irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il fatto è che la legge non richiede, per gli immobili costruiti prima del '67, il certificato di abitabilità.
Del resto che se ne farebbe il nuovo proprietario dell’abitabilità richiesta negli anni 60? non aveva certo i requisiti di oggi. Naturalmente deve essere fornita l’agibilità in caso di successivi interventi che potevano richiederla, per questo si aggiunge la menzione che non sono stati fatte ulteriori opere.
 

Alvisets

Membro Ordinario
Scusa teicorg ma cosa dice il tuo notaio in merito? In teoria potrebbe anche rifiutarsi di fare l'atto se non c'è il certificato di agibilità o perlomeno quando si parlerà di dichiarazione sostitutiva come previsto per gli immobili ante 67, l'abitabilità che effettivamente sembra esservi collegata (in quanto attesterebbe non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato) salterà fuori o no? A quel punto visto che suo compito è quello di informare le parti, se si accorge che non avete raggiunto un accordo l'atto potrebbe saltare. Chiedete un nuovo certificato tanto tutto è in regola no?
 
M

mata

Ospite
Il fatto è che la legge non richiede, per gli immobili costruiti prima del '67, il certificato di abitabilità.
Del resto che se ne farebbe il nuovo proprietario dell’abitabilità richiesta negli anni 60? non aveva certo i requisiti di oggi. Naturalmente deve essere fornita l’agibilità in caso di successivi interventi che potevano richiederla, per questo si aggiunge la menzione che non sono stati fatte ulteriori opere.
Scusa ma chi te l'ha detto che la legge non richiede l'abitabilità per usare un fabbricato ante 1967? Dove l'hai trovato scritto? Fantasie? Secondo il tuo pensiero, allora non dovremmo mai rispettare una norma, perchè poi superata da quella successiva. Non avremmo dovuto fare i progetti degli impianti secondo i criteri stabiliti dalla L. 46/90 ed ottenere la relativa certificazione, solo perchè adesso superati dal D.m. 37/2008. Quindi per te non sarebbero validi, questi certificati. Non avremmo dovuto fare i collaudi del cemento armato ex R.D. 2229/39, solo perchè si sono succedute altre normative. Un fabbricato costruito nel 2007 allora sarebbe da buttare, soltanto perchè nel 2008 è uscita un'altra norma che cambia le modalità di calcolo delle strutture antisismiche .. e così via
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
e' tutt'ora valida la Legge 47/1985 art 40 comma 2:
Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967
in merito alla Legge 122 del 30 luglio 2010, art.19. Aggiornamento del catasto, quello che bisogna considerare è che lo stato di fatto corrisponda alla planimetria catastale....... Naturalmente deve essere fornita l’agibilità in caso di successivi interventi che potevano richiederla, per questo si aggiunge la menzione che non sono stati fatte ulteriori opere.


va da se che in caso di interventi edilizi che richiedono la domanda di agibilità, gli interventi devono rispettare la normativa in vigore
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quello che citi è il Testo unico delle leggi sanitarie, non ha nulla a che vedere con le menzioni/requisiti degli atti di compravendita.
 

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