Architetto

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Il rilievo aerofotogrammetrico, fatto dai tecnico dell'ADT, ha pieno valore dimostrativo di ciò che è presente sul territorio e da qui il comune/i verificano se esistono richieste autorizzative ... in caso di mancanza, allora partono le verifiche e relative sanzioni ...
 

SALVES

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Occorre pure dire che nell'aerofotogrammetria non si evince la cubatura dell'immobile ossia l'aeofotogrammetria e pur sempre un documento bidimensionale.
Quindi un immobile che ha altezza di ml 3 o ml 4 o ml 5 dall'aerofotogrammetria il fabbricato è rappresentato allo stesso modo per cui non si evince la cubatura esistente che può essere contestata rispetto a quella che poteva essere in essere.
 

Architetto

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Giusto Salves, ma in questo caso, la notizia che serviva al richiedente era se da questo rilievo, si possa far ricorso per convalidare che il fabbricato oggetto del contenzioso era esistente prima del suo acquisto...ma se realmente è questo il fine della domanda, bisogna fare attenzione a che data risale la fotografia...
 

richy149

Membro Attivo
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ciao antonella, per quanto riguarda la possibilità di sanare la pertinenza, purtroppo ha ragione il Comune. Infatti, in base ad una sentenza del Consiglio di Stato, per sanare una costruzione si tiene conto della normativa esistente al momento della domanda e non dell'epoca di costruzione dell'immobile. Quindi, il Comune non nè vuole sapere perchè saprà già che la Soprintendenza (o l'Ente Parco) negherà la sanatoria.
Per quanto riguarda il notaio, non ha sbagliato a fare l'atto, visto che al momento della stipula, la pertinenza non esisteva ufficialmente da nessuna parte. Ossia non c'era negli elaborati grafici presenti in Comune e nemmero nelle planimetrie catastali, quindi come faceva a descriverla nell'atto? Tenendo presente che non può fare un atto avente per oggetto immobili abusi.
Probabilmente potrà integrare l'atto, affermando che oggetto della compravendita era anche la pertinenza ma prima devi:
1) ottenere le autorizzazioni del Comune e del Ente Parco
2) fare la denuncia Docfa con inserita la pertinenza.

Ti riporto un estratto di una sentenza del TAR della Sardegna del 21.11.2011 che richiama la sentenza del CdS:
In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria l'obbligo di acquisire il parere da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all'imposizione del vincolo stesso.
Pertanto, il giudizio di compatibilità paesistica dev’essere fatto tenendo conto dalla disciplina normativa vigente al momento della pronuncia in quanto la disposizione di portata generale di cui all'art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non reca alcuna deroga al principio di legalità che impone l'esplicazione della funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum").
In proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 20 del 22.07.1999, ribadita dalla successiva giurisprudenza (cfr. da ultimo TAR Lazio, Sez. II, 15.06.2011 n. 5309) ha avuto modo di chiarire che in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria l'obbligo di acquisire il parere da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all'imposizione del vincolo stesso. A tale conclusione l'Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che "in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo" alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione "alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall'ordinamento agli interessi coinvolti nell'applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta"; conseguentemente, "la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone".
Tali principi, come detto, sono pienamente condivisi dal Tribunale, ribadendosi, pertanto, che il giudizio di compatibilità paesistica dev’essere fatto tenendo conto dalla disciplina normativa vigente al momento della pronuncia in quanto la disposizione di portata generale di cui all'art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non reca alcuna deroga al principio di legalità che impone l'esplicazione della funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum") (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 25.11.2011 n. 1130).
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
... Per quanto riguarda il notaio, non ha sbagliato a fare l'atto, visto che al momento della stipula, la pertinenza non esisteva ufficialmente da nessuna parte. Ossia non c'era negli elaborati grafici presenti in Comune e nemmero nelle planimetrie catastali, quindi come faceva a descriverla nell'atto? Tenendo presente che non può fare un atto avente per oggetto immobili abusi. ...


Sei Sicuro... non sarei così convinto ...:occhi_al_cielo:

...Probabilmente potrà integrare l'atto, affermando che oggetto della compravendita era anche la pertinenza ma prima devi:
1) ottenere le autorizzazioni del Comune e del Ente Parco
2) fare la denuncia Docfa con inserita la pertinenza.


È proprio qui l'oggetto del contenzioso... il comune non vuole saperne ...

Il tutto non si riconduce ad un occultazione della parte venditrice?...o no???:confuso:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
chiedo scusa cos'è la docfa?

da wikipedia

DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con tale modello si possono presentare al Catasto:
  • Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
  • Variazioni catastali di edifici esistenti (quali destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni);
  • Denunce di unità afferenti ad enti urbani.
Il pacchetto software Docfa e' stato realizzato sulla base della Nuova Normativa catastale (decreto Legge 23/1/1993 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 75 del 24/3/1993, art. 2 comma 1 septies) ad opera della Sogei per conto del Ministero delle Finanze italiano che ne detiene l'esclusiva proprietà. Essa è fornita ad uso gratuito agli ordini professionali (Agrotecnico, Architetto, dott. Agronomo o Forestale, Geometra, Ingegnere, Perito Agrario e Perito Edile) all'unico fine dell'impiego, da parte dei loro iscritti, per la compilazione delle Domande di Accatastamento e delle Denuncie di Variazione da fornire alle Agenzie del Territorio (ex U.T.E.). Con la circolare 4 del 29/10/2009 è stata adottata la versione 4.0 del Docfa (con alcune varianti rispetto alla versione precedente, come la scansione delle planimetrie nell'invio telematico dei file), che può essere "scaricata" dal sito ufficiale dell'Agenzia del Territorio.
 

antonellapane

Membro Junior
tenuto conto che ho provveduto ad accatastamento case fantasma dopo che il comune ha effettuato acc. non sò più a chi santo rivolgermi per chè il problema da parte del comune è la aerofotogrammetria non riconosciuta.
 

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