà a tempo debito, io sia tutelato nel richiedere le % anche qualora l'amministratore unico decidesse di cedere le quote societarie, anzichè l'immobile.... visto e considerato che le parti non hanno sottoscritto un preliminare, per andare a rogito più velocemente:confuso:
 

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