STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Il problema riguarda un considerevole numero di famiglie che hanno acquistato in un complesso edilizio nella mia Provincia.
Tutti acquistano su progetto, poi ricevono la consegna dell'immobile acquistato, però l'agibilità non arriva.
Senza dilungarci sulla moltitudine di richieste e diffide et similia....si arriva al giorno in cui la realtà è talmente evidente che la stessa impresa costruttrice e venditrice la ammette : quello che è stato edificato è a migliaia di anni luce di distanza dal progetto approvato dal Comune.
Esistono montagne di cubature abusive, giudicate assolutamente IN-sanabili dal meglio del meglio dell'Ufficio Tecnico Comunale. E c'è ordine di demolizione della Magistratura.
L'impresa costruttrice e venditrice minimizza e dapprima confiuda in qualche ipotetico futuro condono, poi confida nel piano.casa, poi confida nelle leggi regionali per il recupero dei sottotetti.
E intanto riesce ad ottenere una "agibilità parziale" nel senso che ai proprietari degli appartamenti dei piani intermedi (e solo a loro) riesce a far ottenere la certificazione di agibilità dell'appartamento, ma non del garage (che rientra invece nell'ordine di demolizione).
In pratica : in ogni corpo di fabbrica ...almeno un terzo della cubatura realizzata è fuori legge.

Strano ma vero: in tutto il complesso NON c'è tra gli acquirenti UN solo Tecnico (troviamo tutte le Professioni, ma non quella di Arch-Ing.Civ-Geom).
Tutti sanno che la questione è di carattere strettamente contrattual-privatistica fra ciascuno di loro e chi gli ha venduto l'immobile, ma i più vengono comunque a chiedere a me, che non mi sono mai spacciata per Tecnico!!!
Io mi informo presso la direzione dell'U.T.C., dove mi rispondono con cuore+cervello+cordialità.
Ma la risposta è che...purtroppo...per scienza e coscienza dei Dirigenti dell'UTC ...quella situazione è radicalmente insanabile.

Mi permetto di girare ai Tecnici del Forum questa sola domanda:
cosa fareste se foste in uno di questi acquirenti? (ripeto: alcuni hanno avuto l'agibilità parziale, altri non possono - oggi - avere alcun tipo di agibilità).

:confuso:
 

enrica agnelli

Membro Attivo
Professionista
che cosa ignobile...ma i tecnici dov'erano in tutto questo?
il progettista/ direttore lavori che fine hanno/ha fatto???
dovrei leggere l'atto...sicuramente c'e' qualche articolo che li tutela...annullerei l'atto e mi farei risarcire...si mettessero tutti insieme i proprietari "ingannati"!!!
tutto quello che mi viene in mente e' molto cattivo....:confuso:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Io mi informo presso la direzione dell'U.T.C., dove mi rispondono con cuore+cervello+cordialità.
Ma la risposta è che...purtroppo...per scienza e coscienza dei Dirigenti dell'UTC ...quella situazione è radicalmente insanabile.
:confuso:


Indipendentemente dal cuore, dal cervello e dalla cordialità dei tecnici comunali, credo sia una bestemmia che degli acquirenti in buona fede debbano trovarsi in una situazione come questa, senza che si possa trovare una soluzione, al di là delle denunce che si possono perseguire contro progettisti e costruttori...

E i tecnici comunali dov'erano quando questi costruivano ????

Non ci dovrebbero essere situazioni insanabili, perchè chi ci rimette è sempre l' acquiorente inconsapevole
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
E infatti : qualcuno tra i malcapitati ha idea di coinvolgere il Comune, per l'omessa vigilanza sulla'ttività edificatoria.
Ma , a vostro giudizio, è realmente percorribile questa ipotesi?
 

enrica agnelli

Membro Attivo
Professionista
eccolo....

Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Grazie Salves!!!!

Sperando tanto di non annoiarvi, spiego qualche dettaglio in più : questa gente ha pagato a carissimo prezzo le unità immobiliari (e ....penso, diciamo "penso") con una parte di nero che sarebbe comunque irrecuperabile.

Sono state soppesate più o meno tutte le possibilità di rivalsa verso impresa e dl, ma...ovviamente non ci sarebbe da poter prendere nulla da nessuno dei due.
Esclusa per moltissimi casi anche la dimostrabilità di ogni larvata responsabilità dei notai (su questo ci sarebbe da aprire un capitolo a parte).
Resta effettivamente solo la possibilità di far valere una responsabilità del Comune.
Ma...il vero terrore di queste persone è di iniziare una battaglia che si trascini per anni, che tra codici e codicilli si riveli la solita bufalata di rimpallo di responsabilità al termine della quale non c'è nessuno che sia veramente resposanbile, e che queste persone si ritrovino soltanto con delle proprietà totalmente s p utt anate da qualche anno di articoli giornalistici locali.

Cosa ve ne pare? :confuso:
 

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